Il disegno di legge di Emiliano Fenu (M5S, S. 1650) con disposizioni in materia di imprese sociali di comunità è stato assegnato alla commissione Affari costituzionali del Senato in sede redigente, una procedura che prevede che soltanto in commissione vengano apportate modifiche al testo, mentre l’Aula si limita alla votazione dell’articolato. Cofirmatari del ddl, senatori di spicco di tutti i gruppi di maggioranza: per il Partito democratico il presidente della commissione Finanze Luciano D’Alfonso, per Italia Viva Eugenio Comincini e per Liberi e Uguali la capogruppo del Misto (di cui LeU è una corrente) Loredana De Petris. Visto il sostegno di tanti partiti, si prefigura per il testo la possibilità di un iter legislativo piuttosto spedito.
Il provvedimento si compone di sei articoli, il primo contiene la definizione di “impresa sociale di comunità” e modifica il decreto legislativo con la revisione della disciplina in materia di impresa sociale (112/2017), estendendone la portata. Nell’ambito delle imprese di comunità si considera “di interesse generale l’attività d’impresa svolta al fine di contrastare fenomeni di spopolamento, declino economico, degrado sociale o urbanistico, da un’impresa sociale di comunità che stabilisca la propria sede legale ed operi prevalentemente”:
a) in uno o più comuni individuati nella strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese
b) in uno o più comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti
c) in aree urbane degradate.
In queste aree, le imprese di comunità, per essere considerate tali, devono in ogni caso svolgere, in via principale, una o più delle attività di contrasto allo spopolamento, declino economico, degrado sociale o urbanistico, e uno o più dei seguenti servizi, nell’interesse generale della comunità e del territorio:
a) interventi finalizzati alla riqualificazione, potenziamento e adeguamento dei beni pubblici o beni privati di valore storico o artistico o che assolvono a un interesse pubblico, volti al miglioramento della qualità del decoro urbano ovvero alla riduzione della marginalità e del disagio;
b) interventi finalizzati alla realizzazione e gestione di reti a banda larga per le aree grigie e bianche e alla conseguente digitalizzazione dei cittadini e delle imprese;
c) attività e servizi finalizzati all’autoproduzione e autoconsumo di energia rinnovabile;
d) attività di recupero e valorizzazione di terreni abbandonati o incolti o di aree edificate, ad uso industriale, artigianale, commerciale e turistico-ricettivo, in stato di abbandono e che siano a titolarità comunale;
e) attività di produzione e consumo di prodotti agricoli, locali e biologici, realizzazione di filiere locali della raccolta e riciclo;
f) attività di produzione e vendita di prodotti dell’artigianato artistico locale;
g) servizio di assistenza per la prenotazione telefonica o online di visite mediche e supporto tecnico per servizi sanitari; servizi di telemedicina;
h) servizi con modalità preferibilmente innovative che altrimenti non sarebbero erogati ai cittadini in assenza di prestazioni analoghe da parte di soggetti pubblici o privati, tra i quali la raccolta e il successivo invio della corrispondenza nei centri abitati privi di ufficio postale, previa apposita convenzione con il gestore del servizio postale; servizio di biblioteca o noleggio libri; servizi di mobilità; vendita di generi alimentari e di prodotti di prima necessità; rivendita di giornali, quotidiani e riviste; ordine e consegna di medicinali; servizi di pagamento e servizio bancomat.
L’atto costitutivo dell’impresa sociale di comunità deve indicare la delimitazione dell’ambito territoriale di operatività e prevedere che i soci risiedano o abbiano fissato la sede legale oppure operino con carattere di continuità nel territorio della comunità di riferimento.
La denominazione o ragione sociale di questo tipo di imprese deve contenere l’indicazione di “impresa sociale di comunità” o “società cooperativa di comunità” . Nel caso in cui non abbiano la forma di società cooperativa, gli statuti delle imprese devono in ogni caso disciplinare la nomina da parte degli utenti cittadini di almeno un componente dell’organo di amministrazione; il diritto degli utenti di richiedere una consultazione o di far pervenire domande anteriormente allo svolgimento dell’assemblea generale sui temi indicati all’ordine del giorno, alle quali l’organo amministrativo sia tenuto a rispondere prima dell’assemblea o durante il suo svolgimento; l’individuazione delle materie sulle quali l’organo amministrativo sia tenuto a richiedere il parere ai cittadini utenti .
Il primo articolo infine contiene norme di attuazione e prevede che entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano emanano le norme necessarie al fine di adeguare la propria legislazione in tema di imprese sociali di comunità, riconoscendo esenzioni o agevolazioni relative ai tributi di loro spettanza, nonché contributi o rimborsi a fronte dello svolgimento di specifici servizi per la comunità e per il territorio. Ancora, viene stabilito che le imprese costituite ai sensi delle leggi regionali che operano in aree diverse da quelle stabilite precedentemente adeguano i propri statuti entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge. In caso di mancato adeguamento, non si fa luogo al rimborso delle relative misure di promozione, sostegno e sviluppo già erogate.
L’articolo 2 introduce delle modifiche al codice del Terzo settore (117/2017), prevedendo l’inserimento all’articolo 88 dell’applicazione dell’agevolazione regionale sull’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) in favore degli enti del Terzo settore, nei limiti dei regolamenti europei sul regime de minimis .
L’articolo 3 stabilisce che anche le imprese di comunità rientrano tra i soggetti a cui è garantita una prelazione di acquisto dei beni confiscati alla criminalità organizzata.
L’articolo 4 aumenta di 10 milioni di euro per il 2020 (la data sarà cambiata in fase emendativa successivamente) la dotazione del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca con l’obiettivo di sostenere la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali di comunità.
L’articolo 5 tratta di cooperazione sociale: l’oggetto dell’attività delle cooperative sociali di comunità viene esteso anche al settore delle filiere del commercio equo e solidale. In materia di cooperative sociali viene specificato che le regioni emanino anche norme volte alla promozione, al sostegno e allo sviluppo della cooperazione sociale oltre che alla facoltà di estendere le categorie di persone svantaggiate. La qualificazione di cooperativa sociale che svolge attività diverse ovvero agricole, industriali, commerciali o di servizi, finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate, deriva comunque dall’inserimento lavorativo delle persone svantaggiate.