Si terrà oggi alle 18 la riunione del Consiglio dei ministri per il via libera al nuovo decreto semplificazioni, il provvedimento che contiene una serie di interventi in materia ambientale e per la transizione energetica, di pubblica amministrazione e appalti necessari per rendere più veloce e efficace la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Il governo ha deciso di stralciare dal testo il criterio del massimo ribasso che, come già previsto nella bozza in allegato, dovrebbe essere indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e non potrebbe superare la quota del 40 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. Di seguito un’analisi del testo.
TITOLO I: PRINCIPI GENERALI E FINALITA’
Chiarisce che il decreto servirà a rendere possibile e ad agevolare la realizzazione dei progetti inclusi nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e stabilisce la condizionalità di giovani e donne nei contratti del PNRR.
TITOLO II: TRANSIZIONE ECOLOGICA E VELOCIZZAZIONE DEL PROCEDIMENTO AMBIENTALE E PAESAGGISTICO
CAPO I – Valutazione di impatto ambientale di competenza statale
L’articolo 1 modifica il Testo unico ambientale e istituisce la Commissione Tecnica PNIEC-PNRR, incaricata delle procedure di valutazione ambientale di competenza statale e dei progetti attuativi del PNRR, dipendente dal Mite e formata da massimo quaranta unità, nominate con decreto del ministero e con durata in carica di cinque anni. Nella trattazione dei procedimenti la commissione dovrà privilegiare i progetti con un valore economico superiore a 5 milioni di euro o con una ricaduta in termini di maggiore occupazione attesa superiore a 15 unità di personale, i progetti con scadenze correlate non superiori a 12 mesi, e ai progetti relativi ad impianti già autorizzati la cui autorizzazione scade entro dodici mesi dalla presentazione dell’istanza.
L’articolo 2 definisce come interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti le opere, gli impianti e le infrastrutture necessari alla realizzazione dei progetti strategici per la transizione energetica del Paese inclusi nel PNRR e al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC) e le opere connesse.
L’articolo 3 modifica i tempi relativi ai controlli di verifica di assoggettabilità a VIA e consultazione preventiva dei progetti e prevede che, nel caso di richieste di chiarimenti da parte dell’autorità competente, il proponente può richiedere, per una sola volta, la sospensione dei termini, per un periodo non superiore a sessanta giorni, per la presentazione delle integrazioni. Sono previsti 90 giorni nel caso di consultazioni transfrontaliere.
L’articolo 4 contiene la nuova disciplina della valutazione di impatto ambientale per gli interventi PNRR-PNIEC: nel caso di progetti di competenza statale, il provvedimento VIA deve essere adottato entro trenta giorni, con la possibilità di una proroga di altri trenta giorni nel caso sia necessario procedere ad accertamenti e indagini di particolare complessità. Per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di progetti per l’attuazione del PNIEC la Commissione tecnica dedicata si esprime entro il termine di trenta giorni dalla conclusione della fase di consultazione e comunque entro il termine di centotrenta giorni dalla data di pubblicazione della documentazione. Nei successivi trenta giorni, il direttore generale del Ministero della transizione ecologica adotta il provvedimento di VIA. Nei casi in cui questi termini temporali non siano rispettati, automaticamente rimborsato al proponente il cinquanta per cento dei diritti di istruttoria.
L’articolo 5 stabilisce che la verifica sulla completezza della documentazione da parte dell’autorità competente debba avvenire entro quindici (e non più dieci). Entro sessanta giorni (trenta per le procedure di valutazione ambientale su progetti relativi al PNIEC) è pubblicata sul web la documentazione del progetto, aperta alla consultazione, e vengono acquisiti per via telematica i pareri delle Amministrazioni e degli enti pubblici. La modifica o rielaborazione della documentazione può essere richiesta entro venti giorni (10 per il PNIEC) e presentata entro venti giorni massimi da quella data.
L’articolo 6 modifica il provvedimento unico in materia ambientale stabilisce che è facoltà del proponente richiedere l’esclusione dal procedimento dell’acquisizione di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, nel caso in cui le normative di settore richiedano, per consentire una compiuta istruttoria tecnico- amministrativa, un livello di progettazione esecutivo. La conferenza di servizi decisoria viene convocata entro dieci giorni (e più cinque) dalla verifica dei documenti.
