È in vigore da ieri, con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, il nuovo Regolamento attuativo dell’Antitrust in materia di rating di legalità. “Per la sua stesura l’Autorità”, fa sapere un comunicato della stessa Agcm, “ha tenuto conto delle osservazioni arrivate dagli stakeholder tramite la consultazione pubblica appositamente effettuata.
Tra le modifiche “l’estensione dell’ambito di applicazione dell’istituto, che consente l’accesso al rating anche ai soggetti iscritti soltanto al Repertorio economico e amministrativo” – archivio dati che raccoglie notizie di tipo amministrativo ed economico sulle imprese e costituisce un’integrazione al Registro imprese delle Camere di commercio. Inoltre, chiarisce l’Autorità, “per rendere il rating sempre più rispondente agli obiettivi individuati dal legislatore, aumentano i requisiti di legalità dal punto di vista soggettivo e oggettivo”. In particolare, “per valorizzare di più la natura premiale del rating, sono ricompresi tra i soggetti rilevanti anche gli amministratori della società controllante o della società o dell’ente che esercita attività di direzione e coordinamento sulla società che richiede l’istituto“. Altra novità: “Ai reati già previsti dal Regolamento come ostativi al rilascio del rating, si aggiungono quelli di usura, di trasferimento fraudolento di valori e di bancarotta fraudolenta. Ulteriori modifiche al Regolamento riguardano il suo adeguamento alla giurisprudenza intervenuta e la semplificazione e la chiarificazione del procedimento“. La piattaforma WebRating, attraverso la quale le società presentano per via telematica le domande di rating, è stata già aggiornata secondo le disposizioni del nuovo Regolamento.
Di seguito una sintesi dei contenuti.
– L’articolo 1 contiene le definizioni relative al provvedimento e specifica che le imprese destinatarie delle nuove norme devono aver realizzato un fatturato minimo di due milioni di euro, imputabile all’ultimo esercizio chiuso nell’anno che precede la richiesta di rilascio del rating, riferito alla singola impresa o al gruppo di appartenenza e risultante dal bilancio di esercizio, regolarmente approvato dal competente organo aziendale;
– L’articolo 2 contiene i requisiti per l’attribuzione del rating di legalità e stabilisce che l’impresa che intende ottenere il rilascio del rating di legalità deve presentare all’Autorità un’apposita domanda sottoscritta dal legale rappresentante e redatta mediante la compilazione del formulario pubblicato sul sito dell’Autorità. L’inoltro della domanda deve avvenire per via telematica, secondo le indicazioni fornite sul sito dell’Autorità.
– L’articolo 3 dispone che per l’attribuzione del rating di legalità è necessario il rispetto di tutti i requisiti di cui all’articolo 2 ed elenca le condizioni per cui il punteggio base può essere incrementato.
– L’articolo 4 dispone che il possesso dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2, comma 2 e 3, commi 2 e 4, è attestato tramite autocertificazione del legale rappresentante dell’impresa.
– L’articolo 5 descrive il procedimento per l’attribuzione del rating di legalità-
– L’articolo 6 contiene disposizioni in materia di durata, modifica, rinnovo, annullamento, sospensione e revoca del rating di legalità.
– L’articolo 7 disciplina gli obblighi informativi relativi al rating, l’8 regola l’elenco delle imprese con rating di legalità tenuto dall’Autorità, il 9 dispone che il regolamento è in vigore dalla pubblicazione sulla GU.