È stato approvato dall’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera) il testo unico che regola le modalità per valorizzare l’autoconsumo diffuso (Testo integrato autoconsumo diffuso, TIAD), con indicazioni e semplificazioni procedurali rispetto alla disciplina transitoria vigente dal 2020 per edifici, condomini e comunità energetiche rinnovabili (CER), in attuazione dei decreti legislativi 199/21 di attuazione della direttiva RED II (2018/2001), che ha introdotto la disciplina delle CER, e 210/21 di attuazione della direttiva 2019/944 con norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica. Il TIAD sarà in vigore dal 1° marzo 2023 o in concomitanza con l’entrata in vigore del decreto del MASE con gli strumenti di incentivazione economica, se successiva.
A partire da questa data, le configurazioni per l’autoconsumo collettivo e le comunità energetiche già esistenti saranno sottoposte alla disciplina del TIAD: ciò non comporterà nessun cambiamento per le prime, mentre per le seconde verrà data la possibilità di estendersi all’interno di un’area più vasta (zona di mercato per l’energia condivisa e area sottesa alla cabina primaria per la valorizzazione dell’energia autoconsumata) e di includere anche impianti di potenza superiore a 200 kW, a fronte di una lieve riduzione del contributo di valorizzazione dell’autoconsumo (che perde la restituzione della parte variabile della tariffa di distribuzione, pari a 0,59 €/MWh su un totale di 8,37 €/MWh considerando i valori dell’anno 2022).
Sono soggetti alla disciplina del TIAD tutti i sistemi per l’autoconsumo diffuso: gruppi di autoconsumatori che agiscono collettivamente in edifici e condomini, comunità energetiche e autoconsumatori individuali su rete pubblica. Le prime due configurazioni hanno già avuto una prima regolazione transitoria (deliberazione Arera 318/2020/R/eel) basata su un modello regolatorio virtuale, con limitato riferimento all’autoconsumo da nuovi impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 200 kW e ubicati sotto la stessa cabina secondaria a cui sono collegati i clienti finali della configurazione.
Tra le novità rispetto alla deliberazione 318/2020/R/eel, che derivano dai decreti legislativi 199/21 e 210/21:
– definizioni univoche per tutte le varie configurazioni di autoconsumo diffuso e la distinzione di due perimetri geografici: la zona di mercato che rileva per individuare l’energia elettrica condivisa e l’area sottesa alla stessa cabina primaria che rileva per individuare la vera e propria energia elettrica autoconsumata. Quest’ultima è oggetto di maggior valorizzazione per tenere conto dei costi di esercizio delle reti elettriche mediamente evitati proprio per effetto dell’avvicinamento geografico di produzione e consumo nella stessa ora;
– poiché la valorizzazione dell’autoconsumo diffuso sarà riferita all’area sottesa alla cabina primaria (e non più alla cabina secondaria), vengono delineati i criteri sulla base dei quali i gestori di rete individuano, in modo convenzionale, le aree sottese a ciascuna cabina primaria a partire dalla reale configurazione delle reti elettriche e introducendo correttivi di carattere geografico, sarà invece cura del ministero dell’Ambiente definire gli incentivi;
– vengono semplificate le procedure operative per la costituzione e la gestione delle configurazioni;
– grazie alla conferma del modello regolatorio virtuale già adottato nel periodo transitorio iniziale, sono garantiti a tutti i clienti finali e ai produttori gli attuali diritti (ad esempio quello di scegliere liberamente il proprio fornitore indipendentemente dai rapporti legati all’autoconsumo).
Il provvedimento, spiega l’Autorità, completa il quadro regolatorio relativo alle configurazioni in cui è possibile valorizzare l’autoconsumo e fa seguito alle innovazioni relative ai Sistemi semplici di produzione e consumo e ai Sistemi di distribuzione chiusi adottate nei mesi scorsi sempre in attuazione dei decreti legislativi 199/21 e 210/21. Insieme al decreto di incentivazione che sarà emanato nelle prossime settimane dal ministero dell’Ambiente, il TIAD, chiarisce infine Arera, fornisce il quadro delle regole che contribuiranno a rispondere alle sfide della transizione energetica tramite la diffusione degli impianti alimentati dalle fonti rinnovabili e, poiché essi saranno realizzati in contesti di autoconsumo, contribuirà alla riduzione della spesa energetica dei clienti finali.