Via libera al decreto legge green pass, atteso sulla Gazzetta ufficiale e in vigore dal 6 agosto: certificato in zona gialla e bianca obbligatorio per ristoranti, spettacoli, eventi sportivi, musei, piscine, palestre, sagre, centri termali, sale gioco, concorsi. Stato di emergenza fino al 31 dicembre

Sarà presto pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il decreto legge approvato ieri dal Consiglio dei ministri e illustrato poi dal premier Mario Draghi e dal ministro della Salute Roberto Speranza in conferenza stampa che estende l’utilizzo del green pass, per vaccinati con una dose o tamponati di recente, per accedere ad alcuni esercizi pubblici o eventi (testo in allegato). Il provvedimento sarà trasmesso poi a una delle due Camere per la conversione in legge.

Di seguito l’analisi del provvedimento:

L’articolo 1 proroga lo stato di emergenza nazionale al 31 dicembre 2021, di conseguenza l’articolo 2 proroga fino al 31 dicembre la possibilità di intraprendere iniziative per limitare la circolazione delle persone.

Il medesimo articolo modifica i criteri di classificazione in zone di colore diverso:

– vanno in zona bianca le regioni nei cui alternativamente l’incidenza settimanale dei contagi è inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive oppure l’incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 15 per cento, o, in alternativa, il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 10 per cento;

– vanno in zona gialla le regioni nei cui i territori alternativamente l’incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 50 e inferiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti oppure l’incidenza settimanale dei casi è pari o superiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti e il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 30 per cento e il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 20 per cento;

– vanno in zona arancione le regioni nei cui territori l’incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti;

– vanno in zona rossa le regioni nei cui territori l’incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti e il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 è superiore al 40 per cento e il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 è superiore al 30 per cento.

L’articolo 3 prevede l’utilizzo del green pass obbligatorio in zona bianca dal 6 agosto:

  • servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, al chiuso;
  • spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;
  • musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
  • piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
  • sagre e fiere, convegni e congressi;
  • centri termali, parchi tematici e di divertimento;
  • centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
  • attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
  • concorsi pubblici.

Queste norme si applicano anche nelle zone gialla, arancione e rossa qualora le attività in questione siano consentite, mentre non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica. Un dpcm dovrà definire le modalità di verifica digitale di queste certificazioni.

L’articolo 4 dispone che in zona bianca e in zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all’aperto, sono svolti esclusivamente con posti a sedere pre-assegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale, e l’accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di green pass. In zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore al 30/50 per cento di quella massima autorizzata all’aperto e al 25/30 per cento al chiuso nel caso di eventi con un numero di spettatori superiore rispettivamente a 5.000 all’aperto e 2.500 al chiuso. In zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 2.500 per gli spettacoli all’aperto e a 1.000 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le attività devono svolgersi nel rispetto di linee guida adottate. Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni e le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati. Queste misure si applicano anche agli eventi e alle competizioni sportive. Gli esercizi che violano per tre volte queste norme vengono sanzionati e chiusi per un periodo che può andare da uno a dieci giorni.

Viene precisato che la certificazione verde COVID-19 è rilasciata contestualmente all’avvenuta somministrazione di una sola dose di un vaccino per chi ha già avuto l’infezione e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione.

L’articolo 5 dispone che il Commissario straordinario possa attuare misure per assicurare prezzi contenuti per i tamponi rapidi.

L’articolo 6 proroga ulteriormente, fino al 31 dicembre i termini relativi alle misure straordinarie già differiti al 31 luglio, tra cui la possibilità per società ed enti di svolgere le assemblee a distanza; il 7 lo stesso ma per le disposizioni in materia di processo civile e penale.

L’articolo 8 prevede che fino al termine dello stato di emergenza per i lavoratori del settore privato che non possono effettuare la vaccinazione Covid-19 a causa di patologie ostative certificate e che non possono svolgere la propria mansione in modalità agile, il periodo di assenza dal lavoro viene equiparato al ricovero.

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