Pubblicati sull’edizione di oggi della Gazzetta ufficiale, serie generale n. 246, i due decreti del ministero dello Sviluppo economico che definiscono i requisiti tecnici e i requisiti delle asseverazioni per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, il cosiddetto ecobonus, prorogato e integrato sulla base di quanto stabilito dal decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, cosiddetto decreto Rilancio.
In vigore da oggi, il primo decreto definisce i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che hanno diritto alla detrazione delle spese sostenute per interventi di efficienza energetica del patrimonio edilizio esistente, e gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti (il cosiddetto “bonus facciate”, regolato ai commi 219, 220, 221 e 222 dell’art. 1 della legge di bilancio 2020). L’articolo 2 definisce le tipologie e le caratteristiche degli interventi ammessi al bonus:
1. Interventi di riqualificazione energetica globale di edifici esistenti;
2. Interventi sull’involucro di edifici esistenti, che possono riguardare:
- coperture e pavimenti, delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno, verso vani non riscaldati e contro terra;
- la sostituzione di finestre comprensive di infissi delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno e verso vani non riscaldati; la posa in opera di schermature solari che riguardino, in particolare, l’installazione di sistemi di schermatura e/o chiusure tecniche oscuranti mobili, montate in modo solidale all’involucro edilizio o ai suoi componenti;
- le parti comuni di edifici condominiali, che interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio stesso;
- le parti comuni di edifici condominiali, che interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio stesso e che conseguono almeno le qualità medie di cui alle tabelle 3 e 4, dell’Allegato 1 del Decreto Linee Guida APE;
- gli interventi su edifici condominiali realizzati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 che contestualmente determinino il passaggio a una classe di rischio sismico inferiore;
- gli interventi su edifici condominiali realizzati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 che contestualmente determinino il passaggio a due o più classi di rischio sismico inferiori;
- in base al comma 220 dell’art. 1 della legge di bilancio 2020, cd. Bonus Facciate, le strutture opache verticali delle facciate esterne influenti dal punto di vista energetico riguardanti il rifacimento dell’intonaco delle stesse facciate per oltre il 10% della superficie disperdente lorda complessiva degli edifici esistenti ubicati nelle zone con carattere storico artistico o comunque parzialmente o totalmente edificate;
- l’isolamento delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio, o dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno, con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo;
4. interventi di installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università;
5. interventi di installazione di collettori solari in sostituzione, anche parziale, delle funzioni di riscaldamento ambiente e produzione di acqua calda sanitaria assolte prima dell’intervento dall’impianto di climatizzazione invernale esistente;
6. interventi sugli impianti di climatizzazione invernale e produzione di acqua calda sanitaria, che possono riguardare:
- la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione;
- gli stessi interventi al punto precedente con la contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02;
- gli stessi interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici o su impianti di edifici unifamiliari o unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
- la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori d’aria calda a condensazione;
- la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza, anche con sistemi geotermici a bassa entalpia, destinati alla climatizzazione invernale con o senza produzione di acqua calda sanitaria e alla climatizzazione estiva se reversibili, con i requisiti di cui all’allegato F, anche eseguiti sulle parti comuni o sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
- la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore e caldaia a condensazione, realizzati e concepiti per funzionare in abbinamento tra loro, anche eseguiti sulle parti comuni o sugli edifici unifamiliari;
- la sostituzione funzionale, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di micro-cogeneratori di potenza elettrica inferiore a 50kWe, anche eseguiti sulle parti comuni o sugli edifici unifamiliari;
- la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria;
- l’installazione di scaldacqua a pompa di calore in sostituzione di un sistema di produzione di acqua calda quando avviene con lo stesso generatore di calore destinato alla climatizzazione invernale;
- l’installazione, di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;
- esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure di infrazione comunitaria per la non ottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell’aria, la sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle;
- l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione.
7. installazione e messa in opera, nelle unità abitative, di dispositivi e sistemi di building automation.
