Covid19, il nuovo dpcm con ulteriori restrizioni in vigore fino al 24 novembre

È in vigore fino al 24 novembre il dpcm che il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato domenica notte con ulteriori misure restrittive utili al contenimento del contagio da Covid-19. Il testo ribadisce l’obbligo di indossare sempre le mascherine nei luoghi aperti e chiusi, escluse le abitazioni private, e prevede all’articolo 1:

– la possibilità per i comuni di chiudere strade e piazze dalle 21 dove è possibile che si creino assembramenti;

– raccomandato a tutte le persone fisiche di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi;

ristoranti, bar, pub, gelaterie e pasticcerie chiusi alle 18 anche la domenica e i giorni festivi, tavoli massimo da quattro persone; sarà consentita la consegna a domicilio, asporto fino alle 24 con divieto di consumo sul posto; le attività di ristorazione restano consentite in queste modalità a patto che le autorità regionali le giudichino compatibili con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori;

sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento; è consentito l’accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all’aria aperta, con l’ausilio di operatori cui affidarli in custodia;

– sospesi gli eventi e le competizioni sportive degli sport individuali e di squadra, consentiti soltanto gli eventi e le competizioni sportive, riconosciuti di interesse nazionale, nei settori professionistici e dilettantistici, dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali

sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza; l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte all’aperto sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento;

sospesi gli spettacoli in ogni forma (anche in cinema e teatri), musei aperti con rispetto norme anti COVID;

chiuse le sale giochi e le sale bingo;

 sempre sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza;

– le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi;

– quanto alla didattica: non è sospesa quella delle scuole primarie, le secondarie adotteranno orari flessibili, incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata, per una quota pari almeno al 75 per cento delle attività, modulando ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni, anche attraverso l’eventuale utilizzo di turni pomeridiani e disponendo che l’ingresso non avvenga in ogni caso prima delle 9;

– le università, sentito il Comitato universitario regionale di riferimento, predispongono piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari in presenza e a distanza in funzione delle esigenze formative tenendo conto dell’evoluzione del quadro pandemico territoriale;

– il Presidente della Regione dispone la programmazione del servizio di trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l’emergenza per assicurare i servizi minimi essenziali;

– in ordine alle attività professionali, si raccomanda che siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, nel caso in cui possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;

– le attività delle strutture ricettive sono esercitate nel rispetto dei distanziamento e dei protocolli sanitari;

L’articolo 2 ribadisce che lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali avviene econdo i protocolli condivisi dalle autorità e dai sindacati;

L’articolo 3 disciplina le misure di informazione e prevenzione sanitaria sull’intero territorio nazionale, gli articolo 4-6 riguardano gli spostamenti da e per l’estero, il 7 contiene obblighi per vettori e armatori, l’8 per le navi da crociera, il per il trasporto pubblico locale, il 10 introduce ulteriori disposizioni specifiche per la disabilità, l’11 disciplina l’attività di esecuzione e monitoraggio delle misure.

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