Firmato mercoledì 21 ottobre dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e subito pubblicato sulla Gazzetta ufficiale (serie generale n. 261), è in vigore da oggi il decreto legge immigrazione, dopo una lunga gestazione durata circa due settimane: il testo era stato approvato dal Consiglio dei ministri il 5 ottobre scorso, ma, dopo la diffusione di una prima bozza, se ne erano perse le tracce. Il testo definitivo si compone di 16 articoli (non più 12 articoli) ed è stato già trasmesso alla Camera e assegnato alla commissione Affari costituzionali, come annunciato dal presidente di Montecitorio Roberto Fico in Aula.
Di seguito l’analisi dei contenuti.
Articolo 1 – Disposizioni in materia di permesso di soggiorno e controlli di frontiera
Modifica le norme sul permesso di soggiorno prevedendo che sono convertibili per motivi di lavoro quelli per protezione speciale, per calamità, per residenza elettiva, per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, per attività sportiva, per lavoro di tipo artistico, per calamità, per motivi religiosi e per assistenza ai minori.
Nel testo definitivo viene ampliata la casistica relativa al respingimento o l’espulsione o l’estradizione di una persona verso uno Stato: non sono ammessi qualora esistano fondati motivi di ritenere che rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti.
Viene poi previsto che, soltanto limitatamente alle violazioni delle leggi di immigrazione vigenti, il ministro dell’Interno, di concerto con il ministro della Difesa e con quello delle Infrastrutture, e previa informazione al presidente del Consiglio, può limitare o vietare il transito e la sosta di navi nel mare territoriale, salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale. Le disposizioni “non trovano comunque applicazione” nell’ipotesi di operazioni di soccorso immediatamente comunicate al centro di coordinamento competente per il soccorso marittimo e allo Stato di bandiera ed effettuate nel rispetto delle indicazioni della competente autorità per la ricerca e soccorso in mare, emesse in base agli obblighi che derivano dalle convenzioni internazionali in materia di diritto del mare o dello statuto dei rifugiati fermo restando quanto previsto dal Protocollo addizionale della Convenzione della nazioni unite contro la criminalità organizzata transnazionale per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via aria. Nei casi di inosservanza del divieto o del limite di navigazione la multa è da euro 10.000 ad euro 50.000.
Articolo 2 – Disposizioni in materia di procedure per il riconoscimento della protezione internazionale
Per riconoscere lo status della protezione internazionale, il presidente della Commissione territoriale, previo esame preliminare delle domande, determina i casi di trattazione prioritaria poi informa il richiedente delle determinazioni procedurali assunte all’avvio del colloquio personale. Vengono poi elencati i casi in cui la questura provvede a trasmettere la documentazione senza ritardo.
Articolo 3 – Disposizioni in materia di trattenimento e modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142
Viene dettagliato che lo straniero è tempestivamente informato dei diritti e delle facoltà che derivano dal procedimento di convalida del decreto di trattenimento in una lingua da lui conosciuta, o, in caso non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola. Il trattenimento dello straniero di cui non è possibile eseguire con immediatezza l’espulsione o il respingimento alla frontiera è disposto con priorità per coloro che siano considerati una minaccia per l’ordine e la sicurezza pubblica o che siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per alcune fattispecie di reato (stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina verso l’Italia e dell’emigrazione clandestina dall’Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite) oltre che per coloro che siano cittadini di Paesi terzi con i quali sono vigenti accordi di cooperazione o altre intese in materia di rimpatrio, o che provengano da essi.
Articolo 4 – Disposizioni in materia di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e dei titolari di protezione
Stabilisce che il sistema di accoglienza per richiedenti protezione internazionale si basa sulla leale collaborazione tra i livelli di governo interessati, secondo le forme di coordinamento nazionale e regionale. Le funzioni di prima assistenza sono assicurate nei centri di accoglienza per le procedure di soccorso e di identificazione dei cittadini stranieri irregolarmente giunti nel territorio nazionale. L’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale è assicurata, nei limiti dei posti disponibili, nelle strutture del Sistema di accoglienza e integrazione. Nei centri e nelle strutture in questione, devono essere assicurati adeguati standard igienico-sanitari e abitativi, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto adottato dal ministro dell’Interno, di concerto con il ministro della Salute, sentita la Conferenza unificata, che si esprime entro trenta giorni. Sono erogati, anche con modalità di organizzazione su base territoriale, oltre alle prestazioni di accoglienza materiale, l’assistenza sanitaria, l’assistenza sociale e psicologica, la mediazione linguistico-culturale, la somministrazione di corsi di lingua italiana e i servizi di orientamento legale e al territorio, secondo le disposizioni analitiche contenute nel capitolato di gara successivamente definito. Sono inoltre assicurati il rispetto della sfera privata, comprese le differenze di genere, delle esigenze connesse all’età, la tutela della salute fisica e mentale dei richiedenti, l’unità dei nuclei familiari composti da coniugi e da parenti entro il primo grado, l’apprestamento delle misure necessarie per le persone portatrici di particolari esigenze . Sono adottate misure idonee a prevenire ogni forma di violenza, anche di genere, e a garantire la sicurezza e la protezione dei richiedenti e del personale che opera presso i centri.
