È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 14 gennaio ed è in vigore il decreto legge con misure in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, oltre che di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico, approvato dal Consiglio dei ministri del 10 gennaio e poi parzialmente modificato nel corso di una seconda riunione il 12 gennaio. Il provvedimento è atteso in Parlamento per la conversione il legge.
L’articolo 1 proroga al 31 dicembre 2023 il termine entro il quale il valore dei buoni benzina ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti, nel limite di 200 euro per lavoratore, non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente; per la misura è autorizzata una spesa di 13,3 milioni di euro nel 2023 e 1,2 milioni di euro nel 2024. Sarà responsabilità del ministero delle Imprese, una volta ricevute le comunicazioni sui prezzi dei carburanti, provvedere all’elaborazione dei dati, calcolare la media aritmetica su base regionale e delle province autonome, che andrà pubblicata sul sito istituzionale con una frequenza da stabilire con un prossimo decreto del Mimit. Questa cifra dovrà essere indicata sui cartelloni di pubblicizzazione dei prezzi presso ogni punto vendita di carburante per autotrazione da parte dei venditori, che dovranno adeguarsi a questa norma entro 15 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento. Le sanzioni previste in caso contrario vanno da 500 a 6mila euro e, dopo la terza violazione, può essere disposta la sospensione dell’attività per un periodo fra i sette e i novanta giorni. Una quota pari al 50 per cento delle sanzioni applicate è versata all’entrata del bilancio dello Stato e destinata all’implementazione dell’infrastruttura informatica e telematica per la rilevazione dei prezzi dei carburanti per autotrazione per uso civile, e per ad iniziative in favore dei consumatori per favorire la trasparenza dei prezzi dei carburanti e a diffondere il consumo consapevole e informato.
L’articolo 2 stabilisce che la diminuzione delle aliquote di accisa sui prodotti energetici può essere prevista, con decreto del ministero dell’Ambiente, nel caso di un aumento del prezzo delle stesse sulla media del bimestre precedente, rispetto al valore di riferimento, espresso in euro, indicato nell’ultimo Documento di programmazione economico-finanziaria presentato. Il decreto dovrà tenere dell’eventuale diminuzione del prezzo, nella media del quadrimestre precedente, rispetto a quello indicato nell’ultimo Documento di programmazione economico-finanziaria.
L’articolo 3 dispone un rafforzamento dei poteri del Garante per la sorveglianza dei prezzi che, se necessario, può operare in raccordo con gli osservatori e con gli uffici regionali dei prezzi e avvalersi della collaborazione e dei dati ISTAT – che sono messi a disposizione del Garante per la sorveglianza dei prezzi su specifica istanza. Può applicare sanzioni pari all’1 per cento del fatturato nel caso in cui i dati comunicati dalle imprese e le associazioni di categoria, su richiesta del Garante, non risultino veritieri. Ancora, viene istituita la Commissione di allerta rapida di sorveglianza dei prezzi, che può essere convocata dal Garante per coordinare l’attivazione degli strumenti di monitoraggio necessari alla individuazione delle ragioni dell’anomala dinamica dei prezzi sulla filiera di mercato. Alla Commissione partecipano rappresentanti dell’Ismea, di Unioncamere, delle Camere di commercio industria, artigianato e agricoltura, della Guardia di finanza, un rappresentante delle autorità indipendenti competenti per settore, tre rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti, un rappresentante delle regioni e delle province autonome e, in caso di anomalie nell’andamento dei prezzi delle filiere agroalimentari, un rappresentante dell’Ispettorato centrale repressione frodi del ministero dell’Agricoltura. Nel caso in cui dalle analisi del Comitato emergano fenomeni speculativi, il Garante dovrà comunicare questi dati al ministero delle Imprese per l’adozione di adeguate misure correttive. Le attività di raccordo e collaborazione amministrativa tra il Garante per la sorveglianza dei prezzi, le strutture del ministero dell’Economia e degli altri ministeri, e gli uffici delle autorità indipendenti competenti per i singoli settori sono curate dall’Unità di missione istituita presso il Garante stesso.
L’articolo 4 istituisce un fondo presso il ministero del Lavoro, con dotazione di 100 milioni di euro per l’erogazione di buoni da utilizzare per l’acquisto, fino al 31 dicembre 2023, di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale o per i servizi di trasporto ferroviario nazionale. I buoni coprono il 100 per cento dell’acquisto di abbonamenti, fino ad un importo massimo di sessanta euro, e possono essere riconosciuti nei confronti delle persone fisiche che nel 2022 hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 20mila euro. Le modalità di presentazione delle domande per il rilascio del buono sono definite con un decreto del ministero del Lavoro da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge. Una quota pari a 500mila euro del Fondo è destinata alla manutenzione della piattaforma informatica per l’erogazione del beneficio.
L’articolo 5 consente al ministero dell’Economia di adottare eventuali variazioni di bilancio con appositi decreti, il 6 stabilisce l’entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale.