Concorrenza: via libera dal Consiglio dei ministri, testo atteso alla Camera

Composto da nove sezioni e 32 articoli, il disegno di legge annuale con delega al governo per il mercato e la concorrenza approvato giovedì 4 novembre dal Consiglio dei ministri contiene norme di immediata attuazione e altre da delegare all’esecutivo che le dovrà attuare con dlgs; interviene in materia di concessioni, trasporti, ambiente e rifiuti, salute, telecomunicazioni, rimozione degli oneri per le imprese e rafforzamento dei poteri dell’Antitrust. Il testo passerà poi alla Camera per l’esame referente in prima lettura: sebbene il governo debba emanare un testo sul tema ogni anno, in realtà l’ultimo in materia è del 2017 (124/2017), a sua volta frutto di un esame parlamentare iniziato nel 2014. Il provvedimento varato oggi ha anch’esso subìto una lunga incubazione: atteso prima della pausa estiva, è slittato a oggi a causa della delicatezza dei temi trattati.

L’articolo 1 chiarisce che la finalità del testo è promuovere lo sviluppo della concorrenza per garantire l’accesso ai mercati di imprese di minori dimensioni, tenendo in adeguata considerazione gli obiettivi di politica sociale connessi alla tutela dell’occupazione, contribuire al rafforzamento della giustizia sociale, di migliorare la qualità e l’efficienza dei servizi pubblici e di potenziare la tutela dell’ambiente e il diritto alla salute dei cittadini, rimuovere gli ostacoli regolatori all’apertura dei mercati, garantire la tutela dei consumatori.

Secondo l’articolo 2, il governo deve adottare entro sei mesi dall’entrata in vigore del testo un decreto legislativo per la costituzione di un sistema informativo di rilevazione delle concessioni di beni pubblici, al fine di promuovere la massima pubblicità e trasparenza, anche in forma sintetica, dei principali dati e delle informazioni relativi a tutti i rapporti concessori.

L’articolo 3 verte sulle concessioni delle aree demaniali portuali e delle banchine, il 5 disciplina le gare in materia di concessioni di grande derivazione idroelettrica.

L’articolo 6 delega il governo ad adottare entro 6 mesi dall’entrata in vigore della legge un decreto legislativo, sentita la Conferenza unificata, ed eventualmente in versione di testo unico, per il riordino dei servizi pubblici locali; tra i criteri, presenti quello di individuare le attività di interesse generale il cui svolgimento è necessario per assicurare la soddisfazione delle esigenze delle comunità locali, in condizioni di accessibilità fisica ed economica, di continuità, universalità e non discriminazione, e dei migliori livelli di qualità e sicurezza, così da garantire l’omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, la razionalizzazione della disciplina sulle modalità di affidamento e di gestione dei servizi pubblici, la durata dei relativi rapporti contrattuali, nel rispetto dei principi dell’ordinamento europeo e dei principi di proporzionalità e ragionevolezza.

Secondo l’articolo 8, sempre entro 6 mesi dall’entrata in vigore del provvedimento, il governo è delegato ad adottare un dlgs per rivedere la disciplina in materia di trasporto pubblico non di linea senza nuovi oneri per la finanza pubblica e con questi criteri:

  • definizione di una disciplina per gli autoservizi pubblici non di linea che provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone che contribuisca a garantire il diritto alla mobilità di tutti i cittadini e che assicuri agli autoservizi stessi una funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali e aerei;
  • adeguamento dell’offerta di servizi alle nuove forme di mobilità che si svolgono mediante applicazioni web che utilizzano piattaforme tecnologiche per l’interconnessione dei passeggeri e dei conducenti;
  • riduzione degli adempimenti amministrativi a carico degli esercenti degli autoservizi pubblici non di linea e razionalizzazione della normativa;
  • promozione della concorrenza, anche in sede di conferimento delle licenze, al fine di stimolare standard qualitativi più elevati;
  • garanzia di una migliore tutela del consumatore nella fruizione del servizio;
  • armonizzazione delle competenze regionali e degli enti locali in materia;
  • adeguamento del sistema sanzionatorio per le violazioni amministrative.

L’articolo 9 introduce procedure alternative di risoluzione delle controversie tra operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e utenti o consumatori, il10 interviene sulla disciplina dei controlli sulle società partecipate, l’11 chiarisce che la selezione degli operatori per le colonnine di ricarica elettrica avvenga mediante procedure competitive, trasparenti e non  discriminatorie.

L’articolo 12 interviene sui servizi di gestione dei rifiuti e dispone che le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a due anni.

