È stato trasmesso alla Camera e assegnato alla commissione Ambiente mercoledì per l’esame referente in prima lettura il disegno di legge quadro del governo in materia di ricostruzione post-calamità (C. 1632), approvato dal governo in Consiglio dei ministri lo scorso 27 giugno, nel quale sono definite le procedure e le misure da adottare nei processi di ricostruzione successivi a eventi calamitosi.
Il testo è rimasto pressoché identico all’ultima versione in circolazione (vedi ES 6/9/2023), di seguito un recap dei contenuti:
L’articolo 1 chiarisce l’ambito di applicazione del provvedimento, e cioè il coordinamento delle procedure e delle attività di ricostruzione nei territori colpiti da eventi calamitosi di origine naturale o che derivano dall’attività dell’uomo per i quali sia cessato lo stato di emergenza di rilievo nazionale.
L’articolo 2 prevede che, al termine dello stato di emergenza, possa essere deliberato dal Consiglio dei ministri lo “stato di ricostruzione di rilievo nazionale”, previa intesa con i presidenti delle Regioni e delle Province autonome interessate, che può essere assunta nei casi in cui sia impossibile il rientro nel regime ordinario, in quanto non sono state ultimate le procedure di ricostruzione e occorra una complessiva revisione dell’assetto urbanistico ed edilizio delle aree colpite. La deliberazione fissa la durata e l’estensione territoriale dello stato di ricostruzione, che può essere revocato prima della sua scadenza con deliberazione del Consiglio dei ministri o del Commissario straordinario. Lo stesso Commissario, almeno trenta giorni prima della scadenza dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale, sentita la Cabina di coordinamento per la ricostruzione, adotta apposita ordinanza diretta a favorire e regolare il proseguimento dell’esercizio delle funzioni commissariali da parte delle Amministrazioni competenti in via ordinaria nel coordinamento degli interventi, conseguenti all’evento, pianificati e non ancora ultimati e il subentro nella titolarità della contabilità speciale.
L’articolo 3 prevede la nomina, con decreto del Presidente del Consiglio o dell’autorità politica delegata per la ricostruzione, di un Commissario straordinario alla ricostruzione, dotato di una struttura ad hoc, che trasmette annualmente alla presidenza del Consiglio una relazione sullo stato di attuazione della ricostruzione. Il Commissario coordina le attività di ricostruzione in raccordo con il capo del Dipartimento della protezione civile e con il capo del Dipartimento Casa Italia della presidenza del Consiglio dei ministri; entro sei mesi dalla nomina, elabora il piano generale pluriennale di interventi riguardante le aree e gli edifici colpiti, in cui sono determinati anche il quadro complessivo dei danni e il relativo fabbisogno finanziario da sottoporre al governo. Il piano può prevedere misure di delocalizzazione necessarie per la riduzione del rischio sismico e idrogeologico; definisce la programmazione delle risorse finanziarie per la realizzazione degli interventi; nelle more dell’adozione del piano generale pluriennale, provvede alla ricognizione e all’attuazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le più urgenti necessità; coordina gli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione degli immobili privati, anche ad uso economico-produttivo, ivi inclusi gli immobili destinati a finalità turistico-ricettiva e le infrastrutture sportive; coordina la realizzazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione degli edifici pubblici, dei beni monumentali, delle infrastrutture e delle opere pubbliche danneggiate, anche di interesse turistico; può autorizzare le regioni, le soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, gli istituti e luoghi della cultura statali dotati di autonomia speciale e gli enti locali compresi nei territori per i quali sia stato dichiarato lo stato di ricostruzione nazionale ad assumere, con contratto di lavoro a tempo determinato, unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo; informa periodicamente, almeno con cadenza semestrale, la Cabina di coordinamento per la ricostruzione; gestisce la contabilità speciale appositamente aperta; gestisce le funzion di indirizzo e monitoraggio su ogni altra attività prevista dal provvedimento in esame nei territori colpiti.
