Covid-19, Abruzzo: nuova ordinanza dichiara la regione area rossa

Dal 18 novembre al 3 dicembre alla Regione Abruzzo vengono applicate le misure previste per le zone rosse: a stabilirlo l’ordinanza emanata ieri dal presidente della regione Marco Marsilio che, al fine di contrastare la diffusione del virus Covid-19, prevede per il proprio territorio l’osservanza delle seguenti misure restrittive (contenute nell’articolo 3 del dpcm 3 novembre):

  • divieto di ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori nonché all’interno degli stessi, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui è consentita; è permesso il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
  • sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e, fino alle 22 la ristorazione con asporto;
  • sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità; sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie;
  • sospensione di tutte le attività sportive che non sono riconosciute di interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP), anche svolte nei centri sportivi all’aperto; sono sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva;
  • consentito lo svolgimento individuale delle attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
  • fermo restando lo svolgimento in presenza della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l’infanzia e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, le attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza;
  • sospensione delle attività inerenti i servizi alla persona escluse pompe funebri, lavanderie, parrucchieri e  barbieri;
  • i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza.
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