Conto energia, i chiarimenti della Cassazione sul cumulo

Con sentenza del 31 maggio 2023, la Corte di Cassazione ha chiarito che: se le imprese che hanno realizzato impianti fotovoltaici, hanno usufruito sia del contributo in conto energia concesso da GSE, sia della detassazione per investimenti ambientali prevista dalla cosiddetta Tremonti ambientale (legge 388/2000), rientrano nel “primo” e “secondo” conto, per cui la cumulabilità è possibile. Negli altri casi, con riferimento al “terzo”, “quarto” e “quinto” conto energia, il decreto fiscale del 2020 (legge 157/2019), collegato alla legge di Bilancio, ha chiarito che il cumulo tra le due misure non è possibile e le imprese che ricadono nel secondo caso, e che quindi hanno usufruito del cumulo con riferimento al “terzo”, “quarto” e “quinto” conto energia, devono sanare la propria posizione provvedendo al pagamento dell’imposta non pagata a suo tempo, per poter mantenere il beneficio riconosciuto dal Gestore dei Servizi Energetici.

L’articolo 36 del decreto fiscale 2020 ha infatti disposto il divieto di cumulo degli incentivi alla produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici di cui al III, IV e V Conto energia con la detassazione per investimenti ambientali prevista dall’articolo 6, commi da 13 a 19, della legge Tremonti ambientale, riconoscendo ai produttori incorsi nel divieto la facoltà di continuare a godere delle più vantaggiose tariffe incentivanti, mentre la legge 120/2020, che ha convertito con modificazioni il d decreto legge 76/2020, cosiddetto decreto semplificazioni, ha poi differito dal 30 giugno 2020 al 31 dicembre 2020 il termine per operare la rinuncia, su base volontaria, delle agevolazioni fiscali previste dalla Tremonti ambientale.

Fonte: https://www.assonime.it/sezioni/GDI/Pagine/Cass.-n.15451-23.aspx

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