Camere di Commercio: incremento misure del diritto annuale

Si ricorda infatti che, in relazione ai programmi e progetti presentati dalle Camere di commercio con finalità di promozione dello sviluppo economico e organizzazione di servizi alle imprese (condivisi con le Regioni), il Ministro dello sviluppo economico può autorizzare l’aumento della misura del diritto annuale del finanziamento fino ad un massimo del 20% , come previsto dall’’articolo 18 della Legge n. 580 del 1993.

L’autorizzazione è pervenuta dal Ministro, a seguito di valutazione dei programmi e  progetti (anche sulla base delle politiche strategiche nazionali ), indicati nelle deliberazioni dei Consigli delle Camere di commercio.

In particolare:

  • l’aumento sarà pari al 20%, ad eccezione della Camera di Commercio di Perugia chelo ha deliberato nella misura del 10%;
  • entro il 30 giugno di ciascuno degli anni successivi a quelli sopra indicati, le Camere di Commercio in oggetto, dovranno inviare un rapporto dettagliato sui risultati realizzati sui singoli progetti alla Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi, sulle società e sul sistema camerale del Ministero dello sviluppo economico;
  • le imprese che hanno già provveduto, per l’anno 2020, al versamento del diritto annuale possono effettuare il conguaglio rispetto all’importo versato entro il termine di cui all’articolo 17 comma 3, lettera b) del Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001 n. 435.
Condividi su:
Leggi altri articoli correlati