Dl Agricoltura: consentita l’installazione di impianti fotovoltaici a terra in zone agricole per progetti di Comunità energetiche rinnovabili

I progetti che prevedano impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra finalizzati alla costituzione di una Comunità energetica rinnovabile e i progetti attuativi delle altre misure di investimento del PNRR o del PNC sono esonerati dal divieto di installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in zone classificate agricole dai piani urbanistici. Lo prevede l’articolo 5 del Dl Agricoltura – decreto già pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 13 luglio e in vigore – che ha introdotto appunto questo divieto generalizzato, con alcune eccezioni.

Il decreto stabilisce che l’installazione è consentita esclusivamente per gli interventi per modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti già installati, incluse le cave già oggetto di ripristino ambientale e quelle con piano di coltivazione terminato ancora non ripristinate, le discariche o i lotti di discarica chiusi o ripristinati, a condizione che non comportino incremento dell’area occupata.

Il divieto non si applica, inoltre, ai progetti per i quali – all’entrata in vigore del testo – sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale, necessarie all’ottenimento dei titoli per la costruzione e l’esercizio degli impianti e delle relative opere connesse oppure sia stato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi.

L’articolo 5-bis, per favorire la produzione di biometano da biomasse agricole e incrementare l’utilizzo nelle diverse filiere produttive difficili da decarbonizzare, chiarisce che per biometano autoconsumato è da intendersi il consumo diretto di biometano effettuato nell’ambito del medesimo sito di produzione da parte di un cliente finale anche per il tramite di un produttore terzo oppure, per i clienti finali negli usi difficili da decarbonizzare, in altro sito purché il produttore sia soggetto alle istruzioni del cliente medesimo sulla base di un accordo di compravendita del biometano prodotto che preveda un prezzo medio mensile nullo delle garanzie d’origine e che consenta un beneficio analogo a quello che deriverebbe dall’applicazione delle disposizioni relative al regime di autoconsumo in sito. 

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