Un ampliamento delle categorie beneficiarie dei contributi a fondo perduto, aumentato di un ulteriore 50%; sospensione del pagamento dell’IVA per le attività ferme il mese di novembre; credito d’imposta sugli affitti nelle zone rosse, dove viene tolta anche la seconda rata Imu. Sono alcune delle misure contenute nel decreto Ristori bis, che nella notte tra il 6 e il 7 novembre ha ottenuto il via libera dal Cdm e con cui il governo aumenta la dotazione economica a sostegno delle categoria più colpite dalla seconda ondata di Covid-19 a circa due miliardi e mezzo. Il testo è stato trasmesso a palazzo Madama e assegnato alle commissioni Bilancio e Finanze per l’esame referente; sarà accorpato con un emendamento del governo al primo decreto ristori, il termine per presentare le modifiche è stato fissato per lunedì 16 novembre alle 18.
Di seguito un’analisi del provvedimento.
Articolo 1 – Rideterminazione del Contributo a fondo perduto e nuovo contributo a favore degli operatori dei centri commerciali
La lista di categoria (e relativi codici ATECO) prevista dal primo decreto Ristori è sostituita da quella allegata al nuovo provvedimento (Allegato 1) e, per gli operatori di pasticcerie, gelatierie e pasticcerie ambulanti delle aree rosse e arancioni del territorio nazionale il contributo a fondo perduto è aumentato di un ulteriore 50%. Ancora, è prevista presso il Mef l’istituzione di un nuovo fondo a sostegno degli operatori con sede operativa nei centri commerciali e degli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande e interessati dalle nuove misure restrittive: all’interno di questa categoria, agli operatori con codici ATECO presenti nell’Allegato 1 al testo è riconosciuto un contributo pari al 30 per cento di quello previsto nel dl Ristori; per tutti gli altri, il contributo è previsto nei casi in cui l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 e a chi ha attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019, in misura pari al 30 per cento del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell’istanza trasmessa.
Articolo 2 – Contributo a fondo perduto
A sostegno degli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con il dpcm del 3 novembre 2020, è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti con partita IVA attiva dalla data del 25 ottobre 2020, che dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 2 del decreto e hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree rosse o arancioni. Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020. Il contributo sarà erogato seguendo la stessa procedura già utilizzata dall’Agenzia delle entrate in relazione ai contributi previsti dal decreto Rilancio e dal decreto Ristori, e l’importo varierà in funzione del settore di attività dell’esercizio.
Articolo 3 – dispone l’applicazione delle procedure dei controlli antimafia all’erogazione dei contributi a fondo perduto previsto dal decreto Ristori e decreto Ristori bis.
Articolo 4 – Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda
Alle rimprese con codici ATECO previsti dall’Allegato 2 del provvedimento e con sede nelle zone arancioni o rosse è riconosciuto, per i mesi di ottobre, novembre e dicembre, un credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda.
Articolo 5 – Cancellazione della seconda rata IMU
Dispone la cancellazione della seconda rata dell’imposta municipale propria (IMU) di dicembre per le imprese che svolgono le attività ammesse al contributo a fondo perduto, a condizione che i proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate delle zone arancioni o rosse. Per la misura è prevista una spesa ulteriore di 38,7 milioni di euro per l’anno 2020.
Articolo 6 – Estensione proroga del termine di versamento del secondo acconto per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale
È disposta la proroga al 30 aprile 2021 del pagamento della seconda o unica rata dell’acconto di Ires e Irap. Nei confronti dei soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati (con il decreto Agosto) gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che operano nelle aree arancioni e rosse del territorio nazionale, senza possibilità di rimborso di quanto già versato.
