Pubblicato e in vigore fino al 13 novembre il nuovo dpcm annunciato e firmato ieri da Conte: stop congressi e convegni, consentite fiere nazionali. Novità per ristorazione, scuole e sport

In vigore da oggi, con misure valide fino al 13 novembre 2020, il nuovo dpcm firmato ieri sera dal premier Giuseppe Conte e illustrato in conferenza stampa: il testo è stato subito dopo pubblicato sulla Gazzetta ufficiale in edicola (serie generale n. 258).

Il decreto si compone di due articoli, di cui il secondo dispone l’efficacia, mentre il primo contiene le misure che inaspriscono il precedente dpcm, di soli 5 giorni fa:

– può essere disposta la chiusura al pubblico, dopo le 21, delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, mantenendo la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private. Nella bozza circolata ieri sera e nelle parole dello stesso premier, la responsabilità della chiusura sarebbe dovuta ricadere sui sindaci, ma il riferimento ai primi cittadini è stato cancellato dal testo definitivo, resta dunque da chiarire di chi sia la competenza per la chiusura delle zone considerate a rischio;

– sulle mascherine lavabili o di comunità viene specificato che possono essere utilizzate “anche” queste e che i dispositivi di protezione delle vie respiratorie (non più le mascherine di comunità) si aggiungono alle altre misure già note per il contenimento del contagio (distanziamento e lavaggio delle mani);

– (questa norma entra in vigore mercoledì 21 ottobre) sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni che riguardano gli sport individuali e di squadra riconosciuti di interesse nazionale o regionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, oppure organizzati da organismi sportivi internazionali; per questi eventi e competizioni è consentita la presenza di pubblico, con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di mille spettatori per manifestazioni sportive all’aperto e di 200 spettatori per manifestazioni sportive in luoghi chiusi, esclusivamente negli impianti sportivi nei quali sia possibile assicurare la prenotazione e assegnazione preventiva del posto a sedere, con adeguati volumi e ricambi d’aria, a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia frontalmente che lateralmente, con obbligo di misurazione della temperatura all’accesso e l’utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, enti organizzatori. Le Regioni e le Province autonome, in relazione all’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, possono stabilire, d’intesa con il ministro della Salute, un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi e degli impianti; con riferimento al numero massimo di spettatori per gli eventi e le competizioni sportive non all’aperto, sono in ogni caso fatte salve le ordinanze già adottate dalle Regioni e dalle Province autonome, purché nei limiti del 15% della capienza. Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali;

– lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati con provvedimento del ministro dello Sport, è consentito nei limiti individuati. L’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa  di avviamento relative agli sport di contatto sono consentite solo in forma individuale e non sono consentite gare e competizioni. Sono sospese tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport  di contatto con carattere ludico-amatoriale;

– le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo sono consentite dalle 8 alle 21;

– sono vietate le sagre e le fiere di comunità mentre restano consentite le manifestazioni fieristiche di carattere nazionale e internazionale, previa adozione dei Protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico e secondo misure organizzative adeguate alle dimensioni ed alle caratteristiche dei luoghi e che garantiscano ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro;

– sono sospese tutte le attività convegnistiche o congressuali, eccetto quelle che si svolgono a distanza; tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e a condizione che siano assicurate specifiche misure idonee a limitare la presenza del pubblico; nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza;

– per contrastare la diffusione del contagio, previa comunicazione al ministero dell’Istruzione da parte delle autorità regionali, locali o sanitarie delle situazioni critiche e di particolare rischio riferite agli specifici contesti territoriali, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica, incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata, che rimane complementare alla didattica in presenza, modulando ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni, anche attraverso l’eventuale utilizzo di turni pomeridiani e disponendo che l’ingresso non avvenga in ogni caso prima delle 9. Per garantire la proporzionalità e l’adeguatezza delle misure adottate è promosso lo svolgimento periodico delle riunioni di coordinamento regionale e locale previste nel Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021. Sono consentiti i corsi di formazione specifica in medicina generale oltre che  le attività didattico-formative degli Istituti di formazione dei ministeri dell’Interno, della Difesa, dell’Economia e della Giustizia. I corsi per i medici in formazione specialistica e le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica possono in ogni caso proseguire anche in modalità non in presenza. Sono consentiti i corsi abilitanti e le prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici della motorizzazione civile e dalle autoscuole, i corsi per l’accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori e i corsi sul buon funzionamento del tachigrafo svolti dalle stesse autoscuole e da altri enti di formazione, i corsi di formazione e i corsi abilitanti o comunque autorizzati o finanziati dal ministero delle Infrastrutture. In presenza di un particolare aggravamento della situazione epidemiologica, sentito il presidente della Regione o delle Regioni interessate, con decreto MIT è disposta la temporanea sospensione delle prove pratiche di guidada espletarsi nel territorio regionale e la proroga dei termini previsti in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere dette prove. Sono consentiti gli esami di qualifica dei percorsi di Istruzione e Formazione professionale, secondo le disposizioni emanate dalle singole regioni e i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, a condizione che siano rispettate le misure di cui al “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” pubblicato dall’INAIL;

– le università, sentito il Comitato Universitario Regionale di riferimento, predispongono, in base all’andamento del quadro epidemiologico, piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari in presenza e a distanza in funzione delle esigenze formative tenendo conto dell’evoluzione del quadro pandemico territoriale e delle corrispondenti esigenze di sicurezza sanitaria e, in ogni caso, nel rispetto delle linee guida del MUR, oltre che sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti; le disposizioni si applicano anche alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica;

 le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle 5 alle 24 con consumo al tavolo, e con un massimo di sei persone per tavolo, e fino alle 18 in assenza di consumo al tavolo; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, oltre che fino alle 24 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze; queste attività restano consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilitò dello svolgimento di queste con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; i protocolli o linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali; continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; gli esercenti sono obbligati a esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti; restano comunque aperti gli esercizi situati nelle aree di servizio e rifornimento carburante lungo le autostrade;

– per rendere più efficace il contact tracing attraverso l’utilizzo dell’App Immuni, l’operatore sanitario del Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale, viene obbligato, accedendo al sistema centrale di Immuni, a caricare il codice chiave in presenza di un caso di positività.

Da segnalare che l’Allegato al testo con “Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini e adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19” sostituisce il precedente sull’argomento.

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