CAPO II – Valutazione di impatto ambientale di competenza regionale
L’articolo 7 stabilisce che per i progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, il proponente può richiedere l’avvio di una fase preliminare finalizzata alla definizione delle informazioni da inserire nello studio di impatto ambientale. L’autorità competente, in accordo con tutte le amministrazioni ed enti potenzialmente interessati e competenti a esprimersi sulla realizzazione e sull’esercizio del progetto, può stabilire una riduzione dei termini della conferenza di servizi.
L’articolo 8 stabilisce che le amministrazioni e gli enti potenzialmente interessati entro diegi giorni dalla presentazione dell’istanza si pronunciano sulla completezza (e non più sull’adeguatezza) del progetto, e entro trenta giorni effettua la verifica nel caso in cui sia chiesta anche una variante urbanistica. Nei casi in cui il progetto comporta la variazione dello strumento urbanistico, le osservazioni del pubblico interessato riguardano anche tale variazione e, ove necessario, la valutazione ambientale strategica. L’autorità può chiedere eventuali variaizoni al proponente entro trenta giorni e, in questo caso, può concedere la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a centottanta giorni. la conferenza dei servizi è convocata al massimo entro dieci giorni dal ricevimento delle integrazioni e termina i lavori entro novanta giorni.
Capo III – Competenza in materia di VIA, monitoraggio e interpello ambientale
L’articolo 9 stabilisce che, nella documentazione che il proponente invia al ministero della Transizione ecologica, alla Regione e alla provincia, sia inclusa anche l’indicazione dell’autorità (stato o regione) che egli individua come competente allo svolgimento della procedura di VIA o verifica di assoggettabilità a VIA. Le valutazioni da parte del Mite o la regione e provincia sono trasmesse entro trenta giorni, termine scaduto il quale si considera acquisito l’assenso. Nel caso in cui nei procedimenti di VIA di competenza statale l’autorità competente coincida con l’autorità che autorizza il progetto, la valutazione di impatto ambientale viene rilasciata dall’autorità competente nell’ambito del procedimento autorizzatorio.
L’articolo 10 interviene sul monitoraggio delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento VIA.
L’articolo 11 introduce l‘interpello in materia ambientale. In base a questa norma Regioni, province, città metropolitane, comuni, associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e presenti in almeno cinque regioni, possono inoltrare al ministero della Transizione ecologica, stanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale. Le risposte alle istanze costituiscono criteri interpretativi per l’esercizio delle attività di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale.
Capo IV – Valutazione ambientale strategica
L’articolo 12 modifica la disciplina relativa alla valutazione ambientale strategica.
CAPO V – DISPOSIZIONI IN MATERIA PAESAGGISTICA
L’articolo 13 istituisce presso il Mite a Soprintendenza speciale per il PNRR, ufficio di livello dirigenziale generale straordinario operativo fino al 31 dicembre 2026, con funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici nei casi in cui siano interessati dagli interventi previsti dal PNRR sottoposti a VIA in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del ministero.
Capo VI – Accelerazione delle procedure per le fonti rinnovabili
L’articolo 15 stabilisce che, ai fini del raggiungimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica contenuti nel PNIEC e nel PNRR, il ministero della Cultura partecipa al procedimento unico in relazione ai progetti aventi ad oggetto impianti alimentati da fonti rinnovabili localizzati in aree sottoposte a tutela e in aree contermini ai beni sottoposti a tutela. Lo stesso ministero si esprime nell’ambito della conferenza di servizi con parere obbligatorio non vincolante nei procedimenti di autorizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili localizzati in aree contermini a quelle sottoposte a tutela paesaggistica.
L’articolo 16 stabilisce che gli impianti di accumulo elettrochimico di tipo “stand-alone” e le relative connessioni alla rete elettrica non sono sottoposti alle procedure di valutazione di impatto ambienta e di verifica di assoggettabilità. Per l’attività di costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici di potenza fino a 10 MW connessi alla rete elettrica di media tensione e localizzati in area a destinazione industriale, produttiva o commerciale si applica la procedura abilitativa semplificata. Le soglie per la rocedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale sono elevate a 10 MW per questo tipo di impianti.
