ANAC, pubblicato il Regolamento sulla vigilanza collaborativa

Le stazioni appaltanti, prima di indire una procedura di gara, possono chiedere all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) di svolgere un’attività di vigilanza preventiva che possa supportarle nella predisposizione degli atti di gara, nella verifica della conformità alla normativa di settore, nell’individuazione di clausole e condizioni idonee a prevenire tentativi di infiltrazione criminale e situazioni di conflitto di interesse. Lo stabilisce l’articolo 3 del Regolamento dell’Autorità sull’esercizio dell’attività di vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale di venerdì 15 aprile 2022.

Il provvedimento si applica agli appalti e alle concessioni per l’acquisizione di servizi, forniture e lavori che le amministrazioni aggiudicatrici, gli enti aggiudicatori, le centrali di committenza o gli altri soggetti aggiudicatori intendono bandire sulla base dei programmi di acquisizione delle stazioni appaltanti (articolo 2).

Possono essere sottoposti a vigilanza collaborativa: gli affidamenti disposti nell’ambito di programmi straordinari di interventi in occasione di grandi eventi di carattere sportivo, religioso, culturale o a contenuto economico; gli affidamenti disposti a seguito di calamità naturali; gli interventi di realizzazione di grandi infrastrutture strategiche; gli affidamenti di lavori di importo superiore a 100 milioni di euro o di servizi e forniture di importo superiore a 15 milioni di euro; gli affidamenti di lavori di importo superiore a 50 milioni di euro o di servizi e forniture di importo superiore a 5 milioni di euro che rientrano in programmi di interventi realizzati tramite investimenti di fondi comunitari (articolo 4).

La richiesta di vigilanza collaborativa è presentata all’Autorità con istanza sottoscritta dal legale rappresentante della stazione appaltante (articolo 5). Le modalità di svolgimento della vigilanza collaborativa con la stazione appaltante sono definite in un protocollo di azione, predisposto dall’ufficio territoriale ANAC competente, su indicazione del Presidente, che lo sottopone al Consiglio per l’approvazione (articolo 6). Formano oggetto di verifica preventiva tutti gli atti della procedura di affidamento (articolo 7). Il procedimento di vigilanza collaborativa si svolge in contraddittorio con la stazione appaltante, secondo quanto indicato nel presente articolo (articolo 8).

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