Decreto semplificazioni: in vigore la legge di conversione, pubblicata ieri sulla Gazzetta ufficiale

Pubblicati sull’edizione di ieri della Gazzetta ufficiale, serie generale n. 228, la legge di conversione (in vigore) e il testo coordinato – comprensivo di tutte le modifiche apportate durante l’esame referente nelle commissioni riunite 1° e 8° di palazzo Madama – del decreto-legge con misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale (cosiddetto dl Semplificazioni). Il provvedimento aveva ricevuto giovedì scorso il via libera definitivo in seconda lettura – e senza ulteriori modifiche rispetto a quelle apportate al Senato – dall’Aula della Camera (con 214 sì e 149 no), dopo che mercoledì era stata rinnovata la fiducia all’esecutivo, come già avvenuto al Senato. Di seguito una sintesi dei principali contenuti del provvedimento

L’articolo 1, modificato dal Senato, interviene in materia di procedure relative all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia, ai fini dell’incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale.

Il comma 1 individua l’ambito applicativo della norma, stabilendo che, in deroga alle disposizioni del codice, si applichino le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4 della disposizione, qualora la determina a contrarre o altro atto equivalente di avvio del procedimento sia adottato entro il 31 dicembre 2021 (termine temporale modificato dal Senato, rispetto al 31 luglio 2021 previsto dal testo originario del decreto). In questi casi, l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento, aumentato a quattro mesi nei casi di procedura negoziata senza bando, e vengono fatte salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell’autorità giudiziaria. Il mancato rispetto dei termini previsti può essere valutato ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e – qualora imputabili all’operatore economico – i ritardi costituiscono causa di esclusione dell’operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento.

Il comma 2 stabilisce le procedure per l’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea. Si prevede, a seguito di una modifica approvata dal Senato, l’affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150mila euro e per servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 75mila euro. Si prevede poi la procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici o di un numero superiore di operatori, graduato a seconda dell’importo del contratto, e – secondo una modifica del Senato – con l’individuazione degli operatori economici in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, previa pubblicazione di un avviso relativo all’avvio della procedura di affidamento. Inoltre, in base a una modifica del Senato, le stazioni appaltanti danno evidenza dell’avvio delle procedure negoziate senza bando, tramite pubblicazione di un avviso sui siti internet istituzionali. Con altra modifica del Senato, si prevede che l’avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cui pubblicazione non è obbligatoria per affidamenti inferiori a 40mila euro, contiene anche l’indicazione dei soggetti invitati.

L’articolo 2, modificato dal Senato, disciplina le procedure applicabili ai contratti pari o superiori alle soglie comunitarie, prevedendo che le procedure di cui all’articolo si applichino qualora l’atto di avvio del procedimento amministrativo, la determina a contrarre o altro atto equivalente, sia adottato entro il 31 dicembre 2021, termine temporale modificato dal Senato (rispetto al 31 luglio 2021 previsto dal testo originario del decreto).

Con il nuovo articolo 2-bis, introdotto dal Senato, si prevede che alle procedure di affidamento di cui agli articoli 1 e 2 del decreto possono partecipare gli operatori economici anche in forma di raggruppamenti temporanei.

L’articolo 3, dopo l’esame in Senato, mira a semplificare il sistema delle verifiche antimafia, introducendo norme transitorie, applicabili fino al 31 dicembre 2021, che consentono alle pubbliche amministrazioni:

  1. a) di corrispondere ai privati agevolazioni o benefici economici, anche in assenza della documentazione antimafia, con il vincolo della restituzione laddove in esito alle verifiche antimafia dovesse essere pronunciata una interdittiva (comma 1);
  2. b) di stipulare contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture sulla base di una informativa antimafia liberatoria provvisoria, valida per 60 giorni, con il vincolo del recesso se le verifiche successive dovessero comportare una interdittiva antimafia (commi 2 e 4).

