Contratti pubblici, l’audizione di Mingrone di Legacoop al Senato sul disegno di legge europea 2019/2020

Modifiche del codice dei contratti pubblici in riferimento all’esclusione degli operatori economici dalle gare anche in caso di sanzioni non accertate e ritorno alla disciplina del 2016 in materia di regime di qualificazione tramite i lavori subappaltati. Queste alcune delle proposte avanzate dal responsabile dell’ufficio legislativo Legacoop Produzione e Servizi Marco Mingrone che, in audizione ieri in commissione Politiche Ue del Senato, è stato ascoltato in merito all’esame del disegno di legge europea 2019-2020 (S. 2169), in seconda lettura a Palazzo Madama e approvato alla Camera lo scorso 1° aprile.

“Senza debordare dai confini della legge europea, noi di Alleanza delle cooperative ci vogliamo soffermare in particolare su quanto proposto dall’articolo 8 in materia di appalti pubblici, e sull’articolo 18 in materia di Iva“, ha esordito Mingrone, sollevando alcune questioni su alcuni aspetti critici “compatibilmente con il lavoro che andrà fatto nel solco del Pnrr”. In riferimento all’applicazione della direttiva europea e alla relativa procedura di infrazione che la Commissione nel 2019 ha avviato nei confronti dell’Italia, ha continuato, riteniamo che la modifica contenuta nell’articolo 8 del disegno di legge debba essere estesa anche al comma 4 dell’articolo 80 del codice dei contratti pubblici in materia di esclusione dalle gare anche in caso di sanzioni non accertate, in quanto eccessivamente escludente per gli operatori economici e motivo di contenziosi. In questo senso, ha aggiunto Mingrone, proponiamo una modifica delle soglie di gravità per quanto riguarda le sanzioni non accertate, anche rinviando a una normativa secondaria con indicazioni alle stazioni appaltanti: la norma così come è ora non tiene conto della peculiarità del sistema fiscale e previdenziale italiano”.

Sempre sull’articolo 8, ha sottolineato il rappresentante di Alleanza, “il codice dei contratti, anche in spregio delle direttive europee, con il comma 22 dell’articolo 105 non tiene conto della possibilità e della libertà in capo agli operatori economici per l’utilizzo dei subappalti“. Noi sappiamo bene che nei lavori subappaltati la responsabilità rimane in capo all’appaltatore, ha precisato, quindi è necessaria la modifica del comma 22 in materia di regime di qualificazione tramite i lavori subappaltati, con il ritorno alla disciplina del 2016 che prevedeva la possibilità di parziali riqualificazioni attraverso questi lavori. In Italia esiste il sistema di qualificazione Soa, di cui nessuno vuole fare a meno perché facilita le stazioni appaltanti, ha precisato, ma che anche qui rischia di diventare un ostacolo per gli operatori economici e porsi in contrasto con le direttive Ue. Non necessaria inoltre, a suo avviso, la riformulazione inclusa nel ddl, al comma 2, che modifica l’articolo 46 del codice dei contratti pubblici in materia di affidamento dei servizi di architettura e ingegneria, con specifico riferimento all’utilizzo del requisito dei soci nel corso dei primi 5 anni di vita della nuova società. La modifica, ha detto Mingrone, rischia di depotenziare uno strumento che noi, come movimento cooperativo, abbiamo sempre utilizzato per fare promozione di impresa, con una quota sempre più alta di start-up che ogni anno consentono a giovani professionisti di poter aprire una propria attività

Passando invece ai contenuti dell‘articolo 18 in materia di Iva, il rappresentante del mondo cooperativo ha denunciato il problema piuttosto serio sorto negli ultimi anni in seguito della sentenza 288/2016 della Corte di Giustizia dell’Unione europea che ha modificato radicalmente l’imponibilità dell’Iva dei servizi resi dai soggetti che operano nei trasporti internazionali, rendendo imponibili anche i passaggi intermedi tra i soggetti collettivi che organizzano i vettori e il committente. Questo ha causato sanzioni anche con interessi elevati per gli operatori economici, ha sottolineato, “per cui riteniamo importante inserire una modifica che garantisca la tutela piena del legittimo affidamento dei contribuenti, considerando non imponibili i contratti intermedi di passaggio tra i consorzi, i committenti e i vettori che esercitano i servizi.

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