Covid, i nuovi testi di riferimento per le restrizioni: il dpcm firmato oggi e atteso sulla Gazzetta, il dl pubblicato oggi sulla GU, l’ordinanza annunciata dal ministero della Salute

È stato firmato poche ore fa ed è atteso stasera sulla Gazzetta ufficiale il nuovo dpcm, pubblicato sul sito del governo, con misure per il contenimento del contagio da Coronavirus: il testo sarà in vigore dal 16 gennaio al 5 marzo 2021. Sulla Gazzetta ufficiale di oggi è invece stato pubblicato il decreto-legge con misure anti-Covid varato dal Consiglio dei ministri di mercoledì sera. Infine è stata annunciata oggi dal ministero della Salute l’ordinanza che dispone la nuova colorazione delle zone, attesa ora sulla GU: da domenica 17 gennaio 2021 (e per i 15 giorni successivi) in area rossa Bolzano, Lombardia e Sicilia. Passano in area arancione Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria e Valle D’Aosta. Restano in area arancione Calabria, Emilia-Romagna e Veneto, gialle le altre. Di seguito una sintesi delle disposizioni dei tre testi.

 

1) DPCM (firmato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte, pubblicato su sito di palazzo Chigi e atteso sulla GU): conferma le disposizioni già introdotte dal dpcm del 3 dicembre (la classificazione delle regione per livello di rischio, il coprifuoco dalle 22 alle 5), ma introduce alcune novità:

All’articolo 1 dispone che su tutto il territorio nazionale

– dal 16 gennaio 2021 al 15 febbraio 2021 è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.

– per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai codici ATECO 56.3 (bar) e 47.25 (commercio al dettaglio di bevande) l’asporto è consentito esclusivamente fino alle 18.

– le librerie vengono inserite tra le attività commerciali essenziali aperte nei centri commerciali, insieme a farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi ed edicole.

nelle zone bianche (istituite dal decreto-legge oggi sulla GU) e gialle il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, è assicurato, dal lunedì al venerdì con esclusione dei giorni festivi, a condizione che questi luoghi, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, nonché dei flussi di visitatori (più o meno di 100.000 l’anno), garantiscano modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Il servizio è organizzato tenendo conto dei protocolli o linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. Le amministrazioni e i soggetti gestori dei musei e degli altri istituti e dei luoghi della cultura possono individuare specifiche misure organizzative, di prevenzione e protezione, nonché di tutela dei lavoratori, tenuto conto delle caratteristiche dei luoghi e delle attività svolte. Sono aperte al pubblico le mostre, alle stesse condizioni previste per musei e istituti e luoghi della cultura.

– le scuole superiori adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica in modo che a partire dal 18 gennaio 2021, almeno al 50% e fino a un massimo del 75% della popolazione studentesca delle predette istituzioni sia garantita l’attività didattica in presenza. La restante parte dell’attività didattica è svolta tramite il ricorso alla didattica a distanza.

– le università, sentito il Comitato universitario regionale di riferimento, predispongono, in base all’andamento del quadro epidemiologico, piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari, da svolgersi a distanza o in presenza, che tengono conto delle esigenze formative e dell’evoluzione del quadro pandemico territoriale e delle corrispondenti esigenze di sicurezza sanitaria.

– a partire dal 15 febbraio 2021 gli impianti sciistici sono aperti agli sciatori amatoriali solo subordinatamente all’adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e validate dal Comitato tecnico-scientifico, rivolte a evitare aggregazioni di persone e, in genere, assembramenti;

Articolo 2

– le misure da applicarsi nelle zone arancioni, secondo quanto disposto dal dpcm 3 dicembre 2020, sono valide per le regioni nel cui territorio si manifesti un’incidenza settimanale dei contagi superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e che si collocano in uno scenario di tipo 2 e con un livello di rischio almeno moderato o che si collocano in uno scenario di tipo 1 e con un livello di rischio alto.

Articolo 3

– in zona rossa le regioni nel cui territorio si manifesti un’incidenza settimanale dei contagi superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e che si collocano in uno “scenario di tipo 3” e con un livello di rischio “almeno moderato”. Anche in zona rossa, come in tutte le altre (secondo quanto disposto dal decreto-legge questa mattina sulla GU), lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata è consentito, nell’ambito del territorio comunale, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le 5 e le 22, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti.