L’articolo 4 novella l’articolo 32 del codice dei contratti pubblici, in materia di procedure per la conclusione del contratto di affidamento, prevedendo tra l’altro che la stipulazione del contratto ‘deve avere luogo’ entro i sessanta giorni successivi al momento in cui è divenuta efficace l’aggiudicazione e che la mancata stipulazione del contratto nel termine previsto deve essere motivata con specifico riferimento all’interesse della stazione appaltante e all’interesse nazionale alla sollecita esecuzione del contratto.

L’articolo 4-bis, introdotto dal Senato, pone alcune norme transitorie per l’ipotesi in cui l’adeguamento alle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 comporti un determinato incremento della spesa prevista per i contratti pubblici relativi all’erogazione di servizi di pulizia o di lavanderia in ambito sanitario o ospedaliero.

L’articolo 5 detta disposizioni a carattere transitorio applicabili agli appalti il cui valore sia pari o superiore alla soglia comunitaria, per disciplinare i casi di sospensione dell’esecuzione dell’opera pubblica nelle fattispecie previste ed esclusivamente per il tempo strettamente necessario al loro superamento (comma 1). Con una modifica del Senato, si estende fino al 31 dicembre 2021 l’arco temporale di applicazione delle disposizioni, che il testo originario prevedeva fino al 31 luglio 2021. La sospensione è in ogni caso disposta dal responsabile unico del procedimento e si dispongono diverse modalità per gestire le fattispecie contemplate dalla disposizione in materia di sospensione (commi 2 e 3).

L’articolo 6, modificato dal Senato, prevede, fino al 31 dicembre 2021, (mentre il testo originario del decreto indica il termine temporale del 31 luglio 2021), la obbligatoria costituzione presso ogni stazione appaltante di un collegio consultivo tecnico per i lavori relativi ad opere pubbliche pari o superiore alle soglie di rilevanza europea: questo va costituito prima dell’avvio dell’esecuzione o comunque non oltre dieci giorni da questa data o entro trenta giorni per i contratti la cui esecuzione sia già iniziata. Il collegio ha funzioni in materia di sospensione dell’esecuzione dell’opera pubblica e di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche che possono insorgere nel corso dell’esecuzione.

L’articolo 7, modificato nel corso dell’esame al Senato, prevede, per evitare che la mancanza temporanea di risorse pubbliche ostacoli la regolare e tempestiva realizzazione dell’opera in esecuzione, l’istituzione, a decorrere dall’anno 2020, di un Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie comunitarie previste dal Codice dei contratti pubblici, che non può essere utilizzato per la realizzazione di nuove opere da parte delle stazioni appaltanti. Per il 2020, lo stanziamento del Fondo è pari a 30 milioni di euro e, per gli anni successivi, è finanziato da risorse provenienti dalla legge di bilancio.

L’articolo 8, ai commi 1-4, contiene una serie di disposizioni in materia di procedure pendenti disciplinate dal codice dei contratti pubblici ovvero avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2021, secondo la modifica del Senato, che estende l’arco temporale di applicazione della disposizione, (rispetto al testo originario che ne prevede l’applicazione fino al 31 luglio 2021).

Il comma 1 prevede che è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione del contratto in via d’urgenza, nelle more – in base a quanto previsto con una modifica del Senato – della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 sui motivi di esclusione nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura (lettera a). Le stazioni appaltanti possono prevedere, a pena di esclusione dalla procedura, l’obbligo per l’operatore economico di procedere alla visita dei luoghi, nonché alla consultazione sul posto dei documenti di gara e relativi allegati esclusivamente laddove detto adempimento sia strettamente indispensabile in ragione della tipologia, del contenuto o della complessità dell’appalto da affidare (lettera b). In relazione alle procedure ordinarie, si applicano le riduzioni dei termini procedimentali per ragioni di urgenza previste dalle disposizioni del codice indicate (lettera c). Si stabilisce la possibilità di avvio delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture anche in mancanza di una specifica previsione nei documenti di programmazione già adottati, a condizione che si provveda ad un aggiornamento in conseguenza degli effetti dell’emergenza COVID-19, entro trenta giorni a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (in base ad una modifica del Senato, anziché dall’entrata in vigore del decreto) (lettera d).

