Proroga dello stato di emergenza al 31 gennaio 2021, obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione individuale, con possibilità di prevederne l’obbligatorietà dell’utilizzo; possibilità per le Regioni di introdurre misure più restrittive rispetto a quelle nazionali. Sono le novità introdotte dal nuovo decreto-legge con misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19. Il testo sarà sul tavolo del Consiglio dei ministri convocato per questa sera alle 20.30, entrerà in vigore con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale e sarà trasmesso al Parlamento per la conversione in legge.
L’articolo 1 modifica l’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19 (Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19), già modificato dal decreto-legge 31 luglio 2020 (vedi ES 29/9/2020), disponendo la proroga dello stato di emergenza – deliberato lo scorso 31 gennaio 2020 – al 31 gennaio 2021. La condizione di eccezionalità era già stata prorogata al 15 ottobre. Modifica anche il comma 2, introducendo la lettera hh-bis), che prevede l’obbligo di avere sempre con sé, al di fuori della propria abitazione, dispositivi di protezione individuale, con possibilità di prevederne l’obbligatorietà dell’utilizzo anche all’aperto se si è in prossimità di altre persone non conviventi, e comunque fatti salvi i protocolli anti-contagio previsti per specifiche attività economiche e produttive e le linee guida per il consumo di cibi e bevande. Restano esclusi dagli obblighi:
- i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva o motoria;
- i bambini di età inferiore ai sei anni;
- i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché coloro che per interagire con questi versino nella stessa incompatibilità.
Modifica infine il decreto-legge 33/2016 (Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19), disponendo che le Regioni, informando contestualmente il ministro della Salute, possono introdurre misure derogatorie restrittive rispetto a quelle disposte ai sensi dell’articolo 2 del dl 19/2020 o, previo parere conforme del comitato tecnico-scientifico, anche ampliative.
L’articolo 2 modifica l’articolo 6 del decreto-legge 28/2020, che disciplina funzionamento e utilizzo dell’app Immuni, stabilendo che, previa valutazione d’impatto, è consentita l’interoperabilità dell’app con le piattaforme che operano, con le stesse finalità, nel territorio dell’Unione europea. L’utilizzo dell’applicazione e della piattaforma, nonché ogni trattamento di dati personali, sono interrotti alla data di cessazione delle esigenze di protezione e prevenzione sanitaria, legate alla diffusione del COVID-19 anche a carattere transfrontaliero, individuata con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro della Salute, e comunque entro il 31 dicembre 2021, ed entro la stessa data tutti i dati personali trattati devono essere cancellati o resi definitivamente anonimi.
L’articolo 3 disciplina l’inserimento del SARSCoV-2 nell’elenco degli agenti biologici di cui è noto che possono causare malattie infettive nell’uomo, l‘articolo 4 contiene la clausola di invarianza finanziaria.