 

2) DECRETO LEGGE 2/2021 (in Gazzetta questa mattina e in vigore da ieri)

Articolo 1

– la  proroga, al 30 aprile 2021, del termine entro il quale potranno essere adottate o reiterate le misure emergenziali finalizzate alla prevenzione del contagio ai sensi dei decreti-legge n. 19 e 33 del 2020.

– confermato fino al 15 febbraio 2021 il divieto già in vigore di spostamento tra regioni o province autonome, con l’eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.

– dal 16 gennaio 2021 e fino al 5 marzo 2021:

  • su tutto il territorio nazionale, resta consentito spostarsi verso un’altra abitazione privata abitata una sola volta al giorno tra le 5 e le 22, a un massimo di due persone ulteriori a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione (oltre ad eventuali minori di 14 anni e persone con disabilità). Tale spostamento può avvenire all’interno della stessa Regione, in area gialla, e all’interno dello stesso Comune, in area arancione e in area rossa mentre, nel caso in cui la mobilità sia limitata all’ambito territoriale comunale, sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5mila abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia;
  • è istituita una cosiddetta “area bianca” nelle Regioni con uno scenario di “tipo 1”, un livello di rischio “basso” e un’incidenza dei contagi, per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100mila abitanti. In “area bianca” non si applicano le misure restrittive previste dai dpcm per le aree gialle, arancioni e rosse ma le attività si svolgono secondo specifici protocolli, con la possibilità di adozione tramite nuovi dpcm di specifiche misure restrittive in relazione a determinate attività particolarmente rilevanti dal punto di vista epidemiologico.
  • le misure previste per le regioni che si collocano in uno scenario di tipo 2 e con livello di rischio moderato si applicano, secondo la medesima procedura ed in presenza di una analoga incidenza settimanale dei contagi, anche alle regioni che si collocano in uno scenario di tipo 1 e con un livello di rischio alto.
  • è istituita una cosiddetta “area bianca” nelle Regioni con uno scenario di “tipo 1”, un livello di rischio “basso” e un’incidenza dei contagi, per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100mila abitanti. In “area bianca” non si applicano le misure restrittive previste dai dpcm per le aree gialle, arancioni e rosse ma le attività si svolgono secondo specifici protocolli, con la possibilità di adozione tramite nuovi dpcm di specifiche misure restrittive in relazione a determinate attività particolarmente rilevanti dal punto di vista epidemiologico.

Articolo 2

Ribadisce che la violazione delle norme è punita ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 19/2020.

Articolo 3 

Dispone l’istituzione di una piattaforma informativa nazionale con l’obiettivo di agevolare, sulla base dei fabbisogni rilevati, le attività di distribuzione sul territorio nazionale delle dosi vaccinali, dei dispositivi e degli altri materiali di supporto alla somministrazione, e il relativo tracciamento. Inoltre la stessa piattaforma potrà essere usata, su istanza della Regione o Provincia autonoma interessata, per gestire le operazioni di prenotazione delle vaccinazioni, di registrazione delle somministrazioni dei vaccini e di certificazione delle stesse, e le operazioni di trasmissione dei dati al ministero della Salute.

Articolo 4

Dispone che:

  • le elezioni suppletive per i seggi della Camera e del Senato dichiarati vacanti entro il 28 febbraio 2021 saranno svolte entro il 20 maggio 2021;
  • le elezioni per scioglimento di Comuni già indette per le date del 22 e 23 novembre 2020, sono rinviate e saranno svolte entro il 20 maggio 2021. Fino al rinnovo degli organi è prorogata la durata della gestione della commissione straordinaria.

Articolo 5

Stabilisce che i permessi di soggiorno in scadenza entro il 30 aprile 2021 sono prorogati alla stessa data.

 

3) ORDINANZA DEL MINISTERO DELLA SALUTE (annunciata e attesa sulla Gazzetta)

Delinea la seguente classificazione delle Regioni Italiane, a partire da domenica 17 gennaio:

In zona rossa

  • Bolzano
  • Lombardia
  • Sicilia

In zona arancione

  • Abruzzo
  • Friuli Venezia Giulia
  • Lazio
  • Liguria
  • Marche
  • Piemonte
  • Puglia
  • Umbria
  • Valle D’Aosta
  • Calabria
  • Emilia-Romagna
  • Veneto

In zona gialla

  • Toscana
  • Campania
  • Basilicata
  • Sardegna
  • Molise
  • Provincia autonoma di Trento
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