Alla luce delle disposizioni contenute nel Codice del terzo settore (dlgs 117/2017), la restituzione delle somme da parte di una comunità energetica rinnovabile (CER) costituita nella forma di Ente del Terzo settore (ETS) ai propri associati non costituisce aggiramento del principio di divieto di distribuzione degli utili sancito per gli stessi ETS. Ciò sembra escludere che l’attribuzione degli incentivi del Gestore dei servizi energetici (GSE) ricevuti dalla CER ai partecipanti della comunità stessa possa considerarsi distribuzione di utili ai fini fiscali, non costituendo tali incentivi “profitti finanziari”. Lo stabilisce la risposta dell’Agenzia delle Entrate all’interpello di un ente del Terzo settore (di cui non viene reso noto il nome) sul tema del trattamento fiscale e della ripartizione dei contributi GSE ai membri delle CER costituite in forma di enti non commerciali.
Nello specifico, spiega il documento, l’ente ha chiesto all’Agenzia chiarimenti sul “trattamento tributario delle restituzioni che la CER, costituita in forma di ente associativo del terzo settore, può operare a favore dei propri membri o soci, che hanno concorso all’autoconsumo di energia”.
In relazione al quesito, l’Agenzia chiarisce che i clienti finali che partecipano alla CER demandano alla comunità la gestione dei pagamenti e degli incassi nei rapporti con il GSE, come confermato dal Testo integrato per l’autoconsumo diffuso (TIAD), approvato con la delibera ARERA 727/2022. In altre parole sussiste sostanzialmente un rapporto di mandato senza rappresentanza nei confronti del GSE.
In questo contesto, in cui la CER, in qualità di referente, gestisce tutti i rapporti con il GSE, compreso l’incasso per conto dei membri della configurazione degli incentivi, il corrispettivo per la vendita di energia relativo alla quota di energia stessa che eccede l’autoconsumo istantaneo ricevuto dal GSE e attribuito ai partecipanti, assume rilevanza reddituale in capo ai singoli membri, e non in capo alla CER, con l’applicazione del trattamento fiscale in base alla natura propria del soggetto.
L’Agenzia osserva infine che l’obiettivo principale della comunità è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità e non quello di realizzare profitti finanziari. Ciò sembra escludere dunque, conclude la risposta all’interpello, che l’attribuzione degli incentivi ricevuti dalla CER ai partecipanti della comunità stessa possa considerarsi distribuzione di utili, non costituendo questi incentivi profitti finanziari.