Governo, da Cdm di ieri via libera a nuovo dl Covid: esteso illimitatamente il green pass con terza dose. Zampetti confermato segretario generale del Quirinale, ricapitolati obiettivi PNRR per il 2022

Dal Consiglio dei ministri di ieri sera è arrivato il via libera a un nuovo decreto legge in materia di contenimento della pandemia che allenta e rivede le norme in vigore ora: il testo sarà ora pubblicato sulla Gazzetta ufficiale poi passerà al Parlamento per la conversione in legge. La riunione ha confermato la nomina di Ugo Zampetti a segretario generale del Quirinale, vista la rielezione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, e dato conto degli obiettivi raggiunti e attesi per il Piano nazionale di ripresa e resilienza: al 31 gennaio 2022, ha spiegato la nota di palazzo Chigi, le Amministrazioni titolari di interventi hanno emanato 113 bandi e avvisi per un importo complessivo pari a circa 27,86 miliardi di euro; risultano aperti 48 bandi per un ammontare di risorse da assegnare pari a 23,17 miliardi. “Nel 2022 – ha proseguito il comunicato del governo – l’Italia deve conseguire complessivamente 100 obiettivi per il PNRR di cui 83 milestone e 17 target”. Di questi 45 sono da conseguire entro il 30 giugno prossimo, a cui è collegata una rata di rimborso di 24,13 miliardi, e 55 entro 31 dicembre 2022, per la quale è associata una rata di rimborso pari a 21,83 miliardi.

Quanto al decreto approvato, di seguito una sintesi dei contenuti (bozza in allegato):

  • L’articolo 1 stabilisce la durata indefinita del green pass da 3° dose di vaccino e o da guarigione per chi ha già fatto due dosi, certificazione di 6 mesi a chi ha avuto il Covid dopo 14 giorni dalla prima dose;
  • L’articolo 2 specifica che il regime di autosorveglianza previsto per chi ha avuto tre dosi e un contatto stretto con un positivo (5 gg con FFP2 e tampone solo in caso di sintomi) si applica anche a quanti hanno avuto due dosi e sono guariti dal Covid;
  • L’articolo 3 contiene norme sul coordinamento delle regole in materia di green pass con altri Paesi, specificando che, ai soggetti provenienti da uno Stato estero in possesso di un certificato rilasciato dalle autorità sanitarie di avvenuta guarigione o di avvenuta vaccinazione con un vaccino autorizzato o riconosciuto come equivalente in Italia, nel caso in cui siano trascorsi più di sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario o dall’avvenuta guarigione da COVID-19, è consentito l’accesso ai servizi e alle attività per i quali sul territorio nazionale sussiste l’obbligo di possedere una certificazione verde COVID-19 da vaccinazione o guarigione (green pass rafforzato) previa effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, con validità di 48 ore dall’esecuzione se rapido o di 72 se molecolare; il test non è obbligatorio in caso di avvenuta guarigione successiva al completamento del ciclo vaccinale primario; nel caso di vaccinazioni con vaccini non autorizzati in Italia, l’accesso ai servizi e alle attività è consentito in ogni caso previa effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo;
  • L’articolo 4 esenta dalle restrizioni della zona rossa tutti i vaccinati;
  • L’articolo 5 contiene le norme sulla scuola: nella scuola dell’infanzia al quinto caso positivo si sospendono le lezioni in presenza per 5 giorni, nella primaria al quinto caso vanno in DAD solo i non vaccinati, nella secondaria al secondo caso vanno in DAD solo i non vaccinati.
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