In vigore il decreto del ministero del Lavoro che attua l’articolo 222 (Fondo emergenziale a tutela delle filiere in crisi) del dl Rilancio e riconosce per le filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, dovuti per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020. Il testo è stato pubblicato sull’edizione di oggi della Gazzetta ufficiale.
L’articolo 1 dispone che, in attuazione dell’articolo 222 del dl Rilancio, con lo scopo di favorire il rilancio produttivo e occupazionale delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, a favore delle imprese appartenenti alle filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole nonché dell’allevamento, dell’ippicoltura, della pesca e dell’acquacoltura, è riconosciuto l’esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, dovuti per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020. Le imprese destinatarie dell’esonero sono quelle che svolgono le attività individuate dai codici Ateco di cui all’allegato 1 del decreto.
Al secondo articolo viene stabilito che l’esonero è riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta dai datori di lavoro, al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza e assistenza obbligatoria previsti dalla normativa vigente spettanti nel periodo che intercorre tra il 1° gennaio 2020 e il 30 giugno 2020. L’agevolazione contributiva è riconosciuta dall’INPS in base alla presentazione delle domande da parte delle imprese nei limiti delle risorse disponibili. Nella domanda le imprese dichiarano gli aiuti concessi o richiesti in attesa di esito, nel rispetto del “Quadro temporaneo” pluriennale della programmazione finanziaria UE per il 2020. In caso di superamento del limite individuale fissato dal “Quadro temporaneo”, l’agevolazione è ridotta per la quota eccedente il limite e l’INPS provvede a ridurre l’agevolazione in misura proporzionale a tutta la platea dei beneficiari che hanno diritto all’agevolazione.
Il terzo articolo stabilisce che, in attesa della messa a disposizione da parte dell’INPS del modello di istanza di esonero, i versamenti della contribuzione riferita ai periodi retributivi oggetto dell’esonero già scaduti e non ancora versati, o in scadenza, sono sospesi per i destinatari dell’agevolazione fino alla data di definizione delle istanze. In caso di esito favorevole dell’istanza, la contribuzione riferita ai periodi retributivi dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020 già versata potrà essere compensata con la contribuzione in futuro dovuta dal datore di lavoro. Qualora l’esonero sia concesso in quota parte per il superamento del limite di spesa individuale, i contribuenti dovranno provvedere al versamento della quota risultata eccedente in un’unica soluzione entro trenta giorni dalla comunicazione degli esiti dell’istanza, senza applicazione di sanzioni e interessi. In caso di rigetto dell’istanza, il richiedente dovrà provvedere al versamento dei contributi sospesi, comprensivi di sanzioni civili e interessi calcolati a decorrere dalla data della scadenza ordinaria del versamento.