Decreto ristori, pubblicato il decreto attuativo del Mef sui tamponi antigenici assegnati a medici di base e pediatri

Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale di oggi e già in vigore il decreto del ministero dell’Economia che attua l’articolo 19 del decreto Ristori, con disposizioni urgenti per la comunicazione dei dati relativi all’esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta. In particolare, la norma dispone che siano le regioni e province autonome a comunicare al Sistema Tessera Sanitaria (TS) i quantitativi dei tamponi antigenici rapidi consegnati ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta i quali, a loro volta, sono tenuti a predisporre un referto elettronico relativo al tampone eseguito per ciascun assistito, utilizzando anche in questo caso le funzionalità del Sistema TS.

Il decreto attuativo, in 12 articoli, disciplina le modalità di comunicazione dei dati relativi agli esiti dei test. Dopo un aver definito i termini di riferimento della disciplina, l’articolo 2 dispone la trasmissione al sistema TS, da parte di regioni e province autonome, dei quantitativi dei tamponi consegnati ai medici i quali (articolo 3) per mezzo del Sistema TS, predispongono il referto elettronico relativo al tampone eseguito per ciascun assistito, riportando l’esito del tampone, i dati del contatto nel caso di esito positivo e i dati riguardanti la ASL di assistenza e medico di base dell’assistito risultanti dall’Anagrafe degli assisti del Sistema TS. Il referto dovrà essere individuato dal numero di referto elettronico (NRFE), assegnato dal Sistema TS in fase di compilazione del referto da parte del medico. Una volta inviati telematicamente i dati, il Sistema TS predispone e rende disponibile al medico il promemoria del referto elettronico in formato pdf, secondo il modello pubblicato sul portale del SAC (www.sistemats.it), insieme al referto elettronico al FSE dell’assistito e, solo nel caso di referto positivo, il referto elettronico al dipartimento di prevenzione della ASL. A questo punto il medico può rilasciare all’assistito la copia cartacea del promemoria.

Dall’articolo 4 in poi, il decreto stabilisce le varie forme in cui il referto elettronico è reso disponibile tramite il Sistema TF: in base all’articolo 4, il referto elettronico viene reso disponibile dal Sistema TS al FSE attraverso l’interconnessione fra il Sistema TS e l’INI; l’articolo 5chiarisce che all’operatore sanitario del dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria locale, attraverso al piattaforma nazionale TS, è reso disponibile l’accesso ai referti elettronici con esito positivo relativi ai tamponi eseguiti dai medici territorialmente competenti, ai dati di contatto degli assistiti associati ai referti elettronici e ai dati sanitari dell’assistito. Lo stesso operatore inoltre, una volta in possesso dei dati del soggetto assistito, è tenuto a contattare il paziente per effettuare l’indagine epidemiologica e, nel caso in cui sia confermata la diagnosi di Covid-19, provvede anche alla verifica dell’installazione dell’App del sistema di allerta Covid-19, e alla successiva trasmissione dei dati tramite il Sistema TS. Ancora, l’articolo 6 stabilisce che al Commissario straordinario per l’emergenza epidemiologica, attraverso l’accesso alla piattaforma nazionale, anche via Pec, siano resi disponibili il numero dei tamponi antigenici rapidi effettuati, aggregato per regione o provincia autonoma. Per l’assistito invece, si legge all’articolo 8, il referto elettronico è disponibile in tre modalità: accedendo al proprio FSE; accedendo alla piattaforma nazionale gestita dal Sistema TS e integrata con i singoli sistemi regionali, tramite Spid o TS-CNS, o con modalità di accesso semplificata utilizzando il numero di referto elettronico (NRFE) ricevuto dal Sistema TS anche tramite sms; tramite posta elettronica all’indirizzo eventualmente fornito al medico, ricevendo dal Sistema TS il referto elettronico in allegato al messaggio, secondo le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’8 agosto 2013, sulle modalità di consegna dei referti medici.

L’articolo 9 contiene i dettagli relativi alla Piattaforma nazionale del Sistema TS per l’accesso al referto elettronico del tampone: l’assistito vi potrà accedere, attraverso un’apposita area del portale www.sistemats.it, con Spid o TS-CNS, per consultare e scaricare il proprio referto elettronico del tampone o anche per visualizzare la data e l’ora degli ultimi accessi alla piattaforma, per controllare le consultazioni effettuate sul referto del tampone. In alternativa, l’accesso può essere effettuato tramite un’area libera del portale del sistema TS inserendo il numero di referto elettronico (NRFE) ricevuto dal medico, il proprio codice fiscale o il numero e la data di scadenza della propria tessera sanitaria. L’assistito ha comunque la possibilità di rendere non più consultabili i singoli referti. Ancora, nel caso in cui siano disponibili portali regionali o delle province autonome con le stesse funzionalità del portale nazionale, quest’ultimo è integrato ai portali regionali, e nei casi di esistenza di portali regionali l’assistito può accedere al portale regionale direttamente ovvero tramite il portale nazionale.

L’articolo 10 individua le modalità di trattamento dei dati personali, disponibile attraverso lo stesso Sistema TS. L’articolo 11 stabilisce che altre informazioni necessarie alla sorveglianza epidemiologica, e le relative modalità tecniche di trasmissione da parte dei medici al sistema TS, potranno essere definite con successivi decreti del Mef, di concerto con il ministero della Salute e dopo aver acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali. Infine, l’articolo 12 fa riferimento alle modalità tecniche e attuative del decreto, descritte nell’allegato disciplinare tecnico Allegato A, disponibile in allegato alla circolare ministeriale del 3 novembre 2020 contenente  gli indirizzi operativi per l’effettuazione dei test antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale (MMG) e dei pediatri di libera scelta (PLS), consultabile nella sezione Norme, circolari e ordinanze del sito www.salute.gov.it/nuovocoronavirus.

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