Pubblicato sul sito del ministero del Lavoro il decreto interministeriale, di concerto con il ministero dell’Agricoltura e il ministero dell’Economia che, in applicazione della legge di Bilancio 2023, riconosce un’indennità giornaliera ai lavoratori dipendenti a imprese adibite alla pesca marittima e ai soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca nel caso di una sospensione temporanea dell’attività lavorativa obbligatoria e non, decisa dalle autorità pubbliche.
Di seguito, un’analisi dell’articolato.
L’articolo 1 specifica che l‘indennità giornaliera onnicomprensiva, prevista nel caso di una sospensione temporanea obbligatoria dell’attività lavorativa, corrisponde ad un importo massimo di 30 euro e comprende come giornata lavorativa anche il sabato. Inoltre, è riconosciuta se la sospensione dell’attività lavorativa è stabilita sulla base della:
- disciplina della pesca con il sistema a strascico;
- disciplina della pesca dei piccoli pelagici del Mar Mediterraneo e misure specifiche per il Mare Adriatico;
- disciplina della pesce dei molluschi bivalvi;
- disciplina della pesca del pesce spada nel Mediterraneo;
- disciplina della pesce del pesce alalunga nel Mediterraneo.
L’articolo 2 chiarisce che nel caso di sospensione dell’attività lavorativa non obbligatoria, ai soggetti interessati è concessa un’indennità giornaliera onnicomprensiva di un massimo di 30 euro per massimo 40 giorni nell’arco dell’anno. Nello specifico, l’indennità è riconosciuta esclusivamente ai lavori imbarcati su unità di pesca che non hanno esercitato attività lavorativa e sono rimaste all’ormeggio. Inoltre, l’indennità è concessa se la sospensione dell’attività lavorativa e conseguente a:
- l’adozione di provvedimenti delle amministrazioni competenti sul territorio, motivati da ragioni che limitano l’uscita e l’entrata dal porto a causa dell’insabbiamento e periodi di fermo aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori già previsti dalla normativa vigente;
- l’indisponibilità per malattia del comandante dell’unità di pesca;
- l’arresto o l’interdizione temporanei dell’attività di pesca per singole specie, in seguito a misure disposte in ambito nazionale e dell’Unione europea;
- le allerte meteo marine emanate, anche per parte della giornata di pesca, dal centro nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA).
L’articolo 3 esplicita che l‘indennità non è riconosciuta agli armatori e ai proprietari armatori imbarcati sulla nave da loro gestita, dal momento che non hanno un rapporto di lavoro subordinato. Non è riconosciuta nemmeno ai titolari di impresa individuale imbarcati, dato che sono inquadrati come lavoratori autonomi. L‘indennità è soggetta a tassazione come reddito da lavoro dipendente.
L’articolo 4 prevede da parte delle imprese beneficiarie, l’invio di una singola istanza per ogni unità di pesca presente in azienda entro il 15 marzo 2023 in modalità telematica sul portale CIGSonline. La domanda può essere presentata solo in seguito alla notifica di avvenuto pagamento dell’imposta di bollo.
L’articolo 5 specifica che è il ministero del Lavoro a verificare i presupposti di legittimità e a svolgere l’istruttoria delle richieste aziendali. Predispone inoltre, il decreto di autorizzazione relativo al riconoscimento dell’indennità con gli elenchi dei soggetti beneficiari. Il ministero dell’Economia invece provvede agli adempimenti contabili.
L’articolo 6 chiarisce che nel caso in cui le richieste aziendali superano gli stanziamenti di 12 milioni di euro per il fermo pesca obbligatorio e di 7 milioni per il fermo pesca non obbligatorio, le indennità saranno ridotte per ogni singolo lavoratore. I funzionari delegati delle Capitanerie di Porto provvederanno all’emissione del pagamento in favore dei beneficiari.