Entra in vigore dal prossimo 6 novembre il decreto del ministero dell’Economia pubblicato oggi sulla Gazzetta ufficiale, che contiene il Regolamento sull’individuazione delle cause che possono consentire il rifiuto delle fatture elettroniche da parte delle amministrazioni pubbliche.
Il testo è composto da due articoli: il primo, al comma 1, modificando il decreto ministeriale 55/2013 (Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche), dispone che le amministrazioni pubbliche destinatarie possono rifiutare le fatture elettroniche nei seguenti casi:
- fattura elettronica riferita a una operazione che non è stata posta in essere in favore del soggetto destinatario della trasmissione;
- omessa o errata indicazione del Codice identificativo di gara (CIG) o del Codice unico di progetto (CUP);
- omessa o errata indicazione del codice di repertorio da riportare in fattura;
- omessa o errata indicazione del codice di Autorizzazione all’immissione in commercio (AIC) e del corrispondente quantitativo da riportare in fattura;
- omessa o errata indicazione del numero e data della determinazione dirigenziale d’impegno di spesa per le fatture emesse nei confronti delle Regioni e degli enti locali.
Il comma 2 prevede che le pubbliche amministrazioni non possono comunque rifiutare la fattura nei casi in cui gli elementi informativi possono essere corretti tramite le procedure di variazione. Il comma 3 stabilisce che il soggetto destinatario, nel caso in cui notifichi al trasmittente il rifiuto della fattura elettronica, deve indicare la causa del rifiuto riportando i casi previsti. L’articolo 2 assicura l’invarianza finanziaria del provvedimento.