Agenzia delle Entrate, contributo “perequativo” per i soggetti esercenti attività d’impresa: domande aperte fino al 28 dicembre

A partire da oggi ed entro il 28 dicembre prossimo sarà possibile presentare domanda per la fruizione del contributo “perequativo” a fondo perduto introdotto dal decreto-legge Sostegni-bis. Lo ha reso noto l’Agenzia delle Entrate con un comunicato pubblicato sul suo sito.

Il provvedimento, firmato dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, definisce i soggetti beneficiari, le modalità e i termini di presentazione della domanda per la concessione del contributo: spetta ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che nel secondo periodo di imposta antecedente al periodo di entrata in vigore del decreto abbiano conseguito un ammontare di ricavi non superiore a dieci milioni di euro. Spetta anche agli enti non commerciali, gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali. Sono esclusi dal provvedimento gli enti pubblici, gli intermediari finanziari e le società partecipate pubbliche.

Per poter accedere al fondo è necessario che il risultato economico d’esercizio relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 sia stato inferiore almeno del 30% rispetto al risultato economico d’esercizio relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019.

La domanda deve essere presentata esclusivamente tramite i canali telematici dell’Agenzia o tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”, l‘Agenzia si occuperà anche dell’erogazione del contributo. L’istanza può essere presentata solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 è stata presentata entro il 30 settembre 2021 e quella relativa al periodo in corso al 31 dicembre 2019 entro i 90 giorni successivi al termine di presentazione, comunque non oltre il 30 settembre 2021. Per quanto riguarda il contributo “perequativo”, il beneficiario può scegliere di ottenere l’importo totale come accredito sul conto corrente bancario/postale a lui intestato o di optare per il credito d’imposta da utilizzare in compensazione tramite il modello F24. In seguito al recepimento dell’istanza, l’Agenzia, prima di accreditare i contributi, effettua una serie di controlli sui dati presenti sia nell’istanza che nell’anagrafe tributaria. Nel caso in cui venissero individuate anomalie o incoerenze con i requisiti la domanda verrà scartata.

L’ammontare del contributo si calcola applicando cinque diverse percentuali a seconda dei ricavi. Queste sono correlate ai ricavi del beneficiario, alla differenza tra il risultato economico d‘esercizio del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019 e il risultato economico di esercizio del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, diminuita degli eventuali contributi a fondo perduto già riconosciuti dall’Agenzia delle entrate.

Le diverse percentuali:

  • 30% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono inferiori o pari a 100.000 euro;
  • 20% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono compresi fra 100.000 e 400.000 euro;
  • 15% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono compresi fra 400.000 e 1.000.000 di euro;
  • 10% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono compresi fra 1.000.000 e 5.000.000 di euro;
  • 5% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono compresi fra 5.000.000 e 10.000.000 di euro.

Infine, il contributo non spetta nel momento in cui l’ammontare complessivo dei contributi a fondo perduto  già riconosciuti dall’Agenzia delle entrate, sia uguale o superiore alla differenza tra il risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020.

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