Il comma 2 prevede, in relazione alle procedure disciplinate dal codice dei contratti pubblici per le quali sia scaduto entro il 22 febbraio 2020 il termine per la presentazione delle offerte, che le stazioni appaltanti provvedono all’adozione dell’eventuale provvedimento di aggiudicazione entro la data del 31 dicembre 2020, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 103 del decreto-legge CuraItalia in materia di sospensione dei termini.

In base al comma 3, le stazioni appaltanti provvedono entro il 31 dicembre 2020 all’aggiudicazione degli appalti basati su accordi-quadro, che siano efficaci alla data di entrata in vigore del decreto ovvero all’esecuzione degli stessi.

Il comma 4 contiene una serie di disposizioni con riferimento ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il comma 5 contiene modifiche al Codice dei contratti pubblici. Le novelle riguardano le disposizioni sulla qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza (articolo 38 del codice), sui motivi di esclusione in relazione ad irregolarità relative al pagamento delle imposte e tasse o di contributi previdenziali (articolo 80), sui livelli delle coperture assicurative contro i rischi professionali richieste dalle stazioni appaltanti (articolo 83), sulla finanza di progetto (articolo 183).

Il comma 6 dispone in ordine alla decorrenza temporale di tali modifiche. Durante l’esame presso il Senato, sono state approvate modifiche in materia di: operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneriaraggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici; clausole sociali e partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese; forme speciali di partenariato per la fruizione del patrimonio culturale; partenariato pubblico-privato per contratti di rendimento energetico e di prestazione energetica – EPC. Ulteriori modifiche introdotte dal Senato intervengono su disposizioni del Codice, con lo scopo di aggiungere il riferimento al Terzo settore.

Il comma 6-bis, introdotto dal Senato, prevede che, sino al 31 dicembre 2023, su richiesta delle amministrazioni aggiudicatrici, le regioni possano autorizzare la deroga alla procedura di dibattito pubblico, consentendo alle amministrazioni aggiudicatrici di procedere direttamente agli studi di prefattibilità tecnico-economica nonché alle successive fasi progettuali, nel rispetto delle norme del codice dei contratti pubblici. La disposizione prevede questa possibilità di deroga laddove le Regioni ritengano le suddette opere di particolare interesse pubblico e rilevanza sociale. La lettera a-ter), introdotta dal Senato, novella l’articolo 48, comma 7, del Codice dei contratti pubblici. Questa norma proibisce ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi stabili, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, con determinate caratteristiche, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre. Il comma stabilisce anche che, qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all’art. 45, co. 2, lettera b), è tenuto anch’esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre.

Il comma 7 novella alcune disposizioni contenute nell’articolo 1 del decreto-legge Sblocca cantieri. Nello specifico, proroga al 31 dicembre 2021 il termine di sospensione dell’applicazione di alcune norme del codice dei contratti pubblici che riguardano, rispettivamente, il divieto di cosiddetto appalto integrato e i criteri di selezione dei componenti delle commissioni per la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico. Proroga al 30 novembre 2021 il termine per la presentazione al Parlamento della relazione sulle deroghe al codice previste dallo Sblocca cantieri. Inoltre, proroga al 31 dicembre 2021 alcune disposizioni sull’estensione ai settori ordinari di procedure di esame previste per i settori speciali. Ulteriori modifiche riguardano la disciplina dei pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Il comma 7-bis, introdotto dal Senato, interviene sulla disciplina della gestione indiretta delle attività di valorizzazione dei beni culturali pubblici, che può essere attuata anche attraverso appalti pubblici di servizi, con la possibilità per le amministrazioni di progettare i servizi e i relativi contenuti. Innova anche le modalità di gestione dei servizi integrati (ossia quelli di assistenza e ospitalità per il pubblico e quelli di pulizia, vigilanza e biglietteria) presso gli istituti e i luoghi di cultura.

