Approvato definitivamente il ddl delega sugli appalti pubblici

Via libera dall’Aula di palazzo Madama al ddl del governo Draghi che delega l’esecutivo alla riforma del codice dei contratti pubblici: il testo era stato modificato sia al Senato che alla Camera ed è ora atteso sulla Gazzetta ufficiale.

Il ddl si compone di due soli articoli: il primo, al primo comma, delega il governo ad adottare entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge uno o più decreti legislativi in materia di contratti pubblici, razionalizzando, riordinando e disciplinando l’attuale disciplina, mentre il secondo articolo contiene la clausola di salvaguardia per le regioni e province autonome.

Il secondo comma del primo articolo detta i principi che definiscono il perimetro entro il quale l’esecutivo dovrà emanare i testi attuativi: ricordiamo che alla Camera è stata introdotta la lettera g) comma 2 dell’articolo 1,  durante l’esame referente in commissione Ambiente, e ora prevede la possibilità di adeguare i costi dei contratti pubblici comprendendo quello che deriva dal rinnovo dei CCNL nazionali sottoscritti dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicabili in relazione all’oggetto dell’appalto e delle prestazioni da eseguire anche in maniera prevalente.

Di seguito l’analisi del comma 2 che contiene tutte le modifiche apportate dai due rami del Parlamento:

