Con la nota 1089/2022 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro riepiloga il contenuto di dettaglio del parere espresso dall’Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro con nota 4576/2022 (entrambi i documenti sono qui allegati) e ribadisce la validità delle risposte agli interpelli 7/2009 e 48/2009 sul tema di quale sia il minimale contributivo da applicare, in caso di cooperativa in stato di crisi dichiarato ai sensi dell’art.6 della Legge 142/01, nei casi di riduzione dei trattamenti retributivi corrisposti ai soci lavoratori.
Il Ministero dunque conferma che in questi casi, l’obbligo contributivo andrà sempre quantificato sulla base dell’imponibile corrispondente alle somme effettivamente corrisposte ai lavoratori, ma sempre nel rispetto del minimale contributivo previsto all’art.1, comma 2, della legge 389/1989.
Successivamente, il giorno 8 giugno, anche l’INPS interviene sull’argomeno con il messaggio 2350, anch’esso qui allegato, che riprende gli argomenti sollevati dal Ministero del Lavoro ma chiede anche alle strutture territoriali di procedere in tal senso, in autotutela, a riesaminare in provvedimenti in corso e per quelli oggetto di contezioso pendente di procedere all’annullamento sempre in via di autotutela.
2022-INL-Nota-1089-MinimaleCtrbtCrisiL142Coop