L’articolo 17 sottopone a disciplina abilitativa semplificata gli interventi da realizzare sui progetti e sugli impianti fotovoltaici ed idroelettrici che, anche se consistenti nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata, non comportano variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e dell’area destinata ad ospitare gli impianti stessi, né delle opere connesse a prescindere dalla potenza elettrica risultante a seguito dell’intervento. Alla stessa disciplina sono assoggettati gli interventi da realizzare sui progetti e impianti eolici, sulle relative opere connesse, che a prescindere dalla potenza nominale risultante dalle modifiche, vengono realizzati nello stesso sito dell’impianto eolico e che comportano una riduzione minima del numero degli aerogeneratori rispetto a quelli già esistenti o autorizzati.
Capo VII – Efficientamento energetico
L’articolo 18, con una modifica all’articolo 119 del decreto rilancio, stabilisce che gli interventi per l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrica gli interventi di cui al presente articolo, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). La decadenza del beneficio fiscale previsto dal dpr n. 380 del 2001 opera nei casi di mancata presentazione della CILA; interventi realizzati in difformità dalla CILA; assenza dell’attestazione dei dati di cui al secondo periodo; non corrispondenza al vero delle attestazioni.
L’articolo 19 applica un’aliquota al 110 per cento agli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia piu’ avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità. Il limite di spesa ammesso alle detrazioni è moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell’immobile oggetto degli interventi di efficientamento energetico, di miglioramento o di adeguamento antisismico e la superficie media di una unità abitativa immobiliare nel caso di soggetti che svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica o che sono in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito.
Capo VIII – Semplificazione per la promozione dell’economia circolare e il contrasto idrogeologico
L’articolo 20, in materia di end of waste, semplifica i passaggi necessari all’operazione di recupero, eliminando il termine di sessanta giorni per la conclusione del procedimento di controllo e il termine di quindici giorni per la verifica e la comunicazione di ISPRA o dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente delegata.
L’articolo 21 contiene misure di semplificazione per la promozione dell’economia circolare, modificando in alcune parti il Codice dell’ambiente e precisando al comma 2 la portata del regime transitorio di sospensione dell’efficacia dell’art. 219 dello stesso codice, relativo all’etichettatura degli imballaggi. Interviene sulla definizione di rifiuti urbani e indifferenziati: il termine “assimilati” è assorbito dalla nuova definizione. La lettera g) interviene nel processo di trattamento “preparazione per il riutilizzo” per i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), confermando la disciplina alle disposizioni del decreto legislativo del 14 marzo 2014, n. 49, in cui per i centri di preparazione per il riutilizzo è richiamata anche la procedura semplificata di cui all’articolo 216 del Testo Unico Ambientale, che altrimenti non sarebbe idonea per il trattamento dei RAEE. Lo stesso articolo disciplina gli obblighi di comunicazione alla Commissione europea dei piani di gestione e i programmi di prevenzione della produzione dei rifiuti.
L’articolo 22 contiene semplificazioni in materia di economia montana e forestale, e in particolare riguardo alle autorizzazioni autorizzazione idrauliche e paesaggistiche nel caso di interventi di manutenzione straordinaria.
L’articolo 23, con misure di semplificazione per la riconversione dei siti industriali, dispone che in caso di aree con destinazione agricola secondo gli strumenti urbanistici ma non utilizzate per la produzione agricola e l’allevamento, si applicano le procedure relative alla bonifica dei siti contaminati.
TITOLO III: TRANSIZIONE DIGITALE
L’articolo 24 contiene misure per la diffusione delle comunicazioni digitali delle pubbliche amministrazioni e il divario digitale.
L’articolo 25 interviene sulla semplificazione dei dati pubblici.