L’articolo 4 istituisce una Cabina di coordinamento, che coadiuva il Commissario straordinario nella definizione del piano e nel monitoraggio dell’avanzamento dei processi di ricostruzione. La Cabina è composta dal Commissario straordinario alla ricostruzione che la presiede, dal capo del Dipartimento casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, dai presidenti delle Regioni e delle province autonome interessate, dal sindaco metropolitano se presente, da un rappresentante delle province interessate designato dall’Unione province d’Italia, da un rappresentante dei comuni interessati designato dall’Associazione Nazionale Comuni Italiani.
L’articolo 5 stabilisce che il presidente del Consiglio possa, con una o più direttive, assicurare sul piano tecnico l’indirizzo unitario per l’esercizio della funzione e lo svolgimento delle attività di ricostruzione con riferimento agli stati di ricostruzione attivati sull’intero territorio nazionale.
L’articolo 6 istituisce, nello stato di previsione del MEF, un Fondo per la ricostruzione e un Fondo per le spese di funzionamento dei Commissari straordinari, trasferiti al bilancio autonomo della presidenza del Consiglio. Lo stesso articolo intesta al Commissario straordinario una contabilità speciale, a cui sono assegnate le eventuali somme residue al momento della cessazione dello stato di emergenza, le risorse provenienti dai due fondi e le risorse che derivano dalle donazioni destinate alla ricostruzione.
L’articolo 7 attribuisce alla presidenza del Consiglio, attraverso il Dipartimento casa Italia, le funzioni di indirizzo, coordinamento, programmazione, gestione, finanziamento e monitoraggio della ricostruzione nei territori per i quali è deliberato dal Consiglio dei ministri lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale, e assegna in dotazione alla stessa un contingente di massimo venticinque unità personale a tempo indeterminato da destinare al Dipartimento casa Italia.
L’articolo 8 stabilisce che entro diciotto mesi dalla deliberazione dello stato di ricostruzione i Comuni, assicurando il coinvolgimento delle popolazioni interessate, approvano la pianificazione urbanistica e predispongono gli strumenti attuativi per la programmazione degli interventi di ricostruzione, ripristino o riparazione degli edifici pubblici o di uso pubblico, con priorità per le infrastrutture strategiche, degli edifici privati residenziali e degli immobili utilizzati per le attività produttive, comprese le infrastrutture sportive e delle opere di urbanizzazione primaria connesse agli interventi da realizzare nell’area interessata. Ai comuni è inoltre concessa la possiblità, attraverso una deliberazione del Consiglio comunale, individuare gli aggregati edilizi da recuperare attraverso interventi unitari, per i quali i proprietari sono obbligati a costituirsi in consorzio. Ancora, viene previsto che entro ventiquattro mesi dalla data di deliberazione dello stato di ricostruzione le regioni possano adottare uno o più programmi straordinari di ricostruzione nei territori dei comuni maggiormente colpiti dagli eventi calamitosi.
L’articolo 9 disciplina la ricostruzione privata. In questo caso, le tipologie di intervento, di danno e di spese ammissibili a contribuzione, nonché i limiti, i parametri generali, i presupposti, le condizioni e le soglie di contribuzione sono definiti con apposite disposizioni di legge a seguito della deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale. Con le stesse disposizioni di legge sono individuati i soggetti privati legittimati ad ottenere i contributi pubblici per la ricostruzione, e sono stanziate le risorse economiche. Per il riconoscimento dei contributi, entro dodici mesi dalla nomina il Commissario straordinario provvede a individuare i contenuti del processo di ricostruzione del patrimonio danneggiato, a definire criteri di indirizzo per la pianificazione, la progettazione e la realizzazione degli interventi di ricostruzione.
In base all’articolo 10, al momento dello stanziamento delle risorse economiche finalizzate alla ricostruzione privata può essere previsto con disposizione di legge apposito contributo per il caso di distruzione o danneggiamento grave di beni mobili e di beni mobili registrati, compresi quelli strumentali all’esercizio dei servizi di cura e assistenza alla persona.
L’articolo 11 stabilisce che l’istanza di concessione dei contributi debba essere presentata dai soggetti legittimati al comune territorialmente competente insieme alla richiesta del titolo abilitativo necessario in relazione alla tipologia dell’intervento progettato. All’esito dell’istruttoria sulla compatibilità urbanistica degli interventi richiesti il comune rilascia il titolo edilizio e, una volta verificata la spettanza del contributo e il relativo importo, trasmette al Commissario straordinario la proposta di concessione del contributo stesso, comprensivo delle spese tecniche. Il Commissario straordinario conclude il procedimento con decreto di concessione del contributo e provvede alla sua erogazione. Lo stesso Commissario, avvalendosi della propria struttura di supporto, effettua mensilmente verifiche a campione sugli interventi per i quali sia stato adottato il decreto di concessione dei contributi.
