Ddl SalvaMare, via libera dalla commissione Ambiente del Senato con modifiche in sede redigente: atteso in Aula, che non potrà approvare emendamenti, poi alla Camera per la terza lettura. Con proposta di Moronese (M5S) rifiuti raccolti in mare assimilati agli urbani

Via libera dalla commissione Ambiente del Senato al disegno di legge in materia di recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell’economia circolare (cosiddetta legge SalvaMare). Il testo, di iniziativa del primo governo guidato da Giuseppe Conte e licenziato dalla Camera il 24 ottobre 2019, si trova in seconda lettura presso palazzo Madama ed è stato licenziato dal gruppo di lavoro con modifiche in sede redigente: è atteso ora in Assemblea, che potrà esprimersi solamente sull’intero testo senza la possibilità di approvare ulteriori emendamenti. Il provvedimento verrà trasmesso poi alla Camera per la terza lettura e se non subirà altre variazioni potrà diventare legge una volta pubblicato sulla Gazzetta ufficiale.

Quanto alle modifiche approvate dalla 13° commissione, segnaliamo:

2.18 (testo 3) della presidente di commissione Vilma Moronese (M5S). Modifica l’articolo 183, comma 1, lettera b-ter), del testo unico dell’ambiente (dlgs 152/2006) e aggiunge i rifiuti accidentalmente pescati o volontariamente raccolti, anche attraverso campagne di pulizia, in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune all’elenco delle tipologie di rifiuti considerati ‘urbani’.

2.1 (testo 2) sempre di Moronese. Stabilisce che i rifiuti accidentalmente pescati in mare sono equiparati ai rifiuti delle navi ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, numero 3), della direttiva 883/2019 in materia di impianti portuali per i rifiuti delle navi, compresi i residui del carico. La norma contenuta nella direttiva definisce ‘rifiuti delle navi’ tutti i rifiuti, compresi i residui del carico, prodotti durante le operazioni di servizio di una nave o durante le operazioni di carico, scarico e pulizia, nonché i rifiuti accidentalmente pescati.

2.2 di Paolo Arrigoni (Lega) dispone che i rifiuti accidentalmente pescati in mare sono conferiti separatamente dagli altri rifiuti prodotti dalle navi.

2.8 (testo 2) di Luca Briziarelli (Lega) dispone che per l’attività di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati non è necessaria l’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali.

2.9 sempre di Briziarelli. Dispone che, oltre al comandante della nave, come già previsto dal comma 2 dell’articolo 2, anche il conducente del natante che approda in un porto ha la responsabilità di conferire i rifiuti accidentalmente pescati in mare all’impianto portuale di raccolta.

2.14 (testo 2) della presidente Moronese. Dispone che il conferimento dei rifiuti accidental­mente pescati all’impianto portuale di rac­colta è gratuito per il conferente e avviene previa pesatura all’atto del conferimento.

2.25 di Maria Alessandra Gallone (FI). Stabilisce che l’Arera svolge attività di vigilanza sul corretto utilizzo delle risorse relative al gettito della componente TARI destinata a distribuire sull’intera collet­tività nazionale gli oneri della gestione dei rifiuti accidentalmente pescati.

2.27 di Antonio Iannone (FdI). Dispone che agli imprenditori ittici è attribuito un credito d’imposta nella misura di 40 euro per ogni quintale di rifiuti solidi recuperati in mare durante il regolare esercizio dell’attività di pesca. Con decreto Mef da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, sono stabilite le modalità attuative per il riconoscimento e la fruizione dell’agevolazione fiscale.

5.0.1 (testo 4) di Assuntela Messina (PD). Aggiunge l’articolo 5-bis sui rifiuti galleggianti nei fiumi. Per ridurre l’impatto dell’inquinamento marino derivante dai fiumi, le Autorità di Distretto introducono, nei propri atti di pianificazione, misure sperimentali nei corsi d’acqua dirette alla cattura dei rifiuti galleggianti compatibili con le esigenze idrauliche e di tutela degli ecosistemi. Entro il 31 dicembre 2021, il ministero della Transizione ecologica avvia un programma sperimentale triennale di recupero delle plastiche nei fiumi maggiormente interessati da questa forma di inquinamento, anche tramite la messa in opera di strumenti galleggianti. Per realizzare il programma, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 a valere sulle risorse del Mef.

Quanto agli ordini del giorno accolti durante la seduta di ieri dal sottosegretario al Mite Ilaria Fontana, che rappresentava il governo, segnaliamo:

Numero 4 (testo 2) di Luca De Carlo (FdI). Impegna il governo a prevedere un piano strutturale di interventi, elaborato di concerto dal Mite e dal Mipaaf, entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, da realizzarsi anche attraverso progetti pilota, che preveda un protocollo di raccolta dei rifiuti e monitoraggio del medesimo protocollo, nonché un sistema di incentivazione per il comparto ittico.