L‘articolo 26 contiene misure per la semplificazione del procedimento di autorizzazione per l’installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica, e applica il regime di detrazione fiscale previsto all’articolo 119 del decreto rilancio anche gli interventi di infrastrutturazione digitale degli edifici o delle unità immobiliari, definiti come realizzazione di un’infrastruttura fisica multiservizio passiva interna all’edificio o all’unità immobiliare, contenente reti di accesso cablate in fibra ottica con terminazione fissa o senza fili che permettono di fornire l’accesso ai servizi a banda ultralarga e di connettere il punto di accesso dell’edificio o dell’unità immobiliare con il punto terminale di rete. Disciplina gli interventi di posa della banda ultralarga e stabilisce che, se effettuati con la metodologia della micro trincea o con tecnologie di scavo a basso impatto ambientale con minitrince, non sono richieste le autorizzazioni previste dal codice dei beni culturali e del paesaggio.
L’articolo 27 attribuisce all’AgID i poteri di vigilanza, verifica, controllo e monitoraggio sul rispetto delle disposizioni del presente Codice e di ogni altra norma in materia di innovazione tecnologica e digitalizzazione della pubblica amministrazione, e i conseguenti poteri sanzionatori in caso di violazioni.
L’articolo 27-bis stabilisce che la piattaforma nazionale per l’emissione e la validazione delle certificazioni verdi COVID-19 (green pass) è realizzata dalla Sogei (società di gestione del sistema informativo dell’amministrazione finanziaria) e prevede una copertura di 866.200 euro per il 2021.
TITOLO IV: PROCEDURA SPECIALE PER ALCUNI PROGETTI PNRR
L’articolo 28 individua una serie di semplificazioni procedurali di opere pubbliche, e stabilisce i tempi per la verifica da parte del Comitato superiore dei lavori pubblici, per la trasmissione stazione appaltante della soprintendenza competente e per la convocazione della conferenza dei servizi per l’approvazione del progetto. In deroga alla normativa vigente, e determinazioni conclusive della conferenza di servizi sono sempre immediatamente efficaci. In caso di dissensi su una serie di elementi del progetto e in assenza di una soluzione condivisa, è previsto che il Comitato speciale si rivolga alla Segreteria tecnica illustrando in una relazione le ragioni del dissenso e le proposte dallo stesso formulate per il superamento del dissenso e quindi che la Segreteria tecnica propone al presidente del Consiglio, entro cinque quindici giorni dalla ricezione della relazione, di sottoporre la questione all’esame del Consiglio dei ministri per le conseguenti determinazioni.
L’articolo 29 istituisce il Consiglio superiore dei lavori pubblici, fino al 31 dicembre 2026, e una struttura di supporto er lo svolgimento dell’attività istruttoria.
L’articolo 30 stabilisce che entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del provvedimento con un decreto del ministero delle Infrastrutture possono essere individuate nuove soglie dimensionali delle opere da sottoporre obbligatoriamente a dibattito pubblico.
L’articolo 31, con riferimento all’affidamento di contratti pubblici relativi a PNRR e PNIEC, stabilisce che per ogni procedura è nominato un responsabile unico del procedimento che, con propria determinazione adeguatamente motivata, valida e approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso d’opera. È ammesso il ricorso a procedure speciali da parte delle stazioni appaltanti anche nei casi in cui i termini previsti dalle procedure ordinarie possono compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione del PNRR o del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR.
L’articolo 32 prevede un potere sostitutivo in capo del responsabile o l’unità organizzativa individuata in precedenza una volta decorsi i tempi previsti dalla legge.
L’articolo 33 modifica le norme relative alle procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia.
L’articolo 34 modifica una serie di termini relativi ad appalti pubblici e in materia di economia circolare.
L’Articolo (non numerato) sul subappalto stabilisce che questo è indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e non può superare la quota del 40 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. Fino al 31 dicembre 2021.
Articolo su stazioni appaltanti (assente)
L’articolo 35 contiene disposizioni per la semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR.
L’articolo 36 contiene disposizioni per le semplificazioni in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici.
L‘articolo 37 stabilisce una serie di misure per accelerare l’esecuzione degli interventi in materia di edilizia scolastica ricompresi nel complessivo Piano nazionale di ripresa e resilienza, ad esempio revedendo che, per gli interventi di nuova costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico ed educativo l Ministero dell’istruzione predispone linee guida tecniche e che lo stesso ministero può sostituirsi all’ente locale beneficiario nell’espletamento delle procedure per la progettazione e per l’affidamento dei lavori in caso di inerzia degli enti locali beneficiari.