Articolo 7 dispone la sospensione dei termini che scadono nel mese di novembre 2020 relativi alle ritenute alla fonte, delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale e dei versamenti IVA per: i soggetti che esercitano le attività economiche sospese dal dpcm del 3 novembre 2020 in tutto il territorio nazionale, per quelli che hanno attività di ristorazione in zone di elevato o massimo rischio previsto dall’ordinanza della Salute ai sensi del dpcm del 3 novembre e coloro che rientrano nei settori alberghiero, agenzie di viaggio e tour operator in zone di massima gravità e rischio alto. Non sono previsti rimborsi per i versamenti già effettuati, mentre quelli sospesi potranno essere effettuati, senza sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021;
Articolo 8 – Disposizioni di adeguamento e di compatibilità degli aiuti con le disposizioni europee
È prevista la possibilità di individuare ulteriori codici ATECO a cui destinare i contributi a fondo perduto, a condizione che si tratti di settori gravemente pregiudicati dai decreti adottati con il dpcm del 3 novembre 2020.
Articolo 9 – Prestazioni acquistate dal SSN da privati accreditati
Con una modifica al decreto Rilancio, alle regioni e province autonome hanno sospeso le proprie attività ordinarie è consentito riconoscere alle strutture private accreditate destinatarie un apposito budget per l’anno 2020, fino a un massimo del 90 per cento del budget assegnato nell’ambito degli accordi e dei contratti stipulati per il 2020, ferma restando la garanzia dell’equilibrio economico del Servizio sanitario regionale. La stessa disposizione si applica altresì agli acquisti di prestazioni socio sanitarie per la sola parte a rilevanza sanitaria con riferimento alle strutture private accreditate destinatarie di un budget 2020.
Articolo 10 – Arruolamento a tempo determinato di medici e infermieri militari
È autorizzato l’arruolamento, a domanda, di 30 ufficiali medici con il grado di tenente o grado corrispondente, di cui 14 dell’Esercito italiano, 8 della Marina militare e 8 dell’Aeronautica militare e di 70 sottufficiali infermieri con il grado di maresciallo, di cui 30 dell’Esercito italiano, 20 della Marina militare e 20 dell’Aeronautica militare, per prestazione di servizi a tempo determinato, con una ferma della durata di un anno, non prorogabile. Le domande di arruolamento possono essere presentate entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della relativa procedura da parte della Direzione generale del personale militare sul portale on-line del sito internet del Ministero della difesa www.difesa.it e sono definite entro i successivi 20 giorni.
Articolo 11 – Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali per i datori di lavoro privati
È sospeso il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali di novembre 2020 dei datori di lavoro delle zone gialle, mentre per quelli delle zone arancioni e rosse la sospensione vale per i mesi di novembre e dicembre 2020. I pagamenti potranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.
Articolo 12 – Modifiche all’articolo 12 del decreto-legge n. 137, del 2020
Sono prorogati al 15 novembre 2020 i termini di invio delle domande di accesso ai trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga, e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo di quelli collocati tra il 1° e il 30 settembre 2020.
Articolo 13 Congedo straordinario per i genitori in caso di chiusura delle scuole secondarie di primo grado
Solo nelle zone arancioni e rosse e nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, lavoratori dipendenti, la possibilità di astenersi dal lavoro per l’intera durata della sospensione dell’attività didattica in presenza e il conseguente riconoscimento di un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa. Lo stesso beneficio è previsto per i genitori di figli con disabilità.
Articolo 14 – Bonus baby-sitting regioni zone rosse
A partire dall’entrata in vigore del provvedimento, i genitori (anche quelli affidatari o di figli con disabilità) lavoratori iscritti alla Gestione separata o iscritti alle gestioni speciali dell’Ago, e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, residenti nelle zone rosse, potranno fruire di uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 1000 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza. In particolre. Il bonus è riconosciuto alternativamente ad entrambi i genitori, nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.
Articolo 15- Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore
È istituito presso il Mef un Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore, per interventi in favore delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome, delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte nella relativa anagrafe.
Articolo 16 – dispone un rifinanziamento del Caf con ulteriori 5 milioni, da trasferire all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.
Articolo 17 – apporta delle modifiche alle tabelle relative alle misure e ai livelli di contenimento del Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro.
Articolo 18 – Sospensione dei versamenti tributari e contributivi
Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio del comune di Lampedusa e Linosa, è prevista una riduzione del 40% dei versamenti dei tributi e dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, in scadenza entro il 21 dicembre 2020 o scaduti nelle annualità 2018 e 2019.