Numero 7 (testo 2) di Arrigoni. Impegna l’esecutivo a prevedere che per ciascun porto sia predisposto e attuato un adeguato piano di raccolta e di gestione dei rifiuti, previa consultazione delle parti interessate.

Numero 8 (testo 2) di Briziarelli. Impegna il governo a prevedere l’istituzione, con decreto del Mite, di un apposito logo “SALVAMARE” da apporre, a titolo gratuito, presso ciascuna struttura di raccolta dei rifiuti raccolti in mare, garantendo la riconoscibilità del sito.

Di seguito un recap dei contenuti del ddl così come approdato al Senato per la seconda lettura. 

  • L’articolo 1 indica le finalità del disegno di legge e le definizioni per perimetrarne l’ambito applicativo tra cui quelle di “rifiuti accidentalmente pescati” e di “rifiuti volontariamente pescati”, che, in sede di esame alla Camera, sono state estese al fine di riferirle non solo al mare, ma anche ai laghi, ai fiumi e alle lagune.
  • L’articolo 2 si occupa dei rifiuti accidentalmente pescati ed è stato in più punti modificato dalla Camera. In particolare, quanto ai rifiuti accidentalmente pescati in mare, prevede l’equiparazione di questi ai rifiuti prodotti dalle navi, con obbligo in capo al comandante della nave che approda in un porto di conferirli all’impianto portuale di raccolta.
  • L’articolo 3 si occupa delle campagne di pulizia e precisa che i rifiuti volontariamente raccolti possono essere recuperati nell’ambito di specifiche campagne di pulizia organizzate su iniziativa dell’autorità competente o su istanza presentata all’autorità competente dal soggetto promotore della campagna.
  • L’articolo 4 rinvia ad un decreto del Mattm per la determinazione dei criteri e delle modalità con cui i rifiuti accidentalmente pescati e i rifiuti volontariamente raccolti cessano di essere qualificati come rifiuti, ai sensi dell’articolo 184-ter del Codice dell’ambiente. In sede di esame alla Camera si è precisato che l’adozione di questo decreto è diretta non solo alla promozione del riciclaggio della plastica, ma anche di altri materiali non compatibili con l’ecosistema marino e delle acque interne.
  • L’articolo 5 “Norme in materia di gestione delle biomasse vegetali spiaggiate” è stato introdotto alla Camera che distingue tra biomasse vegetali, derivanti da piante marine o alghe, depositate naturalmente sul lido del mare e sull’arenile, e prodotti costituiti di materia vegetale di provenienza agricola e forestale, depositata naturalmente sulle sponde dei laghi, dei fiumi, e sulla battigia.
  • L’articolo 6, introdotto nel corso dell’esame del provvedimento alla Camera, rinvia ad un decreto interministeriale, con il parere dell’ISPRA e sentito il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, per la determinazione delle linee guida operative a cui si conformano le attività tecnico-scientifiche funzionali alla protezione dell’ambiente marino, che comportano l’immersione subacquea al di fuori degli ambiti portuali, svolte dal personale del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente marino o da soggetti terzi che svolgono attività di monitoraggio e controllo dell’ambiente marino in base ad una apposita convenzione o in virtù di finanziamenti ministeriali.
  • L’articolo 7 consente di realizzare campagne di sensibilizzazione per la realizzazione delle finalità della legge, delle strategie per l’ambiente marino.
  • L’articolo 8 stabilisce che il ministero dell’Istruzione promuove nelle scuole di ogni ordine e grado attività volte a rendere gli studenti consapevoli dell’importanza della conservazione dell’ambiente, e, in particolare, del mare e delle acque interne, nonché delle corrette modalità di conferimento dei rifiuti.
  • L’articolo 9, introdotto dalla Camera stabilisce che in occasione della giornata del mare gli istituti scolastici possono promuovere iniziativeper diffondere la conoscenza del mare e  sulle misure per prevenire e contrastare l’abbandono dei rifiuti in mare.
  • L’articolo 10 prevede l’attribuzione di un riconoscimento ambientale in favore degli imprenditori ittici che tengono comportamenti virtuosi, utilizzano materiali a basso impatto ambientale, partecipano a campagne di pulizia o conferiscono rifiuti accidentalmente pescati.
  • L’articolo 11 si occupa degli impianti di desalinizzazione.
  • L’articolo 12 istituisce presso il Mattm un Tavolo interministeriale di consultazione permanente con il compito di coordinare l’azione di contrasto dell’inquinamento marino, anche dovuto alle plastiche, di ottimizzare l’azione dei pescatori per le finalità della legge e di monitorare l’andamento del recupero dei rifiuti conseguente all’attuazione del “SalvaMare”, garantendo la diffusione dei dati e dei contributi.
  • L’articolo 13, introdotto dalla Camera, stabilisce che ogni anno il ministro dell’Ambiente presenta una relazione al Parlamento sull’attuazione del SalvaMare.
  • L’articolo 14 statuisce che dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
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