Fra le Regioni e le Province autonome viene ripartito l’obiettivo di raggiungere entro il 2030 una potenza aggiuntiva di energia da fonti rinnovabili di 80 GW rispetto al 2020. È quanto stabilisce il decreto “aree idonee” del ministero dell’Ambiente, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale e in vigore, che determina i criteri di individuazione da parte delle Regioni delle superfici e delle aree idonee e non idonee all’installazione di impianti.
Per l’individuazione delle aree, le Regioni, coinvolgendo gli enti locali, devono tener conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale, delle aree agricole e forestali, della qualità dell’aria e dei corpi idrici, e devono privilegiare l’utilizzo di aree a destinazione industriale come capannoni e parcheggi e di aree per i servizi e la logistica, dopo aver verificato l’idoneità di zone non utilizzabili per altri scopi, incluse le superfici agricole.
Possono essere considerate non idonee, invece, le aree che rientrano tra quelle tutelate nel Codice dei beni culturali e del paesaggio per le quali la competenza resta al ministero della Cultura e le Regioni devono stabilire una fascia di rispetto di ampiezza differente a seconda dell’entità del bene tutelato, fino ad un massimo di 7 chilometri.
Il decreto, inoltre, dà al ministero il compito di monitorare l’operato delle Regioni, e istituisce l’Osservatorio sugli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili con il compito di analizzare ogni anno i rapporti di monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi per proporre, eventualmente, le conseguenti misure.
Decreto aree idonee: alle Regioni il compito di individuare i siti per la realizzazione di impianti da rinnovabili
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