Le cooperative sono l’unico modello d’impresa per cui il Codice Civile prevede controlli esterni sulla gestione di natura amministrativa, che si aggiungono a quelli interni (Sindaco o Collegio Sindacale, Consiglio di Sorveglianza e Comitato per il controllo sulla Gestione) e a quelli delle società di revisione. L’esigenza nasce dalla necessità di verificare il mantenimento dei requisiti di mutualità.
La regolamentazione della vigilanza nasce con la Legge Basevi nel 1947 con cui lo Stato affianca alla sua attività di vigilanza, quella della Associazioni di rappresentanza, rafforzando il ruolo della cooperazione come enunciato nell’articolo 45 della Costituzione; le associazioni diventano così punto di riferimento fondamentale, finalizzando la propria attività al controllo sulla salvaguardia del carattere mutualistico e delle finalità non speculative delle cooperative, delle quali viene quindi riconosciuta la funzione sociale.
Le ultime modifiche alla materia di vigilanza sono state apportate con la L. 59 del 1992 e con il Decreto Legislativo n. 220 del 2002.
Il contributo per lo svolgimento della revisione è a carico della cooperativa, che lo versa all’ente preposto alla vigilanza, nel caso delle cooperative associate, a Legacoop Nazionale, che svolge il ruolo di vigilanza su delega del Ministero delle Attività Produttive.
Il contributo di revisione viene versato dalla cooperativa a seguito della richiesta da parte dell’Ufficio Vigilanza Nazionale di Legacoop sul conto corrente:
Beneficiario : Lega Nazionale delle Coop.ve e Mutue – via G. Guattani, 9 – 00161 Roma
Banca : Bper – Agenzia ROMA G
IBAN: IT73V0538703207000035011857
Causale: Indicare Codice di adesione Legacoop e Ragione sociale della cooperativa