Sarà presto pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il decreto legge approvato ieri dal Consiglio dei ministri e illustrato poi dal premier Mario Draghi e dal ministro della Salute Roberto Speranza in conferenza stampa che estende l’utilizzo del green pass, per vaccinati con una dose o tamponati di recente, per accedere ad alcuni esercizi pubblici o eventi (testo in allegato). Il provvedimento sarà trasmesso poi a una delle due Camere per la conversione in legge.
Di seguito l’analisi del provvedimento:
L’articolo 1 proroga lo stato di emergenza nazionale al 31 dicembre 2021, di conseguenza l’articolo 2 proroga fino al 31 dicembre la possibilità di intraprendere iniziative per limitare la circolazione delle persone.
Il medesimo articolo modifica i criteri di classificazione in zone di colore diverso:
– vanno in zona bianca le regioni nei cui alternativamente l’incidenza settimanale dei contagi è inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive oppure l’incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 15 per cento, o, in alternativa, il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 10 per cento;
– vanno in zona gialla le regioni nei cui i territori alternativamente l’incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 50 e inferiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti oppure l’incidenza settimanale dei casi è pari o superiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti e il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 30 per cento e il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 20 per cento;
– vanno in zona arancione le regioni nei cui territori l’incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti;
– vanno in zona rossa le regioni nei cui territori l’incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti e il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 è superiore al 40 per cento e il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 è superiore al 30 per cento.
L’articolo 3 prevede l’utilizzo del green pass obbligatorio in zona bianca dal 6 agosto:
- servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, al chiuso;
- spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;
- musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
- piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
- sagre e fiere, convegni e congressi;
- centri termali, parchi tematici e di divertimento;
- centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
- attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
- concorsi pubblici.
Queste norme si applicano anche nelle zone gialla, arancione e rossa qualora le attività in questione siano consentite, mentre non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica. Un dpcm dovrà definire le modalità di verifica digitale di queste certificazioni.
L’articolo 4 dispone che in zona bianca e in zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all’aperto, sono svolti esclusivamente con posti a sedere pre-assegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale, e l’accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di green pass. In zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore al 30/50 per cento di quella massima autorizzata all’aperto e al 25/30 per cento al chiuso nel caso di eventi con un numero di spettatori superiore rispettivamente a 5.000 all’aperto e 2.500 al chiuso. In zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 2.500 per gli spettacoli all’aperto e a 1.000 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le attività devono svolgersi nel rispetto di linee guida adottate. Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni e le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati. Queste misure si applicano anche agli eventi e alle competizioni sportive. Gli esercizi che violano per tre volte queste norme vengono sanzionati e chiusi per un periodo che può andare da uno a dieci giorni.
Viene precisato che la certificazione verde COVID-19 è rilasciata contestualmente all’avvenuta somministrazione di una sola dose di un vaccino per chi ha già avuto l’infezione e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione.
L’articolo 5 dispone che il Commissario straordinario possa attuare misure per assicurare prezzi contenuti per i tamponi rapidi.
L’articolo 6 proroga ulteriormente, fino al 31 dicembre i termini relativi alle misure straordinarie già differiti al 31 luglio, tra cui la possibilità per società ed enti di svolgere le assemblee a distanza; il 7 lo stesso ma per le disposizioni in materia di processo civile e penale.
L’articolo 8 prevede che fino al termine dello stato di emergenza per i lavoratori del settore privato che non possono effettuare la vaccinazione Covid-19 a causa di patologie ostative certificate e che non possono svolgere la propria mansione in modalità agile, il periodo di assenza dal lavoro viene equiparato al ricovero.