Le detrazioni concesse, nello specifico, sono applicate sulla base delle percentuali di detrazione, i valori di detrazione massima ammissibile o di spesa massima ammissibile riportati nell’allegato B al decreto. I soggetti ammessi alle agevolazioni sono:
– le persone fisiche, enti o società semplici non titolari di reddito d’impresa che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti;
– i soggetti titolari di reddito d’impresa che sostengono le spese per la esecuzione degli interventi sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale anche rurali, posseduti o detenuti;
– gli Istituti autonomi per le case popolari (IACP), comunque denominati, e agli enti aventi le stesse finalità sociali di questi ultimi, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing, costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013, per interventi di efficienza energetica realizzati su immobili, di loro proprietà, o gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci, che sostengono le spese per la esecuzione degli interventi sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale anche rurali.
L’articolo 5 elenca le spese per le quali spetta la detrazione, tra cui:
– interventi che comportano una riduzione della trasmittanza termica U degli elementi opachi costituenti l’involucro edilizio, purchè questa non sia inferiore ai pertinenti valori di cui all’allegato E, comprensivi delle opere provvisionali e accessorie;
– interventi che comportano una riduzione della trasmittanza termica U delle finestre comprensive degli infissi, purchè la trasmittanza non sia inferiore ai pertinenti valori di cui all’Allegato E;
– interventi di fornitura e installazione di sistemi di schermatura solare e/o chiusure tecniche oscuranti mobili, montate in modo solidale all’involucro edilizio o ai suoi componenti, all’interno, all’esterno o integrati alla superficie finestrata o l’eventuale smontaggio e dismissione di analoghi sistemi preesistenti, o anche la fornitura e messa in opera di meccanismi automatici di regolazione e controllo delle schermature;
– interventi impiantistici concernenti la climatizzazione invernale e/o la produzione di acqua calda e l’installazione di sistemi di building automation;
– interventi di riduzione del rischio sismico;
– prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi precedenti.
Per ottenere le detrazioni, si legge all’articolo 6, sarà necessario, quando previsto, depositare presso il Comune di riferimento la relazione tecnica di progetto attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti termici e, nei casi in cui sia richiesto, acquisire: l’asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la congruenza dei costi massimi unitari e la rispondenza dell’intervento ai pertinenti requisiti richiesti; l’attestato di prestazione energetica; la certificazione del fornitore delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica. Sarà quindi richiesto il pagamento delle spese sostenute, escluse quelle oggetto di detrazione, per l’esecuzione degli interventi tramite bonifico bancario o postale, conservando le fatture delle spese, e la trasmissione all’Enea, entro novanta giorni dalla fine dei lavori, dei dati contenuti nella scheda descrittiva che contiene i modelli all’allegato C, sulla prestazione energetica, e all’allegato D, scheda informativa relativa agli interventi realizzati, e dell’asseverazione attestante il rispetto dei requisiti richiesti.
L’asseverazione, necessaria per l’accesso alle detrazioni, dovrà essere prodotta da un tecnico abilitato (vedi decreto sotto), e nei casi elencati all’allegato A l’asseverazione può essere sostituita da un’analoga dichiarazione resa dal direttore lavori nell’ambito della dichiarazione sulla conformità al progetto delle opere realizzate. Nel caso di trasferimento di unità immobiliare su cui siano stati eseguiti degli interventi, le detrazioni non utilizzate spettano all’acquirente, salvo diverso accordo tra le parti. Inoltre, i beneficiari potranno optare per la cessione di un credito d’imposta corrispondente alla detrazione, o per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante. Le attività di monitoraggio, controllo (anche a campione) e comunicazione dei risultati spettano all’Enea.
Infine, l’articolo 12 chiarisce che le disposizioni e i requisiti tecnici previsti dal decreto si applicano agli interventi la cui data di inizio lavori sia successiva all’entrata in vigore del decreto (oggi). Agli interventi con data di inizio lavori antecedente si applicano, se compatibili, le disposizioni del precedente decreto del Mef sui criteri e le modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, il n. 387 del 2007. Per accedere alle detrazioni stabilite dall’articolo 119 del decreto Rilancio, specifica inoltre il testo, rimane obbligatoria l’acquisizione dell’asseverazione, comprensiva della dichiarazione di congruità delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, e per gli IACP dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, in relazione anche agli interventi agevolati la cui data di inizio lavori sia antecedente l’entrata in vigore.
