Covid19, il dl che disciplina le riaperture dal 26 aprile: non riapriranno gli esercizi commerciali nei centri commerciali nel weekend in zona gialla

Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il decreto legge Covid sulle riaperture approvato mercoledì 21 aprile dal Consiglio dei ministri con l’astensione dei ministri in quota Lega, Giancarlo Giorgetti, titolare dello Sviluppo economico, e Massimo Garavaglia, a capo del Turismo, contrari alla decisione, presa in cabina di regia, di mantenere il coprifuoco dalle 22 alle 5 che è stata tuttavia mantenuta. Assente nella versione definitiva, la norma che era in bozza e consentiva, dal 15 maggio in zona gialla, nei giorni festivi e prefestivi, le attività degli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali e altre strutture assimilabili.

Le misure del testo si applicano dal 26 aprile al 31 luglio e scandiscono un calendario di riaperture: l’articolo 1 dispone che dal primo maggio al 31 luglio si applicano le norme del dpcm del 2 marzo 2021 per quanto non stabilito dal decreto legge in questione (compreso il coprifuoco dalle 22 alle 5 e la possibilità di classificare le regioni come bianche e gialle). Dal 26 aprile sono consentiti gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori delle regioni e delle province autonome che si collocano nelle zone bianca e gialla. Dal primo maggio al 31 luglio le misure della zona rossa si applicano alle aree con più di 250 casi ogni 100mila abitanti, i presidenti di regioni o di province possono introdurre misure selettive anche per le aree dove si registri un alto rischio di varianti.

L’articolo 2 prevede che, in zona arancione e rossa sono consentiti gli spostamenti tra regioni ai soggetti con il certificato verde (vedi articolo 9). Dal 26 aprile al 15 giugno 2021, nella zona gialla e, in ambito comunale, nella zona arancione, è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno e nel limite di 4 persone oltre alle conviventi. Non è consentito in zona rossa.

L’articolo 3 prevede dal 26 aprile e fino a fine anno scolastico la didattica in presenza di scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado e di almeno il 50 per cento per la secondaria di secondo grado. Dal 26 aprile 2021 e fino al 31 luglio 2021, nelle zone gialla e arancione, le attività didattiche e curriculari delle università sono svolte prioritariamente in presenza.

L’articolo 4 disciplina i servizi di ristorazione, svolti da qualsiasi esercizio: dal 26 aprile in zona gialla sono consentiti all’aperto sia a pranzo che a cena, in modo illimitato negli alberghi e nelle strutture ricettive. Dal primo giugno anche al chiuso solo dalle 5 alle 18.

L’articolo 5 consente la ripresa dal 26 aprile degli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto; vanno svolti “esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale”. La capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 1.000 per gli spettacoli all’aperto e a 500 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo. Dal primo giugno, sempre in gialla, riprendono gli eventi agonistici sportivi con le stesse modalità. In zona gialla, in relazione all’andamento della situazione epidemiologica e alle caratteristiche dei siti e degli eventi all’aperto, può  essere stabilito un diverso numero massimo di spettatori, nel rispetto dei principi fissati dal Comitato tecnico-scientifico, con linee guida idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio, adottate, per gli spettacoli all’aperto, dalla Conferenza delle Regioni, e, per gli eventi e le competizioni all’aperto, dal sottosegretario con delega in materia di sport. Per eventi o competizioni sportive di particolare rilevanza, che si svolgono anche al chiuso, il sottosegretario può anche stabilire, sentito il ministro della Salute, una data  diversa di ripartenza. Le linee guida possono prevedere, con riferimento a  particolari  eventi, che l’accesso sia riservato soltanto ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi.

L’articolo 6 chiarisce che, in zona gialla, dal 15 maggio riaprono le piscine all’aperto, dal primo giugno le attività delle palestre, dal 26 aprile le attività sportive all’aperto, anche di squadra e di contatto.

L’articolo 7 consente dal 15 giugno in zona gialla lo svolgimento in presenza di fiere, e dal primo luglio di convegni e congressi.

L’articolo 8 prevede dal primo luglio la ripresa, in zona gialla, dei centri termali e dei parchi divertimenti (in entrambi i casi nel rispetto delle linee guida e dei protocolli).

L’articolo 9 introduce le certificazioni verdi ovvero “certificazioni che comprovano lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o guarigione dall’infezione da SARS-CoV-2, oppure l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS- CoV-2″. In caso di vaccinazione (a ciclo ultimato) o di guarigione, il certicato dura 6 mesi, in caso di esito negativo del tampone dura 48 ore.

L’articolo istituisce, con un dpcm da emanare sentito il Garante della privacy, la Piattaforma Nazionale per il DGC (Digital Green Certificate) per l’emissione e validazione delle certificazioni verdi Covid- 19: sistema informativo nazionale per il rilascio e la verifica e l’accettazione di certificazioni Covid-19 interoperabili a livello nazionale ed europeo. In attesa, le certificazioni possono essere adottate dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai medici di medicina generale e pediatri di libera scelta.

L’articolo 10 proroga la possibilità di prendere decisioni circa limitazioni alla circolazione dei cittadini in determinate zone del paese in base all’andamento del contagio fino al 31 luglio.

L’articolo 11 prevede la proroga dello stato di emergenza dal 30 aprile prossimo al 31 luglio.

Anche l’articolo 12 è una novità della versione definitiva e prevede la possibilità di anticipare gli indennizzi per i lavoratori del trasporto aereo di linea di passeggeri.

L’articolo 13 definisce le sanzioni mente il 14 l’entrata in vigore.

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