Il Decreto introduce misure e sostegni per rispondere all’aumento dei prezzi energetici derivanti anche dalla crisi ucraina.
Di seguito si riporta il commento delle principali norme di interesse per gli Enti Locali e per le Società pubbliche.
Artt. 1-14 – Misure in materia di Energia
Il Titolo I del Decreto introduce una serie di misure per il contenimento dei costi energetici a tutela di Cittadini e Imprese tramite il “Bonus sociale Energia elettrica e Gas” e l’incremento dei crediti d’imposta in favore delle Imprese per l’acquisto di Energia elettrica e di Gas naturale. Inoltre, sono introdotte nuove disposizioni e semplificazioni per le autorizzazioni di Impianti di produzione di Energia da fonti rinnovabili.
Infine, oltre a nuove disposizioni in materia di Via, sono previsti incentivi per l’Efficienza energetica, “Sisma Bonus”, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici.
Artt. 15-20 – Misure a sostegno della liquidità delle Imprese
Il Decreto introduce misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle Imprese tramite garanzie prestate da Sace Spa. È istituito inoltre il “Fondo per il sostegno alle Imprese danneggiate dalla crisi ucraina”, ed è rifinanziamento il “Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle Imprese agricole, della Pesca e dell’Acquacoltura”.
Artt. 21-25 e artt. 28-30 – Misure per la ripresa economica, la produttività delle Imprese e l’attrazione degli Investimenti
È prevista una maggiorazione del credito di imposta per Investimenti in beni immateriali “4.0” e modifiche al credito d’imposta per la formazione “4.0”, con l’intento di rendere più efficace il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle piccole e medie Imprese.
Per quanto riguarda gli Enti Locali, in caso di inerzia o ritardo ascrivibili a Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni nei procedimenti aventi ad oggetto Investimenti per il Sistema produttivo nazionale di valore superiore ai Euro 50 milioni, il Consiglio dei Ministri esercita i poteri sostitutivi, individuando l’Amministrazione, l’Ente, l’Organo o l’Ufficio, ovvero in alternativa nomina uno o più commissari “ad acta”, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o provvedimenti necessari.
Art. 26 – Disposizioni urgenti in materia di Appalti pubblici di lavori
FONTE : https://www.entilocali-online.it/