Il comma 8 a cui in prima lettura sono state apportate modifiche formali, affida  fino alla scadenza dello stato di emergenza – al Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 Domenico Arcuri l’acquisizione e distribuzione delle apparecchiature e dei dispositivi di protezione individuale, nonché dei beni strumentali, compresi gli arredi scolastici, per garantire l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2020/2021 e il contrasto dell’eventuale emergenza nelle istituzioni scolastiche statali. Si provvede nel limite delle risorse a valere sul Fondo emergenze nazionali, versate su un’apposita contabilità speciale. Le procedure di affidamento possono essere anche avviate prima del trasferimento delle predette risorse alla contabilità speciale.

Il comma 9 consente al Commissario straordinario di avviare le procedure di affidamento dei contratti pubblici necessari per dare attuazione ai piani di riorganizzazione della rete ospedaliera e della rete assistenziale territoriale, anche prima che siano disponibili gli importi autorizzati nella contabilità speciale intestata allo stesso Commissario.

Il comma 10prevede che la proroga della validità dei documenti unici di regolarità contributiva – DURC, già stabilita dalla legislazione vigente per quelli in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, non sia applicabile quando sia richiesto di produrre il DURC – oppure di dichiararne il possesso o comunque quando sia necessario indicare, dichiarare o autocertificare la regolarità contributiva – ai fini della selezione del contraente o per la stipulazione del contratto relativamente a lavori, servizi o forniture previsti o in qualunque modo disciplinati dal decreto-legge.

Il comma 10-bis introdotto dal Senato, prevede – per le procedure oggetto del codice dei contratti pubblici – che al DURC sia aggiunto il documento relativo alla congruità dell’incidenza della manodopera, con riferimento allo specifico intervento. La stessa disposizione demanda la definizione delle relative modalità di attuazione ad un decreto del ministro del Lavoro, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto. Sono fatte salve le procedure i cui bandi o avvisi siano pubblicati prima della data di entrata in vigore del decreto ministeriale summenzionato.

Il comma 11 prevede che con regolamento, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, sia definita la disciplina esecutiva, attuativa e integrativa delle disposizioni relative ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza.

L’articolo 9, secondo le integrazioni approvate durante l’esame al Senato, contiene una serie di disposizioni finalizzate: alla revisione, all’ampliamento e alla proroga della disciplina dei commissari previsti dal decreto “sblocca cantieri” (comma 1); alla ridefinizione delle possibilità di avvalimento per la progettazione e l’esecuzione di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico (comma 2); all’attribuzione dei poteri dei commissari “sblocca cantieri” a tutti i commissari per opere pubbliche o infrastrutture, salvo alcune eccezioni indicate (comma 3). Sono inoltre ampliati i poteri attribuiti al Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso (comma 1-bis).

L’articolo 10, nel testo che risulta dalle modifiche apportate nel corso dell’esame al Senato, novella in più punti il Testo unico dell’edilizia e detta ulteriori disposizioni in materia edilizia.

Il comma 1, in particolare, contiene una serie di modifiche al dpr 380/2001 (Testo unico dell’edilizia) finalizzate a semplificare le procedure edilizie e assicurare il recupero e la qualificazione del patrimonio edilizio esistente e lo sviluppo di processi di rigenerazione urbana, decarbonizzazione, efficientamento energetico, messa in sicurezza sismica e contenimento del consumo di suolo.

L’articolo 18 restituisce ai sindaci la pienezza dei poteri di ordinanza previsti dall’ordinamento vigente prima dell’introduzione dei limiti dettati in relazione all’emergenza da Covid-19.

L’articolo 21, come modificato dal Senato, interviene in materia di responsabilità amministrativa-contabile. Oltre a prevedere che per la prova del dolo sia necessaria la dimostrazione della volontà dell’evento dannoso, la disposizione limita, con riguardo ai fatti commessi dal 17 luglio 2020 al 31 dicembre 2021, la responsabilità per danno erariale conseguente ad azioni del soggetto agente al solo dolo.

L’articolo 23 modifica la disciplina del delitto di abuso di ufficio per circoscrivere l’ambito di applicazione della fattispecie. Per determinare l’illiceità della condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio, nello svolgimento delle sue funzioni, viene infatti attribuita rilevanza non più alla violazione di norme di legge o di regolamento, bensì alla violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge, dalle quali non residuino margini di discrezionalità per il soggetto agente.