Il secondo decreto, relativo alle asseverazioni, disciplina (articolo 1) non solo il contenuto e le modalità di trasmissione dell’asseverazione dei requisiti per gli interventi ma anche, per gli stessi interventi, le modalità di verifica ed accertamento delle asseverazioni, attestazioni e certificazioni infedeli per l’eventuale irrogazione delle sanzioni previste dalla legge. Per la corretta sottoscrizione dell’asseverazione, di cui si occupa il tecnico abilitato, sono definiti dall’articolo 2 due requisiti essenziali:
– la dichiarazione espressa del tecnico abilitato con la quale lo stesso specifica di voler ricevere ogni comunicazione con valore legale ad un preciso indirizzo di posta elettronica certificata, anche ai fini della contestazione;
– la dichiarazione che, alla data di presentazione dell’asseverazione, il massimale della polizza allegata è adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette asseverazioni o attestazioni.
Inoltre, ai fini della validità dell’asseverazione, il tecnico dovrà allegare al documento la polizza di assicurazione (ad esclusione di quelle stipulate con le imprese di assicurazione extracomunitaria), e allo stesso soggetto spetta di dichiarare che il massimale della polizza allegata sia adeguato agli interventi.
Nello specifico, l’asseverazione può avere ad oggetto gli interventi conclusi o uno stato di avanzamento delle opere per la loro realizzazione, e può essere redatta on-line nel portale informatico ENEA dedicato, utilizzando il modulo relativo ai lavori già conclusi o al modello da usare nel caso in cui i lavori siano in stato di avanzamento (negli allegati 1 e 2 al provvedimento).
A seguito della trasmissione, da effettuare entro novanta giorni dal termine dei lavori, nel caso di asseverazioni che facciano riferimento a lavori conclusi, il tecnico abilitato riceve la relativa ricevuta di avvenuta trasmissione, che riporta il codice univoco identificativo attribuito dal sistema. Per consentire ai beneficiari di accedere alla detrazione diretta e alla cessione o allo sconto, Enea effettua un controllo automatico attraverso il portale dedicato, per verificare che sia fornita la dichiarazione, tra le altre cose:
– che il beneficiario rientri tra quelli previsti dal comma 9 dell’art. 119 del decreto rilancio (condomini, persone fisiche, IACP, cooperative di abitazione a proprietà indivisa, organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni e società sportive dilettantistiche);
– per tutti gli interventi oggetto dell’asseverazione, che i dati tecnici dichiarati nella scheda di cui all’allegato D del decreto requisiti ecobonus garantiscano la rispondenza degli interventi ai requisiti e che la tipologia di edificio rientri tra quelli agevolabili in base all’articolo 119 del decreto rilancio;
– che, per gli eventuali ulteriori interventi diversi da quelli previsti questi siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno di quelli prima citati;
– la congruità degli interventi al rispetto dei costi specifici all’art. 3, comma 2 del decreto requisiti ecobonus;
– del tecnico abilitato, con cui lo stesso dichiara di voler ricevere ogni comunicazione con valore legale;
– che, alla data di presentazione dell’asseverazione, il massimale della polizza di assicurazione sia adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle stesse e, comunque, non inferiore a 500 mila euro;
Nel caso di asseverazioni riferite a uno stato di avanzamento delle opere per la loro realizzazione, per garantire una verifica equivalente, è acquisita la dichiarazione del tecnico abilitato che asseveri il rispetto dei requisiti indicati dal progetto, degli APE preliminari e dalle caratteristiche tecniche dei componenti acquistati. All’esito di entrambe le verifiche, se positive, Enea rilascia una ricevuta informatica; nel secondo caso, comprende anche il codice della domanda identificativo dello stato di “avanzamento dei lavori”. Una volta terminati i lavori, rilascia l’asseverazione. Per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la fruizione della detrazioni sono previsti, dall’articolo 5, controlli a campione sulla regolarità dell’asseverazione, svolti da Enea sulla base di un programma da presentare al Mise entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del decreto per le istanze presentate nel 2020 ed entro il 31 gennaio 2021 per le istanze presentate nell’anno 2021. Nei casi di asseverazioni infedeli la sanzione amministrativa prevista è tra i 2mila e i 15mila euro, per ciascuna dichiarazione. In caso di contestazione da parte del ministero contro un tecnico per asseverazione infedele, ad opera della direzione generale per l’Approvvigionamento, l’efficienza e la competitività energetica del Mise, e nel caso in cui quest’ultima ritenga fondato l’accertamento trasmette all’Agenzia delle entrate territorialmente competente e al Mise l’elenco completo delle asseverazioni per cui si richiede la decadenza dal beneficio.