La mera iscrizione nel registro degli indagati non può, da sola, determinare effetti pregiudizievoli di natura civile o amministrativa per la persona alla quale il reato è attribuito. Pertanto non comporta più l’esclusione dalle gare d’appalto. È quanto ha precisato l’Autorità Nazionale Anticorruzione con la delibera n. 397 del 6 settembre 2023.
Il nuovo Codice degli appalti, in vigore dal 1° luglio 2023, spiega l’Autorità, individua nel dettaglio le fattispecie che costituiscono grave illecito professionale, che vengono limitate, sotto il profilo penale, ai reati elencati all’articolo 94 del dlgs 36/2023 (che configurano cause di esclusione automatica) e di quelli elencati all’articolo 98, comma 3, lettera h). Il nuovo codice elenca inoltre i mezzi di prova utili per la valutazione della sussistenza dell’illecito stesso, superando in questo modo l’impostazione del precedente codice (dlgs 150/2016), che consentiva di valutare ogni condotta penalmente rilevante idonea a incidere sull’affidabilità e sull’integrità dell’impresa concorrente.
In aggiunta, prosegue l’ANAC, la riforma introdotta dal decreto legislativo 150/2022 – di attuazione della legge 134/2021 con delega al governo per l’efficienza del processo penale – ha introdotto nel codice di procedura penale la nuova disposizione di cui all’articolo 335-bis, che recita: “La mera iscrizione nel registro di cui all’articolo 335 non può, da sola, determinare effetti pregiudizievoli di natura civile o amministrativa per la persona alla quale il reato è attribuito”. Nell’ambito delle novità normative introdotte perde, quindi, rilevanza la mera iscrizione nel registro degli indagati ai fini dell’esclusione dalle gare d’appalto.