È stato approvato in via preliminare dal Cdm che si è riunito giovedì a palazzo Chigi il disegno di legge che introduce misure finalizzate a favorire lo sviluppo economico e la ripresa dei territori delle zone montane, che passa ora all’esame del Parlamento. Obiettivo del provvedimento, chiarisce l’articolo 1, è quello di innovare le disposizioni vigenti sulle zone montane, valorizzarne le specificità per limitare gli squilibri economici e sociali rispetto ai territori non montani, favorirne il ripopolamento. Si intende inoltre garantire l’effettivo esercizio dei diritti e un accesso agevole ai servizi pubblici essenziali per chi vi risiede, di promuovere l’agricoltura e la gestione forestale sostenibile, l’industria, il commercio, l’artigianato e il turismo, tutelare e valorizzare il patrimonio culturale montano.
L’articolo 2 prevede che entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, con un dpcm dovranno essere definiti i criteri per la classificazione e l’elenco dei comuni montani (che, chiarisce il testo, sono esclusivamente quelli che appartengono ad una provincia interamente montana). L’elenco è aggiornato dall’Istat entro il 30 settembre di ogni anno. Un ulteriore dpcm da emanare entro 45 giorni dovrà definire l’elenco dei comuni beneficiari degli incentivi previsti dal provvedimento, sulla base.
L’articolo 3 disciplina la Strategia Nazionale per la montagna italiana (SNAMI), definita ogni tre anni dal ministro per gli Affari regionali, in cui sono sono individuate le linee strategiche, le priorità e le direttive delle politiche per le zone montane. Viene inoltre istituito presso la presidenza del Consiglio un Tavolo tecnico scientifico permanente per lo sviluppo della montagna italiana, a cui partecipano tre rappresentanti delle Regioni, un rappresentante dell’ANCI, dell’UPI e dell’UNCEM, designati dalla Conferenza unificata.
L’articolo 4 istituisce un Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (FOSMIT), con cui sono finanziati gli interventi del provvedimento. Possono beneficiarne i comuni montani, ad eccezione dei comuni capoluogo di provincia e di quelli con popolazione totale residente superiore a 10mila abitanti.
L’articolo 5 riconosce le professioni della montagna come presìdi per la conservazione del patrimonio materiale e immateriale delle zone montane. In base all’articolo 6, ogni 30 settembre il ministro per gli Affari regionali sarà tenuto a presentare alle Camere la relazione annuale sullo stato della montagna e sull’attuazione della SNAMI.
L’articolo 7 stabilisce che con un prossimo decreto del ministero della Salute dovranno essere stabiliti i criteri per valorizzare l’attività degli esercenti le professioni sanitarie e dagli operatori socio sanitari presso strutture pubbliche o private accreditate dei comuni montani, ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali presso le aziende egli enti del Servizio sanitario nazionale, e inoltre per l’assunzione di incarichi nell’ambito delle aziende. Viene previsto un credito d’imposta per gli operatori che affittano o acquistano un immobile in uno di questi comuni per prestare servizi sanitari, in misura pari al minor importo tra il sessanta per cento del canone annuo di locazione dell’immobile e l’ammontare di 2500 euro.
L’articolo 8 contiene misure sulle scuole di montagna, prevedendo che con un successivo decreto del ministro dell’Istruzione sono definiti forme di incentivazione a favore dei docenti a tempo determinato, anche in termini di punteggio di servizio. Anche per questi soggetti è riconosciuto un credito d’imposta pari al minor importo tra il sessanta per cento del canone annuo di locazione dell’immobile e l’ammontare di 2500 euro per l’affitto o l’acquisto di immobili nei comuni dove ha sede la scuola di montagna.
L’articolo 9 prevede interventi sulle infrastrutture di telefonia mobile e accesso alla rete internet.
Il capo IV contiene misure in materia di agricoltura e foreste: l’articolo 10 prevede l’emanazione, entro 12 mesi dall’entrata in vigore del provvedimento, di un decreto del ministero delle Politiche agricole in cui siano contenute le linee guida per le Regioni destinate all’individuazione, al recupero, all’utilizzazione razionale ed alla valorizzazione dei sistemi pascolivi montani, promuovendo la costituzione di forme associative tra i proprietari e gli affittuari; l’articolo 11 concede agli imprenditori agricoli e forestali che esercitano la propria attività nei comuni montani e che investono nel miglioramento delle pratiche di coltivazione e gestione benefiche per l’ambiente e il clima (che saranno definite ed elencate in un apposito decreto del Mipaaf) un credito d’imposta del 10% del valore degli investimenti effettuati negli anni dal 2023 al 2025, nel limite complessivo di spesa pari a 4 milioni di euro l’anno, disciplinato da un successivo decreto Mipaaf; l’articolo 12 definisce i rifugi di montagna.
Il capo V contiene misure fiscali destinate a favorire lo sviluppo economico e sociale delle zone montane, la loro occupazione e ripopolamento (art. 13). L’articolo 14 riconosce alle piccole e microimprese con titolari under 36, che intraprendono nuove attività nei comuni montani, un credito d’imposta pari alla differenza tra l’imposta calcolata applicando le aliquote ordinarie al reddito derivante dallo svolgimento dell’attività economica e fino a concorrenza dell’importo di 80mila euro, e l’imposta calcolata sul medesimo reddito applicando l’aliquota del 15%, per il periodo d’imposta nel corso del quale la nuova attività è intrapresa e per i due periodi d’imposta successivi.
L’articolo 15, che disciplina la misura “Io resto in montagna”, prevede una detrazione sull’imposta immobiliare delle abitazioni principali nei comuni con popolazione residente non superiore a 2mila abitanti, pari a: 100% degli interessi passivi, entro un ammontare di 500 euro; 80% sulla parte degli interessi passivi che eccede il limite di 500 euro e fino a 1.125 euro. Al beneficio hanno accesso i contribuenti che non hanno compiuto quarantuno anni di età nell’anno in cui l’atto di acquisto dell’immobile e quello di accensione del mutuo sono rogitati.
L’articolo 16 prevede che nei territori montani i trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo di fondi rustici, fatti a scopo di arrotondamento o di accorpamento di proprietà diretto-coltivatrici, singole o associate, sono soggetti alle imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa e sono esenti dalle imposte catastali e stabilisce che le stesse agevolazioni si applicano anche a favore delle cooperative agricole che conducono direttamente i terreni.
L’articolo 17 stabilisce che le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e di Bolzano, l’articolo 18 abroga le disposizioni già in vigore in materia.