Delega fiscale: testo del governo trasmesso a Montecitorio

Approdato a Montecitorio per l’avvio dell’iter parlamentare il disegno di legge delega al governo per la riforma del sistema fiscale, firmato dall’esecutivo stesso e approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso 5 ottobre: sarà a breve assegnato alla commissione Finanze per l’avvio dell’esame referente, quando saranno conclusi tutti i passaggi parlamentari (esame del Senato ed eventuale ritorno alla Camera), il testo sarà pubblicato sulla Gazzetta ufficiale e, una volta entrato in vigore, il governo avrà 18 mesi di tempo per emanare i decreti legislativi attuativi.

Di seguito l’analisi del testo:

  • Articolo 1

I decreti legislativi da emanare in attuazione della delega devono essere adottati con lo scopo di stimolare la crescita economica attraverso l’aumento dell’efficienza della struttura delle imposte e la riduzione del carico fiscale sui redditi che derivano dall’impiego dei fattori di produzione; razionalizzare e semplificare il sistema tributario, in particolare i costi di adempimento, di gestione e di amministrazione del sistema fiscale; individuare ed eliminare i micro-tributi per i quali i costi di adempimento dei contribuenti risultino elevati a fronte di un gettito trascurabile per lo Stato e trovando le opportune compensazioni di gettito; preservare la progressività del sistema tributario; ridurre l’evasione e l’elusione fiscale.

Il primo articolo dettaglia anche che gli schemi di decreti legislativi vanno trasmessi alle Camere per i pareri parlamentari che devono essere approvati entro 30 giorni dall’invio. In caso il governo intenda recepire le indicazioni delle commissioni, può re-inviare il testo modificato e in questo caso le tempistiche per i pareri sono di dieci giorni. Ancora, secondo il primo articolo, il governo potrà adottare uno o più decreti legislativi con disposizioni correttive e integrative dei dlgs entro ventiquattro mesi dalla loro data di entrata in vigore.

  • Articolo 2 

Il governo è delegato a introdurre norme per la revisione del sistema di imposizione personale sui redditi (Irpef): il testo dovrà seguire il criterio di applicazione della stessa aliquota proporzionale di tassazione ai redditi dall’impiego del capitale, anche nel mercato immobiliare, ai redditi direttamente derivanti dall’impiego del capitale nelle attività di impresa e di lavoro autonomo condotte da soggetti diversi da quelli a cui si applica l’imposta sul reddito delle società; applicare l’imposta sui redditi delle persone fisiche (Irpef) agli altri tipi di redditi e rivedere la sua disciplina; ridurre gradualmente le aliquote medie effettive che derivano dall’applicazione dell’Irpef con lo scopo di incentivare l’offerta di lavoro e la partecipazione al mercato del lavoro con particolare riferimento ai giovani e ai secondi percettori di reddito e all’attività imprenditoriale e all’emersione degli imponibili; ridurre gradualmente le variazioni eccessive delle aliquote marginali effettive derivanti dall’applicazione dell’Irpef.

Ancora, nell’ambito di questa revisione, il governo dovrà riordinare le deduzioni dalla base imponibile e le detrazioni dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche, tenendo conto della loro finalità e dei loro effetti su equità ed efficienza dell’imposta. Altro ambito, l’armonizzazione dei regimi di tassazione del risparmio, tenendo conto dell’obiettivo di contenere gli spazi di elusione dell’imposta.

  • Articolo 3

Il governo è delegato a introdurre norme in materia di Ires e tassazione del reddito di impresa, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) coerenza del complessivo sistema di tassazione del reddito d’impresa con il sistema di imposizione personale sui redditi di tipo duale;

b) semplificazione e razionalizzazione dell’Ires, finalizzata alla riduzione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese, anche attraverso un rafforzamento del processo di avvicinamento tra valori civilistici e fiscali, con particolare attenzione alla disciplina degli ammortamenti;

c) revisione della disciplina delle variazioni in aumento e in diminuzione apportate all’utile o alla perdita che risulta dal conto economico per determinare il reddito imponibile, con lo scopo di adeguarla ai mutamenti intervenuti nel sistema economico, anche allineando tendenzialmente la disciplina a quella vigente nei principali paesi europei;

d) tendenziale neutralità tra i diversi sistemi di tassazione delle imprese, per limitare distorsioni di natura fiscale nella scelta delle forme organizzative e giuridiche dell’attività imprenditoriale.