L’articolo 39, ai commi 1 e 2, introduce alcune modifiche alla misura di sostegno agli investimenti delle imprese (cosiddetta “Nuova Sabatini”). In primo luogo, innalza la soglia entro la quale il contributo statale in conto impianti è erogata in un’unica soluzione. Inoltre, semplifica e rende più efficace la misura per le imprese del Mezzogiorno prevedendo un decreto del MiSE, di concerto con il MEF, per la definizione di specifiche modalità operative e l’erogazione del contributo in unica soluzione a conclusione del programma di investimento, nonché la possibilità di utilizzo dei fondi europei.

L’articolo 40, oltre a semplificare il procedimento di cancellazione delle imprese individuali e delle società di persone dal registro delle imprese, introduce, con riguardo alle società di capitali, una ulteriore ipotesi di cancellazione d’ufficio dal registro stesso. La disposizione poi oltre ad apportare modifiche alle procedure di cancellazione dalla sezione speciale delle start up innovative e delle piccole e medie imprese innovative, interviene anche in materia di enti cooperativi. Infine, nel corso dell’esame presso l’altro ramo del Parlamento sono state introdotti due nuovi commi recanti rispettivamente modifiche alla disciplina dei procedimenti di accorpamento delle camere di commercio e agli articoli 2492 e 2495 del codice civile.

Nello specifico, l’articolo 40 comma 1, come modificato dal Senato, prevede che venga disposto con determinazione del conservatore il provvedimento conclusivo delle procedure d’ufficio disciplinate: dal decreto del Presidente della Repubblica 247/2004 (Regolamento di semplificazione del procedimento relativo alla cancellazione di imprese e società non più operative dal registro delle imprese); dall’articolo 2490, sesto comma, del codice civile, (che prevede la cancellazione d’ufficio dal registro delle imprese della società in fase di liquidazione che per oltre tre anni consecutivi non depositi i bilanci); ogni altra iscrizione o cancellazione d’ufficio conseguente alla mancata registrazione obbligatoria a domanda di parte nel registro imprese.

Il comma 9 modifica il comma 16 dell’articolo 25 (Start-up innovativa e incubatore certificato: finalità, definizione e pubblicità) del decreto-legge 179/2012 (Decreto Crescita) prevedendo che nel caso di perdita dei requisiti prescritti dalla legge la start-up innovativa o l’incubatore certificato sono cancellati dalla sezione speciale del registro delle imprese, con provvedimento del Conservatore impugnabile.

Il comma 11- in relazione al quale le Commissioni hanno approvato alcune modifiche meramente formali – aggiunge un ulteriore comma all’articolo 223-septiesdecies delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie. L’articolo 223-septiesdecies delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie prevede che gli enti cooperativi che non hanno depositato i bilanci di esercizio da oltre cinque anni, qualora non risulti l’esistenza di valori patrimoniali immobiliari, sono sciolti senza nomina del liquidatore con provvedimento dell’autorità di vigilanza da iscriversi nel registro delle imprese. Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale i creditori o gli altri interessati possono presentare formale e motivata domanda all’autorità governativa, intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore; in mancanza, a seguito di comunicazione dell’autorità di vigilanza, il conservatore del registro delle imprese territorialmente competente provvede alla cancellazione della società cooperativa o dell’ente mutualistico dal registro stesso. Il comma aggiunto dal decreto-legge in conversione stabilisce che ai fini dello scioglimento e cancellazione l’Unioncamere trasmette all’autorità di vigilanza, alla chiusura di ogni semestre solare, l’elenco degli enti cooperativi, anche in liquidazione ordinaria, che non hanno depositato i bilanci di esercizio da oltre cinque anni. Spetta all’autorità di vigilanza verificare l’assenza di valori patrimoniali immobiliari mediante apposita indagine massiva nei pubblici registri, in attuazione delle convenzioni che devono essere all’uopo stipulate con le competenti autorità detentrici dei registri.