L’articolo 13 introduce una revisione dell’accreditamento e del convenzionamento delle strutture private: nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture o per l’avvio di nuove attività in strutture preesistenti, l’accreditamento può essere concesso in base alla qualità e ai volumi dei servizi da erogarsi, e sulla base dei risultati dell’attività eventualmente già svolta, tenuto conto anche degli obiettivi di sicurezza delle prestazioni sanitarie. I soggetti sono individuati, ai fini della stipula degli accordi contrattuali, mediante procedure trasparenti, eque e non discriminatorie, previa pubblicazione da parte delle regioni di un avviso con i criteri oggettivi di selezione, che valorizzino prioritariamente la qualità delle specifiche prestazioni sanitarie da erogare. La selezione deve essere effettuata periodicamente tenuto conto della programmazione sanitaria regionale e sulla base di verifiche delle eventuali esigenze di razionalizzazione della rete in convenzionamento e, per i soggetti già titolari di accordi contrattuali, dell’attività svolta. Le strutture vengono obbligate a pubblicare nel proprio sito internet i bilanci e i dati sugli aspetti qualitativi e quantitativi dei servizi erogati e sull’attività medica svolta dalle strutture pubbliche e private.

Secondo l’articolo 14, il titolare dell’autorizzazione alla distribuzione all’ingrosso è tenuto a detenere almeno un assortimento dei medicinali in possesso di un’AIC, inclusi i medicinali omeopatici autorizzati e i medicinali generici, che sia tale “da rispondere alle esigenze del territorio geograficamente determinato” cui è riferita l’autorizzazione alla distribuzione all’ingrosso, valutate dall’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione sulla base degli indirizzi vincolanti forniti dall’AIFA. Questo obbligo non si applica ai medicinali non ammessi a rimborso da parte del servizio sanitario nazionale, fatta salva la possibilità del rivenditore al dettaglio di rifornirsi presso altro grossista.

L’articolo 19 contiene norme per agevolare la posa di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, il 21 obbliga i i soggetti gestori dei servizi di telefonia e di comunicazioni elettroniche ad acquisire la prova del consenso per l’addebito di costi di servizi di abbonamento e vieta di attivare servizi senza questo. Il 22 impone al MISE di riesaminare periodicamente l’ambito di applicazione degli obblighi di servizio universale.

L’articolo 23 delega il governo ad adottare, uno o più decreti legislativi per la ricognizione, la semplificazione e l’individuazione delle attività oggetto di procedimento di segnalazione certificata di inizio attività o di silenzio assenso e quelle per le quali è necessario il titolo espresso o è sufficiente una comunicazione preventiva, il 24 delega il governo ad adottare uno o più decreti legislativi volti a semplificare, rendere più efficaci ed efficienti e coordinare i controlli sulle attività economiche.

L’articolo 25 accorcia i tempi per la comunicazione unica per la nascita dell’impresa prevedendo che le amministrazioni competenti comunicano all’interessato e all’ufficio del registro delle imprese, per via telematica, immediatamente il codice fiscale e la partita IVA ed entro i successivi quattro giorni gli ulteriori dati definitivi relativi alle posizioni registrate.

L’articolo 26 contiene la delega all’esecutivo per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 e per la semplificazione e riordino del relativo sistema di vigilanza del mercato, attrraverso una razionalizzazione del sistema di vigilanza a vantaggio di operatori e utenti finali.

L’articolo 27 precisa che la disciplina del risarcimento diretto per la responsabilità civile auto si applica anche alle imprese di assicurazione con sede legale in altri Stati membri che operano nel territorio della Repubblica italiana, mentre l’articolo 28 interviene sulla disciplina Antitrust relativa alle concentrazioni di mercato.

L’articolo 29 prevede che si presume la “dipendenza economica” di un’impresa da un’altra nel caso in cui un’impresa utilizzi i servizi di intermediazione forniti da una piattaforma digitale che ha un ruolo determinante per raggiungere utenti finali o fornitori, anche in termini di effetti di rete o di disponibilità dei dati. L’abuso può anche consistere nel rifiuto di vendere o nel rifiuto di comprare, nell’imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie, anche retroattive, nella interruzione arbitraria delle relazioni commerciali in atto, nell’applicazione di condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, nel fornire informazioni o dati insufficienti in merito all’ambito o alla qualità del servizio fornito, nella richiesta di indebite prestazioni unilaterali, non giustificate dalla natura o dal contenuto dell’attività svolta.

L’articolo 30 interviene sulla disciplina delle transazioni, il 31 dei poteri istruttori, il 32 sulle procedure di nomina dei componenti delle Autorità amministrative indipendenti.

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