L’articolo 12 stabilisce che nei contratti per interventi di ricostruzione, riparazione o ripristino stipulati tra privati, è sempre obbligatorio l’inserimento della clausola di tracciabilità finanziaria, che deve essere debitamente accettata. Inoltre, stabilisce che nei contratti fra privati è possibile subappaltare lavorazioni autorizzazione del committente: in questo caso, il contratto deve contenere, a pena di nullità, la dichiarazione di voler procedere al subappalto, con l’indicazione, se nota, delle opere e delle quantità da subappaltare. Prima dell’inizio delle lavorazioni deve essere in ogni caso trasmesso al Commissario straordinario l’addendum al contratto di appalto contenente l’indicazione delle opere e delle quantità oggetto di subappalto, quando non precedentemente indicate, e delle denominazioni delle imprese subappaltatrici.
L’articolo 13 disciplina la ricostruzione pubblica. Stabilisce che, con apposite disposizioni di legge a seguito della deliberazione dello stato di ricostruzione, si provvede allo stanziamento delle risorse economiche finalizzate alla realizzazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione dei beni e degli edifici pubblici, dei beni monumentali, delle infrastrutture e delle opere pubbliche, dei beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela. Le risorse economiche stanziate sono trasferite al Fondo per la ricostruzione per il trasferimento sulla contabilità speciale del Commissario. Con ordinanze del Commissario è disciplinato il finanziamento di contributi ed è approvato un piano speciale delle opere pubbliche, un piano speciale dei beni culturali, un piano speciale di interventi sui dissesti idrogeologici, un piano speciale delle infrastrutture ambientali danneggiate e un piano speciale per le infrastrutture statali. I piani sono approvati dal Commissario straordinario entro dodici mesi dalla nomina, acquisita l’intesa delle Regioni e delle Province autonome interessate. Con successivi provvedimenti, il Commissario straordinario può individuare, con specifica motivazione, gli interventi, inseriti in detti piani, che rivestono un’importanza essenziale ai fini della ricostruzione, da realizzare con priorità. Sulla base delle priorità individuate dal Commissario, gli enti locali predispongono ed inviano i progetti degli interventi, quindi il Commissario approva definitivamente i progetti esecutivi ed adotta il decreto di concessione del contributo. Quindi i progetti esecutivi sono inviati ai soggetti attuatori per consentire l’espletamento delle procedure di gara per la selezione degli operatori economici che realizzano gli interventi. È prevista inoltre la possibilità di nomina di un Commissario ad acta, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, in sostituzione dell’organo dell’ente territoriale interessato nei casi di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente.
L’articolo 14 stabilisce che i soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali sono le Regioni, il ministero della Cultura, il ministero delle Infrastrutture, l’Agenzia del demanio, le diocesi, limitatamente agli interventi sugli immobili di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, le università, limitatamente agli interventi sugli immobili di proprietà e di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea.
L’articolo 15 istituisce un organo a competenza intersettoriale denominato “Conferenza permanente“, con lo scopo di garantire unitarietà e omogeneità nella gestione degli interventi. La Conferenza è presieduta dal Commissario straordinario e composta da un rappresentante, rispettivamente, del Dipartimento Casa Italia della presidenza del Consiglio, del ministero della Cultura, del ministero del Turismo, del ministero dell’Ambiente, del ministero delle Infrastrutture, della Regione o Provincia autonoma, della Provincia, dell’Autorità di bacino distrettuale territorialmente competente, dell’Ente parco o, in assenza di quest’ultimo, di altra area naturale protetta e del Comune territorialmente competenti. La Conferenza, in particolare: esprime parere obbligatorio e vincolante sugli strumenti urbanistici attuativi adottati dai singoli Comuni entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione da parte dgli stessi; approva i progetti predisposti dagli enti territoriali o dai soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali; esprime parere obbligatorio e vincolante sul programma delle infrastrutture ambientali.