Il comma 12 – in relazione al quale le Commissioni hanno approvato alcune modifiche meramente formali – aggiunge un ulteriore comma all’articolo 5 della legge 400/1975 (Norme intese ad uniformare ed accelerare la procedura di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi). L’ articolo 5 della legge n. 400 prevede che nelle vendite dei beni compresi nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi, avvenuto il versamento del prezzo da parte dell’acquirente e la stipula dell’atto di vendita, l’autorità di vigilanza – su richiesta del commissario liquidatore vistata dal comitato di sorveglianza, se nominato – debba ordinare con decreto che si cancellino le trascrizioni dei pignoramenti e le iscrizioni ipotecarie nonché le trascrizioni dei sequestri e delle domande giudiziali, esonerando i conservatori dei pubblici registri da ogni responsabilità. La disposizione introdotta dal decreto-legge in conversione stabilisce che l’autorità di vigilanza debba trasmettere il decreto di cancellazione all’indirizzo PEC della Conservatoria competente per territorio che provvede, senza indugio, alla cancellazione dei gravami, delle trascrizioni e delle domande in quello indicate.

L’articolo 40-bis – introdotto dal Senato – prevede che, in caso di buoni pasto in forma elettronica, debba essere garantito agli esercizi convenzionati un unico terminale di pagamento. A questo scopo, stabilisce che la disciplina regolamentare in materia di servizi sostitutivi di mensa provveda anche all’individuazione delle modalità attuative della nuova disposizione.

L’articolo 43-ter – introdotto dal Senato – novella l’attuale disciplina della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino. In particolare, in materia di determinazione del periodo vendemmiale e delle fermentazioni, si anticipa dal 1° agosto al 15 luglio di ogni anno la data d’inizio del periodo entro il quale è consentito raccogliere le uve ed effettuare le fermentazioni e le rifermentazioni dei prodotti vitivinicoli. Il termine di detto periodo rimane fissato al 31 dicembre di ogni anno.

L’articolo 43-quater, inserito nel corso dell’esame presso il Senato, modifica le condizioni previste a legislazione vigente per la concessione dei benefici a favore delle aziende agricole condotte dai giovani che subentrano nella gestione di altre aziende agricole al fine di facilitare il ricambio generazionale. Viene, al riguardo, estesa la possibilità di richiedere a tal fine oltre ai mutui agevolati a un tasso pari a zero anche un contributo a fondo perduto, allo stato previsto solo a favore delle aziende agricole giovanili ubicate nel Mezzogiorno.

L’articolo 44, a seguito dell’esame del decreto-legge in Senato, introduce alcune disposizioni ad efficacia temporalmente limitata fino al 30 giugno 2021, volte a rendere più rapide le deliberazioni concernenti l’aumento di capitale nelle società, tramite l’abbassamento del quorum richiesto (comma 1), comprese le società a responsabilità limitata (comma 2).

La disposizione, introdotta dal Senato – elimina uno dei requisiti necessari ai fini dell’inclusione delle società con azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato nell’elenco delle piccole e medie imprese (PMI quotate). In particolare, viene eliminata la soglia quantitativa relativa al fatturato, conservando quale unico criterio di identificazione delle PMI quotate il valore della capitalizzazione di mercato.

L’articolo 46, novella la disciplina delle zone economiche speciali (ZES), al fine di definire i poteri dei Commissari Straordinari del Governo che presiedono i Comitati di indirizzo, identificati quali soggetti per l’amministrazione delle ZES dalla normativa vigente.

L’articolo 50, modificato durante l’esame al Senato, apporta una lunga serie di modifiche alla disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA) contenuta nella parte seconda del dlgs 152/2006 (Codice ambientale) volte a perseguire principalmente l’accelerazione delle procedure, soprattutto tramite una riduzione dei termini previgenti (in particolare nell’ambito dei procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e di rilascio del provvedimento unico ambientale; co. 1, lett. f), n) e o)) e la creazione di una disciplina specifica per la valutazione ambientale, in sede statale, dei progetti necessari per l’attuazione del Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (co. 1, lett. c), d) e m)).

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