Gli enti locali che prestano servizi di accoglienza per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati, che beneficiano di sostegno finanziario, possono accogliere nell’ambito dei medesimi servizi, nei limiti dei posti disponibili, anche i richiedenti protezione internazionale e, qualora non accedano a sistemi di protezione specificamente dedicati, i titolari dei permessi di soggiorno per: protezione speciale, ad eccezione dei casi per i quali siano state applicate le cause di esclusione della protezione internazionale, per cure mediche, protezione sociale, violenza domestica, calamità, particolare sfruttamento lavorativo, atti di particolare valore civile, casi speciali.
Articolo 5 – Supporto a percorsi di integrazione
Per i beneficiari di misure di accoglienza nel Sistema di accoglienza e integrazione, alla scadenza del periodo di accoglienza previsto dalle norme sul funzionamento del medesimo Sistema, sono avviati ulteriori percorsi di integrazione, a cura delle Amministrazioni competenti e nei limiti delle risorse disponibili, anche provenienti da fondi europei. Per il biennio 2020 e 2021, il Piano nazionale che individua le linee di intervento per realizzare l’effettiva integrazione dei beneficiari di protezione internazionale individua le linee di intervento per realizzare forme di effettiva inclusione sociale volte a favorire l’autonomia individuale dei cittadini stranieri beneficiari di protezione internazionale, con particolare riguardo a:
– formazione linguistica
– informazione sui diritti e doveri individuali e orientamento ai servizi;
– orientamento all’inserimento lavorativo.
Articolo 6 – Disposizioni in materia di delitti commessi nei centri di permanenza per i rimpatri
Nei casi di delitti commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa del trattenimento in uno dei centri di accoglienza o durante la permanenza in una delle strutture di accoglienza, per i quali è obbligatorio o facoltativo l’arresto, quando non è possibile procedere immediatamente all’arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera in stato di flagranza colui il quale, anche sulla base di documentazione video o fotografica, risulta l’autore del fatto e l’arresto è consentito entro quarantotto ore dal fatto.
Articolo 7 – Modifica dell’articolo 131-bis del codice penale
Estende agli agenti di polizia giudiziaria l’esclusione dell’offesa che “non può essere ritenuta di particolare tenuità” quando il reato è commesso nei confronti di un pubblico ufficiale nell’esercizio delle proprie funzioni.
Articolo 8 – Modifica all’articolo 391-bis del codice penale
Inasprisce le norme previste per chiunque consente a un detenuto sottoposto al 41-bis di comunicare con altri in elusione delle prescrizioni imposte: la reclusione passa da due a sei anni (non più da 1 a 4); mentre se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale, da un incaricato di pubblico servizio o da un soggetto che esercita la professione forense, la reclusione è da tre a sette anni.
Articolo 9 – Introduzione nel codice penale dell’articolo 391-ter in materia di contrasto all’introduzione e all’utilizzo di dispositivi di comunicazione in carcere
L’articolo introduce un nuovo reato: chiunque indebitamente procura a un detenuto un apparecchio telefonico o altro dispositivo idoneo a effettuare comunicazioni o comunque gli consente l’uso indebito degli strumenti di comunicazione, o, ancora, introduce in un istituto penitenziario questi mezzi per renderli disponibili a una persona detenuta, è punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni. Si applica la pena della reclusione da due a cinque anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale, da un incaricato di pubblico servizio o da un soggetto che esercita la professione forense.
Articolo 10 – Modifica dell’articolo 588 del codice penale
Inasprisce le pene per i soggetti coinvolti in risse, prevedendo che, qualora qualcuno resti ucciso o riporti lesioni personali, la partecipazione alla stessa è punibile con la reclusione da sei mesi a sei anni.
Articolo 11 – Disposizioni in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico trattenimento
Nei confronti delle persone che abbiano riportato una o più denunce o condannate anche con sentenza non definitiva nel corso degli ultimi tre anni per la vendita o la cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope, per fatti commessi all’interno o nelle immediate vicinanze di scuole, plessi scolastici, sedi universitarie, locali pubblici o aperti al pubblico, o pubblici esercizi, il questore, valutati gli elementi dei provvedimenti dell’Autorità giudiziaria e gli accertamenti di polizia, può disporre, per ragioni di sicurezza, il divieto di accesso agli stessi locali o a esercizi analoghi, specificamente indicati, ovvero di stazionamento nelle immediate vicinanze degli stessi. La violazione della disposizione è punita con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 8.000 a 20.000 euro.
Articolo 12 – Ulteriori modalità per il contrasto al traffico di stupefacenti via internet
Dispone che l’organo del ministero dell’Interno per la sicurezza delle telecomunicazioni forma un elenco costantemente aggiornato dei siti web che, sulla base di elementi oggettivi, devono ritenersi utilizzati per l’effettuazione sulla rete internet di uno o più reati di traffico di stupefacenti via internet.
Articolo 13 – Modifiche urgenti alla disciplina sul Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale
Novità della versione definitiva, specifica che il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale opera quale meccanismo nazionale di prevenzione secondo quanto prevede il Protocollo opzionale alla Convenzione contro tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti. Il Garante nazionale può delegare i garanti territoriali per lo svolgimento di specifici compiti. Quello in carica viene prorogato per ulteriori due anni oltre la scadenza naturale.
L’articolo 14 stabilisce l’invarianza finanziaria del provvedimento, il 15 assicura le disposizioni transitorie per i casi pendenti, il 16 l’entrata in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale.