Coronavirus, la bozza del decreto-legge che proroga lo stato di emergenza al 31 gennaio 2021

Proroga dello stato di emergenza al 31 gennaio 2021, obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione individuale, con possibilità di prevederne l’obbligatorietà dell’utilizzo; possibilità per le Regioni di introdurre misure più restrittive rispetto a quelle nazionali. Sono le novità introdotte dal nuovo decreto-legge con misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19. Il testo sarà sul tavolo del Consiglio dei ministri convocato per questa sera alle 20.30, entrerà in vigore con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale e sarà trasmesso al Parlamento per la conversione in legge.

L’articolo 1 modifica l’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19 (Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19), già modificato dal decreto-legge 31 luglio 2020 (vedi ES 29/9/2020), disponendo la proroga dello stato di emergenza – deliberato lo scorso 31 gennaio 2020 – al 31 gennaio 2021. La condizione di eccezionalità era già stata prorogata al 15 ottobre. Modifica anche il comma 2, introducendo la lettera hh-bis), che prevede l’obbligo di avere sempre con sé, al di fuori della propria abitazione, dispositivi di protezione individuale, con possibilità di prevederne l’obbligatorietà dell’utilizzo anche all’aperto se si è in prossimità di altre persone non conviventi, e comunque fatti salvi i protocolli anti-contagio previsti per specifiche attività economiche e produttive e le linee guida per il consumo di cibi e bevande. Restano esclusi dagli obblighi:

  • i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva o motoria;
  • i bambini di età inferiore ai sei anni;
  • i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché coloro che per interagire con questi versino nella stessa incompatibilità.

Modifica infine il decreto-legge 33/2016 (Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19), disponendo che le Regioni, informando contestualmente il ministro della Salute, possono introdurre misure derogatorie restrittive rispetto a quelle disposte ai sensi dell’articolo 2 del dl 19/2020 o, previo parere conforme del comitato tecnico-scientifico, anche ampliative.

L’articolo 2 modifica l’articolo 6 del decreto-legge 28/2020, che disciplina funzionamento e utilizzo dell’app Immuni, stabilendo che, previa valutazione d’impatto, è consentita l’interoperabilità dell’app con le piattaforme che operano, con le stesse finalità, nel territorio dell’Unione europea. L’utilizzo dell’applicazione e della piattaforma, nonché ogni trattamento di dati personali, sono interrotti alla data di cessazione delle esigenze di protezione e prevenzione sanitaria, legate alla diffusione del COVID-19 anche a carattere transfrontaliero, individuata con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro della Salute, e comunque entro il 31 dicembre 2021, ed entro la stessa data tutti i dati personali trattati devono essere cancellati o resi definitivamente anonimi.

L’articolo 3 disciplina l’inserimento del SARSCoV-2 nell’elenco degli agenti biologici di cui è noto che possono causare malattie infettive nell’uomo, l‘articolo 4 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

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