Articolo 19 – proroga al 31 dicembre 2021 la possibilità per l’INAIL di assunzione di 200 medici specialisti e di 100 infermieri per incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei mesi, con una spesa aggiuntiva a carico dell’Inail pari a 20 milioni di euro.
Articolo 20 – autorizza i Fondi di solidarietà bilaterali alternativi ad utilizzare le somme stanziate dal decreto agosto anche per le erogazioni dell’assegno ordinario COVID-19 fino alla data del 12 luglio 2020.
Articolo 21 – Esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura
Riconosce un esonero contributo anche per il periodo retributivo del mese di dicembre 2020 alle imprese delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura.
Articolo 22 – Quarta gamma
Riconosce alle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli ed alle loro associazioni un contributo per far fronte alla riduzione del valore della produzione commercializzata verificatasi nel periodo di vigenza dello stato di emergenza rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, nel limite complessivo di spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2020 e destinato alla raccolta prima della maturazione o la mancata raccolta dei prodotti ortofrutticoli destinati alla quarta gamma ed alla prima gamma evoluta. L’ammontare del contributo è calcolato dalla differenza del fatturato del periodo da marzo a luglio 2019 e l’ammontare del fatturato dello stesso periodo dell’anno 2020, ed è da ripartire tra le organizzazioni ed associazioni beneficiarie e tra i soci produttori in ragione della riduzione di prodotto conferito. L’attuazione della misura è subordinata all’emanazinoe di un decreto del ministero delle Poltiche agricole, ed è prevista una spesa complessivo di 20 milioni di euro per il 2020.
L’articolo 23 contiene le disposizioni relative alla decisione dei giudizi penali di appello nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19.
– il nuovo articolo 24 contiene disposizioni sulla sospensione del corso della prescrizione e dei termini di custodia cautelare nei procedimenti penali nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19;
– il nuovo articolo 26 differisce di 6 mesi l’entrata in vigore della legge sulla class-action;
– il nuovo articolo 27 prevede la proroga fino al 31 gennaio delle disposizioni in materia di trasporto pubblico locale, incrementando di 300 milioni di euro la dotazione finanziaria del fondo previsto dal decreto precedente. Di queste risorse, 100 milioni di euro potranno essere utilizzati per servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale destinato agli studenti, per fronteggiare nel 2021 le esigenze dei servizi che avevano prima del covid un riempimento superiore del 50 per cento della capacità. Con decreto interministeriale dei dicasteri dei Trasporti e dell’Economia si provvede inoltre alla definizione delle quote da assegnare a ciascuna regione per i servizi aggiuntivi di trasporto;
– il nuovo articolo 28 prevede che il rinnovo degli organi collegiali e degli ordini e dei collegi professionali potranno avvenire secondo modalità telematica. Il consiglio nazionale degli ordini o del collegio stabilisce, entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto, le modalità di espressione del voto a distanza e le procedure di insediamento. Lo stesso consiglio nazionale dell’ordine e del collegio disporrà il differimento della data delle elezioni degli organi che si svolgono in forma assembleare per un periodo non superiore ai 90 giorni. Fino alla data di insediamento dei nuovi organi eletti resteranno in vigore gli atti emanati dagli Ordini e Collegi territoriali e nazionali scaduti;
– il nuovo articolo 29 stabilisce, per i lavoratori sportivi, la cessazione a causa dell’emergenza epidemiologica di tutti i rapporti di collaborazione scaduti alla data del 31 ottobre 2020 e non rinnovati;
– il nuovo articolo 30 incrementa il Fondo Unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche;
– il nuovo articolo 31 integra la pubblicazione dei risultati del monitoraggio dei dati inerenti l’emergenza epidemiologica da COVID-19.
L’articolo 32 contiene la copertura finanziaria per lo stanziamento dei fondi a seguito dell’esame della ragioneria di Stato.
L’articolo 33 stabilisce l’entrata in vigore del testo lo stesso giorno della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale.