Cooperative disciplinate dal DPR 30 aprile 1970 n.602 e riforma degli ammortizzatori sociali

Come noto la Legge 30 dicembre 2021, n. 234 – così come integrata dal Decreto–legge 27 gennaio 2022, n. 4 – con decorrenza 1° gennaio 2022, ha dato l’avvio ad un “ammortizzatore di tipo universale in costanza di rapporto di lavoro”.

In particolare, per effetto dell’art. 1, co. 198, della Legge, risultano soggette alla Cassa integrazione straordinaria (ed ai relativi oneri…), tutte le imprese che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti e che non accedono ai Fondi di solidarietà bilaterali, Fondi bilaterali alternativi e al Fondo territoriale intersettoriale delle province autonome di Trento e Bolzano (rispettivamente art. 26, 27 e 40 del Decreto legislativo n. 148/2015).

Con la Circolare 30 giugno 2022, n. 76 (punto n. 4), a commento della citata riforma, l’Istituto previdenziale aveva specificato che “Gli obblighi contributivi in materia di intervento straordinario di integrazione salariale (CIGS) non trovano, invece, applicazione in relazione […] alle altre imprese citate dall’articolo 3 del Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 869/1947” (ovvero: le cooperative, i gruppi, le compagnie e carovane dei facchini, portabagagli, birocciai e simili), senza peraltro fare menzione alla portata del campo di applicazione del DPR 602/1970.

Tale posizione ufficiale ha generato, nel tempo recente, alcune diverse interpretazioni tanto che, nei mesi scorsi, varie e differenti sedi territoriali dell’Istituto hanno emanato Note di rettifica a debito, indirizzate a varie Cooperative, in maniera non conseguenziale ad una interpretazione univoca della stessa norma.

La scrivente Associazione, insieme alle altre Centrali cooperative, ha conseguentemente già avviato una sua interlocuzione con la Direzione generale dell’Istituto al fine di una univoca e rispettosa interpretazione della norma che dovrebbe essere chiarificatrice della complessa normativa.

In attesa di tale interpretazione, in riferimento alle Note di rettifica ricevute, si reputa opportuno consigliare alle Cooperative di adempiere al relativo pagamento, entro la relativa scadenza, con possibilità, eventualmente, di recupero di quanto non dovuto, anche al fine di non pregiudicare l’emissione di DURC regolare.

Il testo del comunicato è scaricabile come pdf in allegato.

COMUNICATO COOPERATIVE CIGS

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