L‘articolo 38 stabilisce che, per i programmi di edilizia sanitaria indicati nel Pnrr, il permesso di costruire può essere rilasciato in deroga alla disciplina urbanistica ed alle disposizioni di legge statali e regionali in materia di localizzazione delle opere pubbliche.
L’articolo 39 contiene la norma sulla condizionalità relativa a giovani e donne nel PNRTR (assente)
TITOLO VI: SEMPLIFICAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI INVESTIMENTI E INTERVENTI NEL MEZZOGIORNO
L’articolo 40 interviene sulla disciplina delle Zone economiche speciali (ZES) e prevede che il commissario straordinario è nominato con decreto del residente del Consiglio, adottato su proposta del ministro per il Sud e la coesione territoriale, d’intesa con il presidente della Regione interessata. L’Agenzia per la Coesione territoriale supporta l’attività dei Commissari e garantisce, sulla base degli orientamenti della cabina di regia delle ZES, il coordinamento della loro azione e della pianificazione nazionale degli interventi nelle zone economiche speciali. Consente al Commissario di assumere le funzioni di stazione appaltante e operare in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici e autorizza l’apertura di un’apposita contabilità speciale intestata allo stesso. Si stabilisce inoltre che i progetti inerenti alle attività economiche e l’insediamento e l’esercizio di attività industriali, produttive e logistiche all’interno delle ZES, non soggetti a segnalazione certificata di inizio attività, sono soggetti ad autorizzazione unica, nel rispetto delle normative vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale.
L’articolo 41 contiene disposizioni per l’accelerazione della Strategia nazionale per le aree interne, prevedendo che nell’attuazione nell’attuazione degli interventi ci sia una cooperazione tra i livelli istituzionali interessati, con il coordinamento del ministro per la Coesione territoriale che si avvale dell’Agenzia per la coesione territoriale, nelle forme e con le modalità definite con apposita delibera del CIPESS.
L’articolo 41-bis prevede che, per il recupero del divario infrastrutturale tra le diverse aree geografiche del territorio nazionale, entro e non oltre il 30 giugno 2021 il Mims effettua la ricognizione delle dotazioni infrastrutturali esistenti relative alle strutture sanitarie, assistenziali, scolastiche, nonché la rete stradale, autostradale, ferroviaria, portuale, aeroportuale, idrica, elettrica e digitale e di trasporto e distribuzione del gas. All’esito della ricognizione, con uno o più decreti del presidente del Consiglio sono stabiliti i criteri di priorità, le azioni per il recupero del divario.
TITOLO VII: MODIFICHE ALLA LEGGE 7 AGOSTO 1990 n. 241 (“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”)
L’articolo 44 rafforza il potere sostitutivo delle figure apicali dell’amministrazione o di unità organizzative nel caso di inerzia dell’attività amministrativa.
L’articolo 45 rafforza la disciplina del silenzio assenso prevedendo che, nei casi in cui il silenzio dell’amministrazione equivale a provvedimento di accoglimento, fermi restando gli effetti comunque intervenuti del silenzio assenso, l’amministrazione è tenuta, su richiesta del privato, a rilasciare, in via telematica, un’attestazione relativa al decorso dei termini del procedimento.
L’articolo 46 stabilisce che l’annullamento d’ufficio di un provvedimento amministrativo illegittimo entro un termine ragionevole non superiore a un anno (e non più diciotto mesi).
L’articolo 47 disciplina il silenzio assenso tra le amministrazioni.
TITOLO VIII – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROGETTI DI RICERCA
L’articolo 48 istituisce il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca (CNVR) per promuovere la qualità della ricerca e assicurare il buon funzionamento delle procedure di valutazione. Il particolare, il Comitato si occuperà di indicare i criteri generali per le attività di selezione e valutazione dei progetti di ricerca, nominare i componenti dei comitati di valutazioni, provvedere allo svolgimento delle procedure di selezione dei progetti o programmi di ricerca di altri enti, pubblici o privati, definire i criteri per la individuazione e l’aggiornamento di liste di esperti tecnico-scientifici e professionali per l’affidamento di incarichi di valutazione tecnico-scientifica dei progetti di ricerca.