Riteniamo corretta la scelta compiuta nello schema di decreto legislativo con correttivi al codice della crisi d’impresa di confermare il modello di prevenzione e risoluzione delle crisi, sia perché lo riteniamo più coerente con le sollecitazioni del diritto europeo, sia perché più confacente alle caratteristiche del nostro sistema economico. Lo ha detto in commissione Giustizia della Camera il direttore di Legacoop Gianluigi Granero, intervenuto in audizione in rappresentanza dell’Alleanza delle cooperative, proprio sul dlgs correttivo del codice della crisi d’impresa. Il gruppo di lavoro, e in parallelo l’omologo del Senato, dovranno licenziare il proprio parere entro il prossimo 24 agosto, il testo tornerà poi in Cdm per l’esame definitivo.
“Già in precedenti occasioni, anche in questa sede”, ha ricordato Granero, “abbiamo espresso il nostro apprezzamento verso l’impegno del legislatore per dotare il sistema imprenditoriale di un corpo di regole volto a prevenire la condizioni di insolvenza delle imprese così come di procedure liquidatorie più efficaci. La conferma definitiva”, ha aggiunto, “di un sistema di prevenzione della crisi fondato su basi volontarie e non più obbligatorie, in luogo del sistema di allerta previsto originariamente dal codice della crisi, ci consentono di esprimere una valutazione complessivamente positiva del provvedimento”.
E ancora: “Abbiamo apprezzato, inoltre, il tentativo di superare gli ostacoli che impedivano l’utilizzo diffuso della composizione negoziata, che erano già stati segnalati da noi e da altre associazioni all’indomani dell’introduzione dell’istituto e che riguardano alcune questioni quali: le modalità semplificate di certificare la situazione debitoria tributaria e contributiva, la possibilità di accedere alla composizione anche in costanza di un’istanza di liquidazione, la certezza dei compensi spettanti all’esperto da incaricare per la gestione della crisi e, da ultimo, la possibilità di addivenire alla transazione fiscale ed alla rateazione nel contesto della composizione”. Bene anche “il tentativo di razionalizzare il funzionamento della transazione fiscale stessa, impedendo in numerosi casi il regime dell’omologazione forzosa allo scopo di scoraggiare alcune prassi non virtuose da parte dei contribuenti”.
“Vogliamo però attirare l’attenzione su alcuni istituti che a nostro giudizio possono essere declinati diversamente, anche in ragione della necessità di considerare le peculiarità del modello cooperativo”, ha osservato poi il direttore di Legacoop. “Anzitutto riteniamo opportuno che l’esperto da incaricare documenti, all’atto di iscrizione nell’elenco degli esperti abilitati, di avere svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese assoggettate a vigilanza amministrativa o a liquidazione coatta amministrativa, in sostanza che possa certificare un’esperienza specifica in imprese assoggettate alla vigilanza. A questo proposito”, ha chiarito, “si ritiene che si debba dare la più compiuta applicazione alle disposizioni contenute negli ultimi periodi di cui all’articolo 13, comma 7, del Codice, dove è stabilito che, in sede di nomina dell’esperto, la commissione tiene conto della complessiva esperienza formativa e dell’attività prestata come esperto nell’ambito di precedenti composizioni negoziate. Se lo ritiene opportuno, la commissione acquisisce, prima della nomina o prima della comunicazione all’esperto nominato, il parere non vincolante di un’associazione di categoria sul territorio”. Sempre con lo scopo di tenere conto di tutti gli interessi coinvolti, secondo Granero “nei casi in cui l’impresa sia soggetta a liquidazione coatta amministrativa, è necessario che l’istanza di composizione negoziata sia comunicata, oltre che alla commissione che dovrà nominare l’esperto, anche all’autorità di vigilanza”.
“Allo stesso modo, in tema di concordato semplificato“, secondo l’Alleanza delle cooperative, ha spiegato Granero, “per le imprese soggette a vigilanza amministrativa, la comunicazione ai creditori della proposta di concordato, disposta dal Tribunale, non può non essere rivolta anche all’autorità di vigilanza competente, allo scopo di dare alla stessa la possibilità di esprimere un giudizio sulla coerenza della proposta di concordato semplificato con gli interessi mutualistici sottostanti. Il parere dell’autorità potrebbe avere carattere obbligatorio, ma non vincolante”, ha specificato, “dando comunque alla stessa la possibilità di impugnare la proposta di concordato semplificato omologata dal giudice nonostante il proprio parere contrario”.
Da ultimo, ma non per importanza, “evidenziamo le difficoltà manifestate dalle società cooperative che accedono al concordato preventivo e, per vari motivi, non esauriscono il procedimento con successo: per questi soggetti si apre automaticamente la liquidazione giudiziale. Non risulta dunque possibile accedere alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, modalità principe e tipica per la liquidazione delle imprese cooperative che si trovano in stato di insolvenza. A riguardo”, ha concluso il rappresentante dell’Alleanza, “appare necessario coordinare i procedimenti attraverso l’introduzione di una disposizione che preveda la preliminare comunicazione da parte dell’autorità giudiziaria della chiusura infruttuosa del concordato preventivo all’autorità di vigilanza delle società cooperative, ovvero il ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT)”.