Decreto fisco e lavoro: Alleanza Cooperative, giudizio complessivamente positivo, ma necessarie integrazioni che evitino aggravi di costi per le imprese

Roma, 2 novembre 2021 – Un giudizio complessivamente positivo sul provvedimento, accompagnato dall’indicazione di apportare alcune modifiche per evitare un aggravio di costi sulle imprese sia sul piano tributario che di sanzioni amministrative.

Ad esprimerlo sono i rappresentanti dell’Alleanza delle Cooperative nell’audizione, presso le commissioni riunite VI e XI del Senato, sul D.d.L. di conversione del decreto “Fisco e lavoro”.

Riguardo alle misure di natura fiscale, l’Alleanza delle Cooperative raccomanda di introdurre due integrazioni relative all’adeguamento della legislazione italiana ad altrettanti pronunciamenti della Corte di Giustizia Europea in materia di imponibilità IVA. Il primo, relativo alla disciplina IVA da applicare ai servizi di trasporto internazionale, stabilisce l’imponibilità per le prestazioni rese “a monte” del trasporto da altri vettori o sub-vettori, inclusi consorzi e cooperative. Poiché la generalizzata applicazione retroattiva della sentenza della Corte determinerebbe conseguenze dirompenti per tutti gli operatori del settore in Italia, l’Alleanza propone una norma che conferisce maggiori certezze ai contribuenti, definendo esattamente la decorrenza della imponibilità IVA  e garantendo la cosiddetta “piena tutela” del legittimo affidamento dei contribuenti che si siano attenuti alle istruzioni dell’Amministrazione finanziaria. Il secondo pronunciamento, in materia di distacco di personale, stabilisce l’assoggettabilità ad IVA delle somme rimborsate dall’impresa distaccataria a quella distaccante, per le quali la normativa italiana prevede invece un regime derogatorio alle regole ordinarie di imposizione per le prestazioni di servizi, considerate rilevanti ai fini IVA solo se ne derivi un vantaggio economico. A questo proposito, oltre all’indicazione di individuare comunque le fattispecie per le quali stabilire il regime di imponibilità e di precisare che gli effetti della sentenza della Corte non abbiano effetti retroattivi, l’Alleanza propone, per evitare che il contratto di distacco rientri nella tipologia di contratto a prestazioni corrispettive, di adottare una norma che integri l’articolo 30 della “legge Biagi”, che consente all’impresa distaccataria di assolvere agli obblighi relativi al trattamento retributivo, assistenziale e contributivo del lavoratore distaccato.

Riguardo alle misure in materia di lavoro, l’Alleanza indica due punti di riflessione relativi alle modifiche al “Testo unico sulla sicurezza”. La prima proposta riguarda la necessità che, in caso di provvedimenti di sospensione immediata dell’attività di impresa sulla base dell’accertamento di “violazioni soltanto documentali”, l’eventuale ricorso da parte dell’impresa abbia risposta non nei trenta giorni proposti, ma entro sette, trascorsi i quali il ricorso debba considerarsi accolto.

La seconda proposta, sempre relativa alle violazioni che comportano la sospensione immediata dell’attività, è di prevedere, per le violazioni di natura documentale, un ritorno all’impostazione precedente, che prevedeva la sanzione solo in caso di reiterazione della violazione stessa come motivo per la sospensione, oppure una maggiore discrezionalità da rimettere in capo all’ispettore nel procedere o meno alla sospensione, in base ad una valutazione dello specifico pericolo.

 

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