Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale e in vigore da sabato scorso il decreto-legge che ha introdotto l’obbligo vaccinale per gli over 50: sarà ora trasmesso al Senato e con ogni probabilità accorpato ai precedenti decreti in materia di contenimento della pandemia, esaminati in sede referente dalla commissione Affari costituzionali di palazzo Madama (estensione super green pass, proroga dello stato di emergenza e nuove regole sulla quarantena).
L’articolo 1 dispone l’obbligo di vaccinazione per chi ha compiuto 50 anni (o li compirà entro il 2022), dall’entrata in vigore della legge e fino al 15 giugno 2022, e stabilisce che dal 15 febbraio 2022 l’accesso ai luoghi di lavoro per questa categoria di soggetti è consentito soltanto con super green pass, ovvero con vaccino o guarigione: in caso non si sia in possesso del certificato rafforzato, l’accesso ai luoghi di lavoro è vietato e sanzionato con un’ammenda da 600 euro a 1500 euro, con eventuale conseguenze disciplinari secondo i “rispettivi ordinamenti di settore”. Quanto alla sanzione amministrativa per chi viola l’obbligo: ammonterà a 100 euro per chi alla data del 1° febbraio 2022 non ha iniziato il ciclo vaccinale primario, non lo ha completato con la seconda dose e per chi dalla stessa data non ha fatto il richiamo (booster) e sarà irrogata dal ministero della Salute tramite l’Agenzia delle entrate sulla base degli elenchi dei soggetti inadempienti all’obbligo vaccinale periodicamente predisposti e trasmessi dal medesimo ministero, anche acquisendo i dati resi disponibili dal Sistema Tessera Sanitaria sui soggetti assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale.
All’articolo 2 l’obbligo di vaccinazione viene esteso dal primo febbraio prossimo al personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori.
L’articolo 3 stabilisce che dal 20 gennaio 2022 e fino al 31 marzo 2022 è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso di green pass base (dunque anche per chi ha un tampone negativo nelle 48 ore precedenti) l’accesso ai servizi alla persona, ai pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali, tranne quelli necessari per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona che saranno individuate con decreto del presidente del Consiglio entro 15 giorni dall’entrata in vigore del testo. Le verifiche che l’accesso ai servizi, alle attività e agli uffici avvenga nel rispetto delle norme sono effettuate dai relativi titolari, gestori o responsabili.
Secondo l’articolo 4, con un caso di positività viene sospesa per 10 gg l’attività degli asili nido, mentre nelle scuole primarie con un caso di positività previsto un tampone immediato per tutti e un altro dopo 5 gg (gratuiti in farmacia secondo l’articolo 5), con due casi prevista didattica a distanza, mentre nella secondaria fino a due casi stabilita autosorveglianza e FFP2, da 4 casi in su DAD.
Non ancora aggiornate le FAQ e la tabella delle attività consentite con i differenti green pass sul sito del governo.