Roma, 26 ottobre 2021 – “Condividiamo le ragioni alla base della riforma del Codice degli appalti avviata con l’approvazione del PNRR, ma occorre prevedere un periodo transitorio per permettere alle imprese di adeguarsi alle nuove regole e puntare con maggior decisione sull’adozione di criteri di aggiudicazione che favoriscano qualità, stabilità occupazionale e condizioni di lavoro. Rimangono prioritarie le questioni della qualificazione e riduzione delle stazioni appaltanti e dei tempi di aggiudicazione delle gare. Fondamentale poi la reintroduzione dell’obbligatorietà dell’istituto della revisione prezzi”
Questa, in sintesi, la posizione espressa oggi dall’Alleanza delle Cooperative nel corso di un’audizione alla Commissione Lavori pubblici del Senato “ “In particolare – ha aggiunto l’Alleanza – la disciplina della qualificazione degli operatori economici deve tenere conto delle recenti modifiche in materia di subappalto derivanti dalla procedura di infrazione aperta dalla Commissione Europea e dalle sentenze della Corte di Giustizia Europea.
Non possiamo che essere d’accordo con la volontà di risolvere i problemi applicativi riscontrati a seguito dell’entrata in vigore del codice del 2016 .
È, però, necessario valutare le modalità di innovazione della normativa vigente e, quindi, se interamente sostitutiva, garantire un adeguato periodo transitorio e, in secondo luogo, il rapporto tra il nuovo Codice dei Contratti Pubblici e la disciplina eccezionale derogatoria contenuta nel DL 77/21, applicabile a tutti i bandi finanziati con le risorse del PNRR e del PNC, che saranno prevalenti nei prossimi tre anni.
L’Alleanza delle Cooperative ha inoltre presentato una serie di proposte finalizzate a una maggior valorizzazione degli strumenti di aggregazione delle imprese, compresi quelli tipici del movimento cooperativo (consorzi di cooperative), in linea con le direttive UE e con la recente legislazione italiana in materia di appalti; un più ampio ricorso a criteri di aggiudicazione che favoriscono qualità dell’opera e del servizio, stabilità occupazionale e condizioni di lavoro, quali, ad esempio quello del prezzo o costo fisso, già previsto dal vigente Codice (articolo 95, comma 7), ma finora scarsamente utilizzato.