L’articolo 16 prevede che i soggetti attuatori, per la realizzazione degli interventi pubblici relativi alle opere pubbliche ed ai beni culturali di propria competenza, si avvalgono anche di una centrale unica di committenza, nei limiti delle risorse stanziate per la ricostruzione.
L’articolo 17 prevede che su richiesta delle amministrazioni pubbliche i piani di ricostruzione possano essere integrati con ulteriori opere che ricadono nello stesso territorio, nel caso in cui tali opere non determinino un rallentamento del processo di ricostruzione, siano complementari con gli interventi regolati dalla presente legge e risultino già interamente finanziati.
L’articolo 18 consente al Commissario straordinario di avvalersi, per per la progettazione e la realizzazione degli interventi previsti dal programma delle infrastrutture ambientali, delle società affidatarie della gestione dei servizi pubblici del territorio e di società in house delle amministrazioni centrali dello Stato e della Regione, dotate di specifica competenza tecnica, individuate di intesa con il ministero dell’Ambiente e con il ministero del Turismo.
L’articolo 19 stabilisce che il Commissario straordinario, acquisita l’intesa delle Regioni e delle Province autonome interessate, approvi il piano per la gestione dei materiali che derivano dall’evento calamitoso e dagli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino. Viene disciplinato il trattamento, il trasporto o il recupero degli stessi materiali.
Fra le altre cose, viene stabilito che la raccolta dei materiali il Centro di coordinamento RAEE è tenuto a prendere in consegna i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) nelle condizioni in cui si trovano, con oneri a proprio carico, anche nel caso di pile e accumulatori. I gestori dei siti di deposito sono tenuti altresì a fornire il personale di servizio per eseguire, previa autorizzazione del presidente della Regione, la separazione e cernita dal rifiuto tal quale, delle matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi e dei RAEE, e il loro avvio agli impianti autorizzati alle operazioni di recupero e smaltimento.
L’articolo 20 stabilisce che i provvedimenti di natura regolatoria ed organizzativa adottati dal Commissario straordinario sono sottoposti al controllo preventivo della Corte dei conti. L’articolo 21contiene disposizioni in materia di trasparenza e di pubblicità degli atti.
L’articolo 22 stabilisce che la realizzazione degli interventi relativi alla riparazione, al ripristino o alla ricostruzione di edifici privati danneggiati o distrutti, per i quali è concesso un contributo, è assoggettata alle disposizioni previste per le stazioni appaltanti pubbliche relativamente alla osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali, nonché con riguardo al possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC). Le imprese sono obbligate a provvedere ad una adeguata sistemazione alloggiativa dei propri dipendenti, mentre le organizzazioni datoriali e sindacali presenti sul territorio possono definire gli standard minimi alloggiativi per i lavoratori.
L’articolo 23 consente al soggetto che ha stipulato una polizza assicurativa per la copertura dei danni a beni, mobili e immobili, strumentali all’esercizio dell’attività di impresa di chiedere l’immediata liquidazione del danno subito a causa dei medesimi eventi, nel limite del 30% per cento, come stimato da perizia asseverata da tecnico abilitato. La richiesta deve essere inviata all’impresa assicurativa nel termine di novanta giorni dall’evento.
In base all’articolo 24, nei territori colpiti dagli eventi calamitosi il Mimit può applicare il regime di aiuto di cui al decreto legge 1 aprile 1989, n. 120 (Misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia). Per disciplinare l’attuazione dei predetti interventi, il ministero sottoscrive con le Regioni interessate un apposito Accordo di Programma.
L’articolo 25 contiene la delega al governo in materia di indennizzi per danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofali. Prevede che entro 12 mesi dall’entrata in vigore della legge, il governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la definizione di schemi assicurativi finalizzati ad indennizzare persone fisiche ed imprese per i danni al patrimonio edilizio cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali, ed elenca i princìpi e criteri direttivi di esercizio della delega.
L’articolo 26 stabilisce che le disposizioni non si applicano alle speciali gestioni commissariali per la ricostruzione post-calamità già istituite alla data di entrata in vigore della legge.