  • Articolo 4

Il governo è delegato ad introdurre norme per la razionalizzazione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) e delle imposte indirette sulla produzione e sui consumi, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) razionalizzare la struttura dell’imposta sul valore aggiunto con particolare riferimento al numero e ai livelli delle aliquote e alla distribuzione delle basi imponibili tra le diverse aliquote allo scopo di semplificare la gestione e l’applicazione dell’imposta, contrastare l’erosione e l’evasione, aumentare il grado di efficienza in coerenza con la disciplina europea armonizzata dell’imposta;

b) adeguare, in coerenza con lo European Green Deal e la disciplina europea armonizzata dell’accisa, le strutture e le aliquote della tassazione indiretta, con l’obiettivo di contribuire alla riduzione progressiva delle emissioni di gas climalteranti e alla promozione dell’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili ed ecocompatibili.

  • Articolo 5

Nell’ambito della revisione dell’imposizione sui redditi personali, nonché della revisione dell’imposizione sul reddito d’impresa, il governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi per attuare un graduale superamento dell’Imposta regionale sulle attività produttive (Irap). Viene precisato che gli interventi sull’Irap “garantiscono in ogni caso il finanziamento del fabbisogno sanitario”.

  • Articolo 6

Contiene la delega per la modifica della disciplina relativa al sistema di rilevazione catastale e a emanare un decreto che preveda l’integrazione delle informazioni presenti nel catasto dei fabbricati in tutto il territorio nazionale, da rendere disponibile dal 1° gennaio 2026.

  • Articolo 7

L’esecutivo è delegato ad attuare, con i decreti legislativi previsti, una revisione delle addizionali comunali e regionali all’Irpef, prevedendo la sostituzione dell’addizionale regionale all’Irpef con una sovraimposta sull’Irpef la cui aliquota di base può essere aumentata o diminuita dalle Regioni entro limiti prefissati. La sostituzione deve garantire che, con l’applicazione della nuova aliquota di base della sovraimposta, le Regioni nel loro complesso ottengano lo stesso gettito che avrebbero acquisito applicando l’aliquota di base dell’addizionale regionale all’Irpef stabilita dalla legge statale.

  • Articolo 8

Il governo è delegato a emanare un dlgs affinché sia perseguto l’efficientamento e la semplificazione del sistema nazionale della riscossione, orientandone l’attività verso obiettivi di risultato piuttosto che di esecuzione del processo, revisionando l’attuale meccanismo della remunerazione dell’agente della riscossione, favorendo l’uso di tecnologie e di forme di integrazione e interoperabilità dei sistemi e del patrimonio informativo funzionali alle attività della riscossione; individuare un nuovo modello organizzativo del sistema nazionale della riscossione, anche tramite il trasferimento delle funzioni e delle attività attualmente svolte dall’agente nazionale della riscossione, o parte delle stesse, all’Agenzia delle entrate.

  • Articolo 9

Stabilisce che entro 12 mesi dall’entrata in vigore del testo il governo deve emanare un decreto attuativo in materia tributaria per la codificazione delle disposizioni legislative vigenti per garantire la certezza dei rapporti giuridici e la chiarezza del diritto nel sistema tributario, inclusi l’accertamento, le sanzioni e la giustizia tributaria.

  • Articolo 10

Contiene le disposizioni finanziarie, chiarendo che il testo in sé non genera oneri per la finanza pubblica ma che i decreti attuativi devono contenere una relazione tecnica con gli effetti e se non hanno sufficiente copertura attraverso il fondo predisposto a questo proposito nella legge di bilancio 2021, vengono messi a disposizione 2 miliardi per il 2022 e un miliardo per il 2023.

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