  • la lettera a) impone “l’inderogabilità delle misure a tutela del lavoro, della sicurezza, del contrasto al lavoro irregolare, della legalità e della trasparenza” e l’apertura alla concorrenza “con particolare riferimento alle micro, piccole e medie imprese“, tenendo conto delle specificità dei contratti nei settori speciali e nel settore dei beni culturali, anche con riferimento alla fase esecutiva;
  • la lettera b) aggiunge, tra i criteri di delega, la revisione delle competenze dell’Autorità nazionale anticorruzione in materia di contratti pubblici, in modo da rafforzarne le funzioni di vigilanza sul settore e di supporto alle stazioni appaltanti;
  • la lettera c) dispone la ridefinizione e rafforzamento della disciplina in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti, afferenti ai settori ordinari e ai settori speciali, per conseguire la loro riduzione numerica, l’accorpamento e la riorganizzazione delle stesse, anche attraverso l’introduzione di incentivi all’utilizzo delle centrali di committenza e delle stazioni appaltanti ausiliarie per l’espletamento delle gare pubbliche;
  • la lettera d) prevede la possibilità di criteri premiali per l’aggregazione di impresa, nel rispetto dei principi unionali di parità di trattamento e non discriminazione tra gli operatori economici, con la possibilità di procedere alla suddivisione degli appalti in lotti sulla base di criteri qualitativi o quantitativi, e di vietare l’accorpamento artificioso dei lotti, anche per valorizzare le imprese di prossimità;
  • la lettera e) chiede di semplificare la disciplina applicabile ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, nel rispetto dei princìpi di pubblicità, di trasparenza, di concorrenzialità, di rotazione. Viene vietato poi alle stazioni appaltanti di utilizzare, per selezionare gli operatori da invitare alle procedure negoziate, il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi;
  • alla lettera f), nell’ambito della semplificazione delle procedure per investimenti in tecnologie verdi e digitali, viene prevista la definizione di criteri ambientali minimi, da rispettare obbligatoriamente, differenziati per tipologie e importi di appalto e valorizzati economicamente nelle procedure di affidamento, e l’introduzione di sistemi di rendicontazione degli obiettivi energetico-ambientali; in seguito all’emanazione di nuovi decreti ministeriali in materia di criteri ambientali minimi, previsione di un periodo transitorio con tempi congrui per l’avvio della relativa applicazione;
  • la lettera h) aggiunge la possibilità di prevedere la facoltà per le stazioni appaltanti di riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto e a quelle di concessione ad operatori economici il cui scopo principale sia l’integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate; ancora prevede l’obbligo per le stazioni appaltanti di inserire, nei bandi di gara, avvisi e inviti, tenuto conto della tipologia di intervento, in particolare se riguarda i beni culturali, specifiche clausole sociali con le quali sono indicati, come requisiti necessari dell’offerta, criteri orientati a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato, l’applicazione di CCNL e promuovere meccanismi e strumenti anche di premialità per realizzare le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate;
  • la lettera i) chiarisce che, nel caso di forniture provenienti da Paesi extra UE, vanno introdote “misure atte a garantire il rispetto di criteri ambientali minimi e dei diritti dei lavoratori, anche per assicurare una leale concorrenza nei confronti degli operatori economici europei”;
  • la lettera l) vieta la prestazione gratuita delle attività professionali, salvo che in casi eccezionali e previa adeguata motivazione;
  • la lettera m) estende la possibilità per l’Anac di predisporre “contratti-tipo” relativamente ai contratti tipo di lavori e servizi di ingegneria e architettura;
  • la lettera n) dispone l’obbligo di razionalizzazione e semplificazione delle cause di esclusione, per rendere le regole di partecipazione chiare e certe, individuando le fattispecie che configurano l’illecito professionale;
  • la lettera o) contiene una revisione e semplificazione della normativa primaria in materia di programmazione, localizzazione delle opere pubbliche e dibattito pubblico;
  • la lettera p) prevede la sottoscrizione di polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale in caso di affidamento degli incarichi di progettazione a personale interno alle amministrazioni aggiudicatrici
  • la lettera q) prevede una semplificazione delle procedure relative alla fase di approvazione dei progetti in materia di opere pubbliche, anche attraverso la ridefinizione dei livelli di progettazione ai fini di una loro riduzione;
  • la lettera r) chiede specifiche semplificazioni nel settore della ricerca, la s) una semplificazione del sistema di qualificazione generale degli operatori, la t) l’individuazione delle ipotesi in cui le stazioni appaltanti possono ricorrere ad automatismi nella valutazione delle offerte e tipizzazione dei casi in cui possono ricorrere, ai fini dell’aggiudicazione, al solo criterio del prezzo o del costo, la u) contiene la ridefinizione della disciplina delle varianti in corso d’opera, nei limiti previsti dall’ordinamento europeo;
  • la lettera v) contiene la delega per la revisione della disciplina relativa ai servizi sociali e della ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, a quelli di servizio ad alta intensità di manodopera, prevedendo come criterio utilizzabile ai fini dell’aggiudicazione esclusivamente quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa; per questi servizi, i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti devono contenere la previsione di specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato;
  • alla lettera aa), in materia di semplificazione ed estensione delle forme di partenariato pubblico-privato mediante la previsione di contratti-tipo e di bandi-tipo, sono stati aggiunti, oltre alla finanza di progetto, le concessioni di servizi e la locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità, per rendere attrattive queste procedure agli investitori professionali, agli operatori del mercato delle opere pubbliche e a quelli che erogano servizi in concessione;
  • la lettera bb) contiene la precisazione delle cause che giustificano la stipulazione di contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza e specificazione delle relative modalità attuative;
  • la lettera cc) in materia di revisione del sistema delle garanzie fideiussorie per la partecipazione e l’esecuzione dei contratti pubblici, prevedendo una disciplina omogenea per i settori ordinari e per i settori speciali e prevedendo, in relazione alle garanzie dell’esecuzione dei contratti, la possibilità di sostituire le stesse effettuando una ritenuta di garanzia proporzionata all’importo del contratto in occasione del pagamento di ciascuno stato di avanzamento dei lavori; la dd) chiede di individuare i contratti pubblici esclusi dall’ambito di applicazione oggettivo delle direttive europee;
  • la lettera ee) impone, fermo restando il possesso della necessaria qualificazione per la redazione dei progetti, l’obbligo di indicare nei documenti di gara o negli inviti delle modalità per la corresponsione diretta da parte della stazione appaltante al progettista o della quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione indicati espressamente in sede di offerta dall’operatore economico, al netto del ribasso d’asta;
  • la lettera ff) vieta la proroga dei contratti di concessione, la gg) contiene la razionalizzazione della disciplina sulle modalità di affidamento dei contratti da parte dei concessionari, la hh) di quella sui meccanismi sanzionatori e premiali;
  • la lettera ii) contiene una semplificazione e accelerazione delle procedure di pagamento da parte delle stazioni appaltanti del corrispettivo contrattuale, anche riducendo gli oneri amministrativi a carico delle imprese;
  • la lettera ll) prevede l’estensione e il rafforzamento della risoluzione delle controversie alternativi al rimedio giurisdizionale, anche in materia di esecuzione del contratto.

Il comma 3 chiarisce che i dlgs “abrogano espressamente tutte le disposizioni oggetto di riordino e comunque quelle incompatibili“, mentre il 4 stabilisce che sono adottati su proposta del presidente del Consiglio e del ministro delle Infrastrutture di concerto con i ministri competenti e previo parere della Conferenza unificata e del Cosniglio di Stato. I testi sono trasmessi alle Camere per i pareri. Il comma 5 chiarisce l’assenza di oneri.

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