Dopo circa un anno di attesa dall’annuncio della prima bozza e dalla trasmissione alla Commissione UE, che ha dato il via libera al testo lo scorso novembre, è arrivato lunedì scorso l’ok della Corte dei Conti al decreto del ministero dell’Ambiente (MASE), che lo ha pubblicato martedì 23 gennaio – in vigore dal 24. Disciplina, ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 199/2021 (attuazione della direttiva RED II), le modalità di incentivazione per sostenere l’energia elettrica prodotta da impianti a fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell’energia rinnovabile (comunità energetiche, CER). È ora atteso sulla Gazzetta ufficiale l’avviso ministeriale che darà notizia dell’adozione del dm.
Ricordiamo che il testo istituisce due misure per promuovere lo sviluppo delle CER: un contributo a fondo perduto fino al 40% dei costi ammissibili, finanziato dal PNRR e rivolto alle comunità i cui impianti sono realizzati nei comuni sotto i 5mila abitanti, che supporterà lo sviluppo di 2 gigawatt complessivi, e una tariffa incentivante sull’energia rinnovabile prodotta e condivisa per tutto il territorio nazionale. I due benefici sono tra loro cumulabili. Attraverso il provvedimento, sarà favorito lo sviluppo di 5 gigawatt complessivi di impianti di produzione di energia rinnovabile.
Il provvedimento prevede (articolo 11) l’approvazione da parte del ministero, entro 30 giorni e previa verifica da parte dell’ARERA e su proposta del Gestore dei servizi energetici (GSE), individuato dall’articolo 2 come soggetto gestore della misura, delle regole operative che dovranno disciplinare le modalità e le tempistiche di riconoscimento degli incentivi. Il GSE metterà in esercizio i portali attraverso i quali sarà possibile presentare le richieste entro 45 giorni dall’approvazione delle regole.
Il GSE, inoltre, fa sapere il MASE in una nota, renderà disponibili sul proprio sito istituzionale (www.gse.it) documenti e guide informative, oltre a canali di supporto dedicati, per accompagnare gli utenti nella costituzione delle CER e, in raccordo con il MASE, darà vita a una campagna informativa per a beneficio di chi usufruirà del nuovo meccanismo. Sono già online le FAQ di orientamento per cittadini, piccole e medie imprese, enti, cooperative e tutti gli altri destinatari del provvedimento.
Sarà presto online sul sito del GSE anche un simulatore per la valutazione energetica ed economica delle iniziative, mentre è già disponibile la mappa interattiva delle cabine primarie su territorio nazionale.
Quanto ai contenuti del testo definitivo, le uniche differenze rispetto alla bozza trasmessa a giugno 2023 sono le seguenti:
- all’articolo 3 viene disposto che le comunità energetiche rinnovabili risultano già regolarmente costituite alla data di entrata in esercizio degli impianti che accedono al beneficio, e prevedono, nel caso di imprese, che la loro partecipazione in qualità di soci o membri sia consentita esclusivamente per le PMI; viene inoltre disposto; viene inoltre disposto che le configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell’energia rinnovabile (CACER) assicurano, tramite esplicita previsione statutaria, pattuizione privatistica, o, nel caso di autoconsumo individuale, dichiarazione sostitutiva di atto notorio, che l’eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di quota energia condivisa – espresso in percentuale di cui all’Allegato 1 al testo – sia destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese o utilizzato per finalità sociali che hanno ricadute sui territori in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione; le CACER assicurano inoltre completa, adeguata e preventiva informativa a tutti i consumatori finali, che siano soci o membri o autoconsumatori che agiscono collettivamente facenti parte delle stesse configurazioni, sui benefici loro derivanti dall’accesso alla tariffa incentivante;
- l’articolo 15, completamente sostituito, stabilisce che possono accedere alle tariffe incentivanti, alle condizioni e secondo le modalità indicate nel presente articolo, le CACER ubicate sul territorio di Stati membri dell’Unione europea o di Stati terzi confinanti con l’Italia e con i quali la UE ha stipulato un accordo di libero scambio. La vecchia versione conteneva disposizioni sulle comunità energetiche rinnovabili costituite dal ministero della Difesa, dal ministero dell’Interno, dal ministero della giustizia, dagli Uffici giudiziari e dalle Autorità di sistema portuale.