Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale in edicola oggi e in vigore da ieri (Serie generale n. 222) il decreto del presidente del Consiglio che proroga le misure urgenti di contenimento già previste dal precedente dpcm del 7 agosto fino al 7 ottobre 2020. Il testo conferma le regole di comportamento vigenti: distanziamento minimo di un metro, igiene delle mani e obbligo di indossare la mascherina nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, ma anche all’aperto se la distanza minima non è garantita. Il decreto recepisce anche le ordinanze emanate dal ministro della Salute del 12 e del 16 agosto obbligando all’uso della mascherina dalle 18 alle 6 all’aperto, dove c’è rischio di assembramenti, al tampone per chi proviene da Paesi a rischio (ovvero Spagna, Malta, Grecia e Croazia), alla quarantena per chi arriva dalla Romania e dalla Bulgaria. Gli obblighi per chi fa ingresso da Spagna, Malta, Grecia e Croazia, previsti dall’ordinanza del ministero della salute del 12 agosto scorso, sono sospesi solo per:
equipaggio dei mezzi di trasporto;
personale viaggiate;
movimenti da e per lo Stato del Vaticano e la Repubblica di San Marino;
ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza;
chiunque debba partecipare a manifestazioni sportive e fieristiche di livello internazionale, previa autorizzazione del ministero della Salute e con obbligo di presentare all’imbarco l’attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, a un test;
chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle 120 ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza;
chiunque transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a 36 ore;
cittadini che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro;
personale sanitario in ingresso in Italia per l’esercizio di qualifiche professionali sanitarie;
lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;
personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all’estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore;
funzionari e agenti dell’Unione europea o di organizzazioni internazionali, agenti diplomatici, personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, funzionari e impiegati consolari, personale militare nell’esercizio delle loro funzioni e personale della Polizia di Stato;
alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana.
Confermato il divieto di ingresso dagli Stati inseriti nella black list, di cui all’allegato C del dpcm, consentita invece una deroga per il ricongiungimento delle coppie internazionali: chi si trova all’estero potrà entrare in Italia per raggiungere la persona con cui ha una stabile relazione affettiva, anche se non convivente.
Quanto al trasporto locale, il dpcm detta nuove regole: la capienza di autobus, metropolitane e treni regionali potrà arrivare all’80% dei posti, se saranno garantiti efficaci sistemi di aerazione e ricambio dell’aria. Un’estensione ritenuta necessaria in vista della prossima riapertura delle scuole, dove è già previsto che gli scuolabus potranno viaggiare pieni ma solo se la permanenza a bordo dei ragazzi non supererà i 15 minuti.
Il testo prevede infine l’aggiunta di due ulteriori allegati: il primo sulle indicazioni operative per la gestione di casi e focolai nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia; mentre il secondo sui casi confermati e sospetti nelle aule universitarie.