Dal 14 ottobre, e fino al 13 novembre 2020, in Campania, bar, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari dovranno chiudere l’attività dalle 23,00 alle 05,00 del giorno successivo. Lo ha stabilito l’ordinanza firmata mercoledì scorso dal presidente della Regione partenopea Vincenzo De Luca – che sostanzialmente proroga quella dello scorso 5 ottobre. Da ieri è inoltre in vigore un’ulteriore ordinanza regionale, la quale:
– vieta la vendita con asporto dalle 21 a tutti gli esercizi di ristorazione – ma resta consentita l’attività di delivery senza limiti di orario;
– sospende le attività didattiche ed educative in presenza dal 16 al 30 ottobre,
– sospende le attività didattiche e di verifica in presenza nelle università, fatta eccezione per quelle relative agli studenti del primo anno;
– vieta le feste, anche conseguenti a cerimonie, civili o religiose, in luoghi pubblici, aperti pubblico e privati, al chiuso o all’aperto, con invitati estranei al nucleo familiare convivente.
– sospende le attività di circoli ludici e ricreativi;
– fa raccomandazione agli Enti e Uffici competenti di differenziare gli orari di servizio giornaliero del personale in presenza.
L’ordinanza del 14 specificava invece che per le attività dei ristoranti, pizzerie, pub, vinerie e simili, trovano applicazioni le disposizioni del Dpcm 13 ottobre 2020 (attività consentite fino alle 24 con servizio al tavolo, fino alle 21 in assenza di servizio al tavolo); le consegne a domicilio sono consentite senza limiti di orario. Resta confermato l‘obbligo, su tutto il territorio regionale, di indossare la mascherina anche nei luoghi all’aperto, durante l’intero arco della giornata, a prescindere dalla distanza interpersonale, oggi espressamente previsto dal Dpcm 13 ottobre 2020.
Inoltre:
– sono confermati i protocolli di settore approvati con precedenti ordinanze regionali nonché l’obbligo di porre a disposizione, all’ingresso e all’interno dei locali, soluzioni idroalcoliche igienizzanti e di subordinare l’ingresso da parte degli utenti alla avvenuta igienizzazione delle mani e alla protezione delle vie respiratorie attraverso l’uso della mascherina.
– lo svolgimento di sagre e fiere e, in generale, di ogni attività o evento il cui svolgimento o fruizione, è consentito solo in forma statica e con postazioni fisse;
– l’attività di jogging, laddove svolta sui lungomari, nei parchi pubblici, nei centri storici, e comunque in luoghi non isolati, è consentita solo dalle 6 alle 8.30; negli altri casi è consentita senza limiti d’orario, fermi in ogni caso gli obblighi di distanziamento stabiliti dal Dpcm del 13 ottobre 2020.