Carta, cartone e cartoncino: pubblicato decreto su norme end of waste in vigore dal 24 febbraio

Pubblicati i criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti di carta e cartone cessano di essere qualificati come tali, il cosiddetto regolamento “end of waste”.  A renderli noti il decreto del ministero dell’Ambiente, firmato dal ministro Sergio Costa lo scorso 22 settembre, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale oggi in edicola, e che entrerà in vigore il prossimo 24 febbraio.

Con “rifiuti di carta e cartone” vengono intesi: gli scarti di carta e cartone “inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi, provenienti da raccolta differenziata di rifiuti urbani e speciali”; la carta e cartone recuperati ovvero non più rifiuti secondo quanto stabilito dal regolamento stesso; il lotto di carta e cartone recuperato come “un quantitativo di carta e cartone recuperati prodotti in un periodo di tempo definito, comunque non superiore a sei mesi, e in condizioni operative uniformi. Il lotto di produzione non può essere in ogni caso superiore a 5.000 tonnellate. Il produttore di carta e cartone recuperati è il gestore di un impianto autorizzato al recupero di rifiuti di carta e cartone, mentre la dichiarazione di conformità è quella dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà rilasciata dal produttore di carta e cartone recuperati che attesta le caratteristiche di carta e cartone recuperati, l’autorità competente è quella che rilascia l’autorizzazione integrata ambientale.

Al termine delle operazioni di recupero effettuate esclusivamente in conformità alle disposizioni della norma europea EN 643i rifiuti di carta e cartone cessano di essere qualificati come rifiuti e sono qualificati come carta e cartone recuperati se risultano conformi ai requisiti tecnici dell’allegato 1 del dm e sono utilizzabili per gli scopi specifici per cui sono generalmente usati la carta e cartone recuperati, oltre che nella manifattura di carta e cartone ad opera dell’industria cartaria oppure in altre industrie che li utilizzano come materia prima.
Il produttore di carta e cartone recuperati attesta la conformità tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta al termine del processo produttivo di ciascun lotto utilizzando il modulo predisposto e inviata all’autorità competente e all’agenzia di protezione ambientale territorialmente competente.  Il produttore di carta e cartone recuperati conserva la dichiarazione di conformità presso l’impianto di produzione o presso la propria sede legale, anche in formato elettronico, mettendola a disposizione delle autorità di controllo che la richiedano. Proprio per la verifica di sussistenza dei requisiti richiesti, il produttore conserva per un anno presso l’impianto di recupero, o presso la propria sede legale, un campione di carta e cartone recuperati. Il produttore di carta e cartone recuperati applica un sistema di gestione della qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001 certificato da un organismo accreditato per dimostrare il rispetto dei requisiti. Il manuale della qualità deve essere comprensivo di procedure operative per il controllo delle caratteristiche di conformità alla norma UNI EN 643 e del piano di campionamento.

Quanto alle norme transitorie, il produttore di carta e cartone recuperati, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore del testo, presenta all’autorità competente un aggiornamento della comunicazione effettuata di inizio di attività alla provincia territorialmente competente, indicando la corrispondente tipologia e la quantità massima correlata alla specifica attività di recupero o un’istanza di aggiornamento dell’autorizzazione integrata ambientale. Mentre si adegua alle nuove disposizioni, i materiali che risultano in esito alle procedure di recupero già autorizzate possono essere utilizzati per gli scopi individuati se risultano conformi.

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