Dal Cdm via libera al decreto legge che estende la capienza di teatri, cinema e stadi.

Dal Consiglio dei ministri di ieri sera è arrivato il via libera a un nuovo decreto legge in materia di riaperture che contiene disposizioni su temi variegati, dalla capienza dei luoghi dello spettacolo e lo sport al green pass sui luoghi di lavoro, da disposizioni sul Garante della privacy al revenge porn: la bozza è composta da 11 articoli, è attesa ora sulla Gazzetta ufficiale per l’entrata in vigore poi in Parlamento per la conversione in legge.

Di seguito un’analisi dei contenuti:

  • l’articolo 1 consente, dall’11 ottobre, in zona bianca, di raggiungere la massima capienza per gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all’aperto, con accesso esclusivamente per i soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19. In zona gialla, sempre con possesso del green pass, ma con un metro di distanziamento. In zona bianca, la capienza nelle sale da ballo, discoteche e locali assimilati non può essere superiore al 75 per cento di quella massima autorizzata all’aperto e al 50 per cento al chiuso. Obbligatoria la mascherina al chiuso e la presenza di impianti di aerazione senza ricircolo dell’aria. La capienza consentita non può essere superiore al 75 per cento di quella massima autorizzata all’aperto e al 60 per cento al chiuso per gli eventi e le competizioni sportive in zona bianca, mentre in gialla la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata all’aperto e al 35 per cento al chiuso.
  • l’articolo 2 elimina nelle strutture museali l’obbligo di distanza interpersonale di un metro.
  • l’articolo 3, assente nel comunicato stampa di palazzo Chigi ma presente nella bozza diffusa, prevede che, in caso di richiesta da parte del datore di lavoro, chiunque svolge un’attività lavorativa nel settore privato è tenuto a comunicare di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 con un preavviso necessario a soddisfare le esigenze organizzative del datore, il quale deve dichiararlo assente ingiustificato.
  • l’articolo 4 interviene sull’organizzazione del ministero della Salute autorizzando fino al 28 febbraio 2022 l’uso delle procedure semplificate di riorganizzazione (attraverso dpcm). Incrementa di due unità la dotazione organica della dirigenza di livello generale del ministero della Salute con corrispondente riduzione di 6 posizioni di dirigente sanitario, finanziariamente equivalenti. Viene dunque disposto che il ministero si articola in direzioni generali, coordinate da un segretario generale. Il numero degli uffici dirigenziali generali, incluso il segretario generale, è pari a 15.
  • l’articolo 5 prevede che per consentire lo svolgimento della consultazione referendaria, la Corte di Cassazione può avvalersi di 360 unità nell’ambito delle amministrazioni pubbliche, l’articolo 6 proroga la modalità di svolgimento già adottate nella precedente sessione per i prossimi esami di abilitazione all’esercizio della professione da avvocato.
  • l’articolo 7 aumenta di 11 milioni la dotazione del Fondo nazionale per le politiche e per i servizi dell’asilo per far fronte alle eccezionali esigenze di accoglienza dei richiedenti asilo, in conseguenza della crisi politica in atto in Afghanistan, con l’obiettivo di attivare ulteriori 3.000 posti nel Sistema di accoglienza e integrazione (SAI).
  • secondo l’articolo 9 il trattamento dei dati personali da parte di un’amministrazione pubblica, comprese le Autorità indipendenti e le società a controllo pubblico o gli organismi di diritto pubblico, è sempre consentito se necessario per l’adempimento di un compito svolto nel pubblico interesse o per l’esercizio di pubblici poteri a essa attribuiti. La finalità del trattamento, se non espressamente prevista da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento, è indicata dall’amministrazione in coerenza al compito svolto o al potere esercitato. La norma dispone anche che i pareri del Garante della privacy sui progetti relativi al PNRR sono resi nel termine non prorogabile di trenta giorni dalla richiesta, decorso il quale può procedersi indipendentemente dall’acquisizione del parere.
  • l’articolo 10 contiene norme che disciplinano il revenge porn, prevedendo che i minori ultraquattordicenni che hanno motivo di pensare che video destinati a restare privati sono stati resi pubblici possono rivolgersi al Garante che ha l’obbligo di occuparsene entro 48 ore.
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