Via libera dalle commissioni Giustizia e Lavoro del Senato al testo unificato per la tutela contro i fenomeni di molestie sui luoghi di lavoro, risultato di una sintesi fra i disegni di legge di Valeria Fedeli (PD, S. 655), Valeria Valente (PD, S. 1597) Maria Rizzotti (FI, S. 1628) e di Donatella Conzatti (IV, S. 2358), quest’utimo abbinato alle proposte già depositate durante la seduta di ieri. Sui ddl si è già svolto un ciclo di audizioni, a cui ha partecipato il responsabile lavoro e relazioni industriali di Legacoop Antonio Zampiga, e ora si passerà alla fase emendativa riferita al testo base. Il presidente della II commissione, Andrea Ostellari (Lega), ha già fatto sapere che il termine per la presentazione di emendamenti dovrebbe essere fissato per il 4 novembre 2021 alle 12.
Quanto ai contenuti del provvedimento, l’articolo 1 definisce l’ambito di applicazione del decreto, e cioè le discriminazioni, definite come:
– le molestie, e cioè quegli atteggiamenti o comportamenti indesiderati e ripetuti, anche verificatisi in un’unica occasione, posti in essere per ragioni connesse al sesso, che hanno lo scopo o l’effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo;
– le molestie sessuali, e cioè i comportamenti indesiderati, anche se verificatisi in un’unica occasione, o ripetuti a connotazione sessuale, espressi in forma fisica, verbale o non verbale, che hanno lo scopo o l’effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo. Costituisce molestia sessuale anche qualsiasi forma di pressione grave, anche non ripetuta, esercitata su una lavoratrice o su un lavoratore allo scopo, reale o apparente, di ottenere un atto di natura sessuale in favore del medesimo autore della condotta o di un soggetto terzo;
– il trattamento o i trattamenti meno sfavorevoli subiti da una lavoratrice o da un lavoratore per il fatto di aver rifiutato molestie o molestie sessuali o di esservisi sottomessi.
In base all’articolo 2, i datori di lavoro, pubblici e privati, sono tenuti ad assicurare condizioni di lavoro che garantiscano l’integrità fisica e morale e la dignità delle lavoratrici e dei lavoratori, anche tramite iniziative concordate con le organizzazioni sindacali, di natura informativa e formativa. È inoltre prevista l’adozione di un codice di comportamento negoziato tra le parti all’interno dei luoghi di lavoro. Le PA possono avvalersi dei comitati unici di garanzia, informando i propri dipendenti circa il ruolo, le funzioni, le competenze e i recapiti di questi, e sono tenute a predisporre piani formativi di prevenzione contro le molestie e le molestie sessuali destinati ai dirigenti e ai componenti dei suddetti comitati unici. Nel caso in cui siano denunciati casi di molestie al datore di lavoro, quest’ultimo ha il dovere di intervenire subito con procedure di contestazione e conseguente accertamento dei fatti, assicurando la riservatezza dei soggetti coinvolti. Nel caso in cui i fatti siano confermati, ha l’obbligo di denunciarli entro le successive quarantotto ore e adottare i provvedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili.
L’articolo 3 stabilisce che le persone che denunciano una molestia sul luogo di lavoro non possono essere sanzionate, demansionate, licenziate, trasferito o sottoposto ad altre misure organizzative con effetti negativi sulle condizioni di lavoro, determinati dalla denuncia stessa e, nel caso in cui dovessero presentare dimissioni volontarie, l’Ispettorato nazionale del lavoro può promuovere l’intervento delle organizzazioni sindacali.
L’articolo 4 specifica che il congedo per le vittime di violenza di genere si applica anche alle donne che abbiano presentato una denuncia o una querela, per molestia sessuale sul luogo di lavoro, all’interno o all’esterno dell’ambiente di lavoro, e che chiunque risulti vittima di violenza, sulla base di un provvedimento o di una sentanza anche di primo grado, ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale, verticale od orizzontale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere riconvertito in qualunque momento, a richiesta della lavoratrice o del lavoratore interessato, in rapporto di lavoro a tempo pieno.
L’articolo 5 disciplina la figura dei consiglieri di parità, l’articolo 6 prevede campagne di informazione e sensibilizzazione sul tema a cura del ministero del Lavoro.
L’articolo 7 contiene delega il governo ad adottare, entri sei mesi dall’entrata in vigore del provvedimento, uno o più decreti legislativi al fine di contrastare ogni forma di violenza o molestia nei luoghi di lavoro, che siano orientati a incentivare l’istituzione di gruppi di lavoro aziendali di monitoraggio, a prevalente composizione femminile, a introdurre di misure premiali, anche fiscali, per gli enti che adottano tali gruppi, e a prevedere di un sistema centralizzato di controllo sui risultati conseguiti in termini di parità di genere e pari opportunità e contrasto alle molestie.
Ancora, l’articolo 8 delega il governo ad adottare, entri dei mesi dall’entrata in vigore del provvedimento, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino dei vari organismi e comitati di parità e pari opportunità, sulla base una serie di criteri direttivi, fra cui l’eliminazione di duplicazioni funzionali, la razionalizzazione delle competenze, creazione di un organismo nazionale di controllo sulle molestie sul posto di lavoro con compiti di monitoraggio degli episodi commessi, di adozione di azioni di prevenzione e formazione e il coordinamento di questi organismi con i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing.
L’articolo 9 introduce il nuovo articolo 609-ter.1 del codice penale in materia di molestie sessuali, punite punito con la pena della reclusione da 2 a 4 anni, che viene aumentata della metà se dal fatto deriva un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.